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Document 31995L0071

Direttiva 95/71/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

OJ L 332, 30.12.1995, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 390 - 391

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/71/oj

31995L0071

Direttiva 95/71/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 30/12/1995 pag. 0040 - 0041


DIRETTIVA 95/71/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE (2), dispone che le navi congelatrici siano registrate dall'autorità competente su un elenco da essa tenuto aggiornato;

considerando che i prodotti della pesca ottenuti a bordo di navi congelatrici che rispettano le norme igieniche previste dalla direttiva 92/48/CEE devono poter essere commercializzati alle stesse condizioni di identificazione dei prodotti della pesca congelati negli stabilimenti a terra; che è quindi opportuno modificare in tale senso l'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

considerando che gli Stati membri hanno segnalato alcune difficoltà di applicazione, e che è necessario precisare alcuni aspetti tecnici della direttiva 91/493/CEE, al fine di consentire un'applicazione uniforme nella Comunità, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione dei prodotti della pesca immessi sul mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 91/493/CEE è modificato come segue:

1) Al capitolo I, il testo del punto II.5 è sostituito dal seguente:

«5. Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punti II.2, II.3, IV e V del presente allegato.»

2) Al capitolo IV, punto I.3, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione, e vanno protetti dalle contaminazioni tramite confezionamento adeguato.»

3) Al capitolo IV, il testo del punto IV.1 è sostituito dal seguente:

«I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II o III del presente capitolo.»

4) Al capitolo IV, punto IV.4, lettera d), il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«d) dalla produzione giornaliera siano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'effecacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica».

5) Al capitolo IV, punto V.3, lettera c) il termine «la distruzione» è sostituito dal termine «l'eliminazione».

6) Al capitolo V, punto II.3.b), secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae.»

7) Il testo del capitolo VII è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO VII

IDENTIFICAZIONE

Fatte salve le disposizioni della direttiva 79/112/CEE, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati.

A tale scopo, sulla confezione o - nel caso di prodotti non confezionati - sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni:

- il paese di spedizione, indicato per esteso o con le sigle maiuscole del paese speditore, che per la Comunità sono :

B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT - P - FI - SE - UK;

- l'identificazione dello stabilimento o della nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui all'allegato II, punto 7 della direttiva 92/48/CEE, per mezzo del numero di identificazione della nave o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti dalle aste o dai mercati all'ingrosso, per mezzo del numero di registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma della presente direttiva;

- una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY.

Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile dall'esterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ultima.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, le disposizioni di cui al capitolo VII dell'allegato della direttiva 91/493/CEE, come modificata dall'articolo 1, punto 7 della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41.

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