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Document 31996D0393

96/393/CE: Decisione della Commissione del 13 giugno 1996 che modifica la decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 163, 2.7.1996, p. 45–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 237 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 237 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 237 - 244
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Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; abrog. impl. da 32008R1242

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/393/oj

31996D0393

96/393/CE: Decisione della Commissione del 13 giugno 1996 che modifica la decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 02/07/1996 pag. 0045 - 0052


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1996 che modifica la decisione 85/377/CEE, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea (2) n. 95/1/CE, Euratom, CECA del 1° gennaio 1995, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 11,

considerando che la tipologia comunitaria delle aziende agricole, istituita con decisione 85/377/CEE della Commissione (3), ed in particolare i redditi lordi standard (RLS), costituiscono la base per classificare le aziende agricole secondo la dimensione economica e l'orientamento tecnico-economico (OTE), sia nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole che nel quadro della rete di informazione contabile agricola (RICA), e che la tipologia comunitaria costituisce la base anche per calcolare le unità di dimensione europea (UDE) e i limiti che servono a delimitare il campo d'osservazione e a stabilire i criteri di selezione delle aziende contabili adottati o da adottare nel quadro della RICA;

considerando che i risultati delle indagini sulla struttura delle aziende agricole, classificati in base all'UDE e all'OTE, servono come informazioni di base per la politica delle strutture agricole della politica agricola comune, nonché per definire il campo di osservazione della RICA, che serve come base per la selezione e la ponderazione del campione delle aziende agricole della RICA, e che occorre assicurare la rappresentatività della selezione delle aziende contabili per questo campo di osservazione in funzione degli obiettivi delle analisi previste;

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (4), modificato da ultimo dalla decisione 96/170/CE della Commissione (5), prevede una serie di indagini sulla struttura delle aziende agricole nel periodo dal 1988 al 1997 e fissa l'elenco delle caratteristiche oggetto d'indagine;

considerando che l'articolo 11 della decisione della Commissione n. 85/377/CEE prevede che la Commissione esamini almeno ogni dieci anni, in collaborazione con gli Stati membri, l'esperienza acquisita durante l'applicazione di tale decisione e le eventuali nuove esigenze comunitarie in merito e che, a seguito di tale esame e ove necessario, le disposizioni di tale decisione possono essere modificate;

considerando che, rispetto all'elenco delle caratteristiche rilevate nel quadro delle indagini precedenti, la struttura e il contenuto dell'elenco delle caratteristiche oggetto d'indagine nel periodo dal 1988 al 1997 sono stati modificati, che ulteriori modifiche si sono rese necessarie per tener conto delle recenti misure adottate nel quadro della politica agricola comune; che la tipologia comunitaria delle aziende agricole è ad esse collegata e che è dunque necessario adattare la decisione 85/377/CEE agli elenchi delle caratteristiche oggetto dell'indagine, fissate dal regolamento (CEE) n. 571/88 con riferimento alle indagini relative al periodo 1988-1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, nonché al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 85/377/CEE è modificato in conformità all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1996.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

(2) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23.

ALLEGATO I

L'allegato II della decisione 85/377/CEE è modificato come segue:

1. Nella parte A («Schema di classificazione»), all'OTE generale «1. Aziende specializzate nei seminativi», gli OTE principali 11 («Aziende cerealicole specializzate») e 12 («Aziende cerealicole ed altri seminativi specializzate») sono sostituiti dai seguenti OTE principali 13 e 14:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nella parte B («caratteristiche delle classi»)

- Il paragrafo (a) («La natura delle speculazioni interessate») e la relativa nota in calce sono sostituiti dal testo che segue:

«(a) La natura delle speculazioni interessate

Questi settori produttivi si riferiscono all'elenco delle caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture delle aziende agricole 1995 e 1997 e sono designati con il rispettivo codice che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88, da ultimo modificato dalla decisione n. 96/170/CE della Commissione o con un codice che raggruppa diverse delle suddette caratteristiche, come indicato nell'allegato, parte C (1)».

«(1) Le rubriche D12 (piante sarchiate da foraggio), D18 (piante foraggere), D21 (terreni a riposo senza sovvenzioni), E (orti famigliari), F01 (prati permanenti a pascoli, esclusi i pascoli magri), F02 (pascoli magri) e J11 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg) vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (vedi allegato I, punto 5 della presente decisione).»

- Nell'Ote generale «1. Aziende specializzate nei seminativi», gli OTE principali «11. Aziende cerealicole specializzate» e «12. Aziende cerealicole ed altri seminativi specializzate» sono sostituiti dai presenti OTE principali 13 e 14:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Nella parte C, sezione I «Codici comprendenti più caratteristiche censite nel quadro delle indagini sulle strutture 1985 e 1987», la limitazione «1985 e 1987» è modificata in «1995 e 1997».

4. Nella parte C, sezione I, il codice P1 è così modificato:

- le caratteristiche «I/06a (maggesi con possibilità di rotazione)», I/06b (prati permanenti e pascoli per un allevamento estensivo), I/06c (lenticchie, ceci e vecce) sono soppresse

- la caratteristica «D/22 (terreni a riposo soggetti a regime di aiuto, non sfruttati economicamente)» è aggiunta

5. La tabella di equivalenza nella parte C-II è sostituita dalla tabella riportata qui di seguito:

«II. Tavola di equivalenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)

>SPAZIO PER TABELLA>

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