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Document 31995R1439

Regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

OJ L 143, 27.6.1995, p. 7–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 395 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 60 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 60 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 113 - 122

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1439/oj

31995R1439

Regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0007 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1439/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (10), la Comunità si è impegnata a sostituire i prelievi variabili all'importazione con dazi fissi, a decorrere dal 1° luglio 1995; che detto accordo sull'agricoltura prevede anche l'introduzione di un sistema di contingenti tariffari in sostituzione dell'attuale sistema di accordi speciali con i paesi terzi in materia di importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine; che questi cambiamenti impongono l'adozione di nuove disposizioni particolareggiate e l'abrogazione di alcune norme attualmente vigenti; che esigenze di chiarezza inducono a riunire le disposizioni per la gestione di tutti i contingenti tariffari del settore in un unico regolamento e a disporre l'apertura dei vari contingenti con atti giuridici distinti;

considerando che d'ora in poi i dazi pagabili all'importazione nella Comunità sono quelli stabiliti dalla tariffa doganale comune;

considerando che occorre mantenere l'obbligo di presentare l'apposito titolo all'importazione e all'esportazione di tutti i prodotti del settore, ad eccezione delle carni di ovini e caprini di razza pura, nonché di alcune frattaglie e grassi;

considerando che, per ottemperare all'esigenza posta dall'accordo sull'agricoltura di trasformare gli accordi di autolimitazione in contingenti tariffari specifici per paese, è necessario prevedere un sistema di gestione atto a garantire che soltanto i prodotti originari di ciascun specifico paese possono essere importati nell'ambito dei contingenti tariffari; che quest'ultima considerazione, unita all'esigenza di un'agevole transizione verso il nuovo regime, induce a ricorrere ad un sistema che condizioni il rilascio di un titolo d'importazione alla presentazione di un documento d'origine rilasciato da un'autorità dello Stato membro esportatore, che soddisfi determinati criteri e che sia stata riconosciuta dalla Comunità; che è pertanto necessario stabilire detti criteri ed in particolare esigere che le autorità preposte al rilascio nei paesi esportatori controllino il rispetto dei quantitativi che possono essere importati nell'ambito dei contingenti, in particolare notificando con precisione e regolarità alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati documenti d'origine;

considerando che occorre definire il formato e ad altri aspetti relativi al documento d'origine, nonché la procedura per il rilascio di quest'ultimo e per la sua sostituzione con un titolo d'importazione; che l'introduzione di contingenti tariffari annuali richiede altresì disposizioni severe in materia di validità dei documenti d'origine e dei titoli d'importazione;

considerando che gli importi preferenziali supplementari previsti dagli accordi di associazione con paesi dell'Europa centrale ed orientale dovrebbero venir gestiti come i contingenti specifici del pertinente paese stabiliti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è anche impegnata ad aprire un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese e destinato ai paesi diversi da quelli per i quali è stato previsto un contingente specifico; che è opportuno gestire il contingente di cui trattasi in modo analogo al regime autonomo di importazione definito dal regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/93 (12); che disposizioni paticolareggiate vanno stabilite anche per il rilascio di titoli d'importazione su base trimestrale e, ove del caso, per l'applicazione di un coefficiente di riduzione;

considerando che una gestione efficiente di questi contingenti tariffari esige anche un flusso regolare di informazioni dagli Stati membri alla Commissione in ordine ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione; che la frequenza delle notifiche relative ad un contingente specifico per paese dev'essere maggiore quando il contingente annuo è prossimo all'esaurimento; che gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione;

considerando che la soppressione del prelievo variabile all'importazione e l'introduzione di contingenti tariffari impongono di abrogare i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2668/80 (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92 (14), (CEE) n. 19/82 (15), (CEE) n. 20/82 (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3302/94 (17) e (CEE) n. 3653/85; che è comunque necessario precisare che tali regolamenti continuano ad essere applicabili ai titoli d'importazione rilasciati in base ad essi;

considerando che il comitato di gestione per le carni ovine e caprine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione degli articoli 9 e 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 2

Ferme restando le condizioni stabilite al titolo II del presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 3013/89 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il luogo della Comunità in cui è stabilito.

