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Document 31996R0664

Regolamento (CE) n. 664/96 del Consiglio, del 29 marzo 1996, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone

OJ L 92, 13.4.1996, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/04/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/664/oj

31996R0664

Regolamento (CE) n. 664/96 del Consiglio, del 29 marzo 1996, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 664/96 DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1996 che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, secondo quanto stabilito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 577/91 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone e rientranti nei codici NC seguenti:

- 8542 11 33, 8542 11 34, 8542 11 35 o 8542 11 36 per le EPROM in forma finita cancellabili con raggi UV,

- ex 8542 11 38 per le EPROM «flash» in forma finita,

- ex 8542 11 76 per le OTP,

- ex 8542 11 01 per i wafer per tutti i tipi di EPROM,

- ex 8542 11 05 per i dadi e le piastrine per tutti i tipi di EPROM.

(2) Con la decisione 95/272/CE (3), la Commissione ha sospeso per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo istituito sulle EPROM originarie del Giappone, dopo aver riscontrato una modifica temporanea delle condizioni di mercato del prodotto in oggetto che aveva fatto cessare il dumping e il conseguente pregiudizio, consentendo così di sospendere le misure per il periodo citato.

(3) L'8 ottobre 1995 la Commissione ha avviato un riesame provvisorio (4) delle misure antidumping istituite sulle EPROM originarie del Giappone, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3283/94 (5). Il riesame non è stato ancora concluso.

(4) Come nel caso di un altro tipo di microcircuiti elettronici, le DRAM, per le quali la sospensione dei dazi antidumping è stata prorogata per un anno dal regolamento (CE) n. 399/96 (6), in base alle informazioni disponibili sulla situazione del mercato, in particolare ai rapporti sulle vendite presentati dagli esportatori interessati, la Commissione ha valutato se erano riunite tutte le condizioni per prorogare la sospensione del dazio antidumping per le importazioni delle EPROM. In particolare, le statistiche disponibili e i dati relativi alle vendite, forniti alla Commissione dai produttori comunitari e da tutti gli esportatori giapponesi conosciuti, indicano che, con l'avvicinarsi della fine del periodo iniziale di sospensione del dazio antidumping, il mercato comunitario delle EPROM è ancora stabile ed è caratterizzato da una domanda che supera ampiamente l'offerta. I prezzi di vendita sono elevati e la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è ancora favorevole. In generale, è stato possibile appurare che le condizioni di mercato di cui al punto 3 della decisione della Commissione 95/272/CE si sono mantenute. Le previsioni di mercato indicano che la situazione resterà invariata almeno per i prossimi 12 mesi.

(5) È stato però rilevato che, vista la natura ciclica del mercato delle EPROM, l'attuale situazione di mercato potrebbe essere seguita da un'inversione di tendenza che potrebbe far riemergere il dumping e il conseguente pregiudizio e richiedere nuovamente l'applicazione di misure antidumping. Questa osservazione sembra corroborata dal fatto che di recente la capacità di produzione è notevolmente aumentata, in particolare in Giappone, e che nel prossimo futuro si prevede un ulteriore aumento. È legittimo prevedere che l'aumento della capacità di produzione a livello mondiale possa accentuare in futuro un'eventuale svolta negativa del mercato.

(6) In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportune prorogare la sospensione delle misure in oggetto oltre il periodo iniziale di nove mesi, per un periodo di un anno, e si ritiene improbabile che, a causa di tale proroga, possano riemergere il dumping e il conseguente pregiudizio per quanto riguarda le EPROM sul mercato comunitario.

(7) Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94, la Commissione ha comunicato al denunziante la sua intenzione di proporre al Consiglio di prorogare la sospensione del dazio antidumping citato per un periodo di un anno e gli ha offerto la possibilità di presentare osservazioni. Il denunziante non ha sollevato obiezioni.

(8) In conclusione, si ritiene che esistano tutte le condizioni necessarie per prorogare la sospensione del dazio in questione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, e che pertanto tale sospensione debba essere prorogata per un periodo di un anno.

(9) La Commissione continuerà a seguire attentamente l'evoluzione del mercato delle EPROM e il comportamento dei singoli operatori presenti sul mercato, come ha fatto durante il periodo di sospensione iniziale. Qualora riscontrasse una situazione che provoca il riemergere del pregiudizio a scapito dell'industria comunitaria, la Commissione proporrà al Consiglio di ripristinare senza indugio il dazio antidumping citato.

(10) A tal fine sarà mantenuto l'obbligo di presentare rapporti sulle vendite e sui prezzi, conformemente agli impegni, per permettere alla Commissione di seguire l'andamento del mercato delle EPROM. Tuttavia, durante il periodo di proroga della sospensione del dazio antidumping non si applica l'obbligo di aderire alle disposizioni relative al prezzo minimo contenute negli impegni. Durante il periodo in questione, pertanto, il calcolo trimestrale e la notifica dei prezzi alle ditte in questione da parte della Commissione saranno sospesi.

(11) Il comitato consultivo è stato sentito in merito alla sospensione delle misure antidumping e non ha sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili) originari del Giappone, istituito con il regolamento (CEE) n. 577/91, è prorogata per un periodo di un anno sino al 15 aprile 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. TREU

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/93 (GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 1).

(3) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 26.

(4) GU n. C 262 del 7. 10. 1995, pag. 9.

(5) GU n. L 349, del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 384/96.

(6) GU n. L 55 del 6. 3. 1996, pag. 1.

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