Il titolo d'importazione è valido in tutta la Comunità.

Articolo 3

1. L'esportazione fuori dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), c) e d) del regolamento (CEE) n. 3013/89 sono subordinate al possesso di un titolo d'esportazione, rilasciato dallo Stato membro ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il luogo della Comunità in cui è stabilito.

2. Il titolo d'esportazione è valido per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (18).

3. La domanda di titolo d'esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di destinazione del prodotto.

TITOLO I

Regime d'importazione normale

Articolo 4

Un titolo d'importazione relativo a prodotti non disciplinati dal titolo II del presente regolamento è valido per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 5

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano l'indicazione del paese di origine. Il titolo d'importazione obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata presentata la domanda.

Articolo 6

1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso. Se durante tale periodo l'operazione non è effettuata, la cauzione viene interamente incamerata, se è effettuata solo in parte, la cauzione viene parzialmente incamerata.

2. La cauzione relativa al titolo d'importazione è pari a:

- 1 ECU/capo per gli animali vivi,

- 7 ECU/100 kg per gli altri prodotti.

Nel caso di mancato accoglimento di domande di titoli d'importazione, la cauzione relativa al quantitativo per il quale non vengono rilasciati i titoli richiesti viene immediatamente svincolata.

TITOLO II

Regime dei contingenti

Articolo 7

I quantitativi delle importazioni cui fa riferimento il presente titolo sono quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1440/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10, ex 0104 20 e 0204 (19), e dai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali.

A. Importazione di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204 nell'ambito di contingenti tariffari specifici per paese del GATT/OMC e di regimi relativi ai contingenti preferenziali.

Articolo 8

Le domande di titolo d'importazione relative ad importazioni da effettuare nell'ambito dei contingenti tariffari specifici per paese di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e quelle relative ad importazioni previste dagli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Romania, dall'altra, sono accompagnate da un documento d'origine valido.

Articolo 9

1. Per essere valido, il documento d'origine di cui all'articolo 8 deve essere debitamente compilato e vidimato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato I.

2. Per risultare debitamente vidimato, il documento d'origine deve indicare il luogo e la data di emissione, nonché il termine ultimo di validità, e recare il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.

Articolo 10

1. Il documento d'origine di cui all'articolo 8 è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato II, ed è composto di un originale e di tre copie di colori diversi, numerate.

Il formato di tale formulario è di 210 × 297 mm circa. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati e compilati almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

3. L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni documento d'origine è contrassegnato da un proprio numero di serie assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 9. Le copie recano lo stesso numero di serie dell'originale.

5. Ogni documento d'origine reca la menzione « rilasciato a norma del titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95 ».

6. L'organismo emittente conserva due copie e consegna l'originale e una copia al richiedente.

Articolo 11

1. Il documento d'origine è valido per tre mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio; la sua validità non può comunque superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

L'originale ed una copia del documento d'origine sono presentati all'autorità competente all'atto dell'inoltro della domanda relativa al corrispondente titolo d'importazione.

Tuttavia, a partire dal 1° ottobre, i documenti d'origine validi dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno seguente e relativi a quantitativi rientranti nel contingente di tale anno possono venir rilasciati soltanto a condizione che non siano utilizzati per domande di titoli d'importazione anteriormente al 1° gennaio di detto anno.

2. L'originale è conservato dall'organismo che rilascia il titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel documento d'origine, l'organismo in parola annota sul documento stesso il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.

Articolo 12

1. Ogni organismo emittente che figura nell'elenco dell'allegato I deve:

a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esportatore;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nel documento d'origine;

c) impegnarsi a rilasciare documenti d'origine limitatamente ai quantitativi e ai dazi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1440/95 e dai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali;

d) impegnarsi a comunicare alla Commissione, prima del 15 di ogni mese, i quantitativi, corredati dei pertinenti codici NC, per i quali, nel corso del mese precedente, sono stati rilasciati documenti d'origine, precisando il numero di rilascio di ciascuno di questi ultimi, l'anno cui si riferiscono e la ripartizione in base al dazio dovuto e alla destinazione prevista; tuttavia, per tutti i prodotti, non appena sono rilasciati documenti d'origine relativi al 75 % dei quantitativi di cui trattasi, impegnarsi a comunicare più frequentemente alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni utili;

e) su richiesta della Commissione, impegnarsi a fornire alla stessa e, se del caso, agli Stati membri qualsiasi informazione utile per consentire la verifica delle indicazioni contenute nei documenti d'origine.

2. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 non risultassero più integralmente soddisfatte, sarebbe possibile procedere ad una revisione dell'elenco o all'introduzione di nuove regole per la gestione dei pertinenti accordi d'importazione.

Articolo 13

1. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 8 viene rilasciato al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, esso è valido fino alla data di scadenza del documento d'origine presentato conformemente all'articolo 8, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio di detto documento d'origine.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, gli Stati membri possono prorogare la validità di un titolo d'importazione fino al 25 gennaio dell'anno successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione circa i quantitativi e le caratteristiche delle importazioni provenienti da ciascun paese fornitore.

Tuttavia, non appena la Commissione ha chiesto ad un paese fornitore una comunicazione più frequente dei dati relativi al rilascio di documenti d'origine conformemente a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), la Commissione stessa può richiedere che il titolo d'importazione sia rilasciato soltanto dopo che l'autorità competente ha accertato che tutte le informazioni riportate sul documento d'origine corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nell'ambito delle più frequenti comunicazioni in materia. Il titolo è rilasciato immediatamente dopo.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati limitatamente ai quantitativi previsti dai pertinenti contingenti tariffari e solo in esito ad una domanda accompagnata da un documento d'origine valido, emesso per lo stesso anno civile.

3. All'atto del rilascio, il titolo d'importazione reca, nella casella 20, la menzione « rilasciato a norma del titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95 ».

4. Per il rilascio del titolo d'importazione di cui al paragrafo 1, non è richiesta la costituzione di alcuna cauzione.

5. Dopo l'utilizzazione, il titolo d'importazione deve essere rinviato all'organismo emittente quanto prima e comunque non oltre cinque giorni dopo la scadenza del periodo di validità.

Articolo 14

1. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Nel caso di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, le domande di titoli e i titoli stessi recano, nelle caselle 17 e 18, l'indicazione della massa netta e, ove del caso, del numero di animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare i prodotti dal paese indicato.

3. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo I del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò É ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex I of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de l'annexe I du règlement (CE) n° 1440/95]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

- Direito limitado a zero (aplicação do anexo I do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen I ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga I i förordning (EG) nr 1440/95).

4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 4 % [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 4 % (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf 4 % (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï 4 % [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉÉ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to 4 % (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane 4 % [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95]

- Dazio limitato a 4 % (applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot 4 % (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

- Direito limitado a 4 % (aplicação do anexo II do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

- Tulli rajoitettu 4 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till 4 % procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95).

5. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 10 % [aplicación del Anexo III del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 10 % (jf. bilag III til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf 10 % (Anwendung von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï 10 % [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò III ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to 10 % (application of Annex III of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane 10 % [application de l'annexe III du règlement (CE) n° 1440/95]

- Dazio limitato a 10 % (applicazione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot 10 % (toepassing van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

- Direito limitado a 10 % (aplicação do anexo III do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

- Tulli rajoitettu 10 % prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen III ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till 10 % procent (tillämpning av bilaga III i förordning (EG) nr 1440/95).

B. Importazione di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 10 90 e 0204 della nomenclatura combinata nell'ambito di contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese

Articolo 15

Gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione per l'importazione di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari del GATT non specificamente attribuiti per paese, ai paesi fornitori diversi da quelli di cui al titolo II A del presente regolamento.

Durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, tali titoli d'importazione sono rilasciati nei limiti di un quarto dei quantitativi espressi in tonnellate di peso vivo a norma dell'allegato IV A, e in « equivalente carcassa » a norma dell'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95, nonché a norma dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali.

Durante il mese di settembre di ogni anno gli Stati membri rilasciano titoli d'importazione nei limiti del saldo disponibile di tali quantitativi.

Articolo 16

1. La domanda o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato riguardano, per il trimestre durante il quale sono presentate, un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali.

2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e nei primi dieci giorni di settembre.

3. Le domande di titoli, ripartite per paese d'origine e per prodotto, con riferimento ai quantitativi globali espressi in equivalente carcassa, sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione non oltre le ore 17 del sedicesimo giorno di ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e di settembre.

4. Anteriormente al ventiseiesimo giorno di ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e di settembre, la Commissione decide, per prodotto e per paese d'origine:

a) di autorizzare il rilascio di titoli per tutti i quantitativi richiesti;

b) di ridurre tutti i quantitativi richiesti secondo una percentuale unica.

Ferma restando la decisione della Commissione, gli Stati membri rilasciano i titolo limitatamente ai quantitativi per i quali hanno inoltrato domanda alla Commissione.

5. I titoli sono rilasciati il trentesimo giorno di ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno e di settembre.

6. All'atto del rilascio, ogni titolo d'importazione reca, nella casella 20, la dicitura « rilasciato a norma del titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 ».

Articolo 17

1. I titoli d'importazione di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine. Nel caso di prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, le domande di titoli e i titoli stessi recano, nelle caselle 17 e 18, l'indicazione della massa netta e, ove del caso, del numero di animali da importare.

Il titolo obbliga ad importare i prodotti dal paese indicato.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere maggiore di quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione; a tale scopo, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra « 0 ».

4. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte A del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del A til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang IV Teil A der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉV óçìåßï Á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex IV Part A of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de la partie A de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato IV A del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV deel A bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

- Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto A, do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

- Tulli rajoitettu 0: aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen IV kohta A ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV, punkt A, i förordning (EG) nr 1440/95).

5. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi di cui all'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95 e ai successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali recano, nella casella 24, almeno una delle diciture seguenti:

- Derecho limitado a 0 [aplicación de la parte B del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag IV, del B til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang IV Teil B der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉV óçìåßï  ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex IV Part B of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de la partie B de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1440/95]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato IV B del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot 0 (toepassing van bijlage IV deel B bij Verordening (EG) nr. 1440/95)

- Direito limitado a zero (aplicação do anexo IV, ponto B, do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais)

- Tulli rajoitettu 0: aan [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen IV kohta B ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiötä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll (tillämpning av bilaga IV, punkt B, i förordning (EG) nr 1440/95).

Articolo 18

1. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso. Se durante tale periodo l'operazione non è effettuata, la cauzione viene interamente incamerata, se è effettuata solo in parte, la cauzione viene parzialmente incamerata.

2. La cauzione relativa al titolo d'importazione è pari a:

- 1 ECU/capo per gli animali vivi,

- 7 ECU/100 kg per gli altri prodotti.

TITOLO III

Notifica

Articolo 19

1. Per quanto riguarda il titolo I, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 luglio e del 15 novembre di ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli d'importazione rilasciati rispettivamente per i periodi gennaio-giugno e gennaio-ottobre dell'anno in corso. Essi comunicano altresì, prima del 31 gennaio di ogni anno, lo stato cumulativo definitivo dei titoli d'importazione rilasciati durante l'anno precedente.

2. Per quanto riguarda il titolo II A:

a) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese, tramite telescritto o telecopie, i quantitativi per prodotto e per origine, per i quali durante il mese precedente:

- sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 8,

- sono stati utilizzati i titoli d'importazione restituiti all'organismo emittente, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5.

Tuttavia, non appena la Commissione ha chiesto ad un paese fornitore una comunicazione più frequente dei dati relativi al rilascio di documenti d'origine conformemente a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri comunicano altresì con maggiore frequenza tali informazioni alla Commissione.

b) Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre di ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli d'importazione rilasciati rispettivamente per i periodi gennaio-giugno, gennaio-agosto e gennaio-ottobre dell'anno in corso; essi comunicano altresì, prima del 31 gennaio di ogni anno, lo stato cumulativo definitivo dei titoli d'importazione rilasciati durante l'anno precedente.

3. Per quanto riguarda il titolo II B, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 ottobre di ogni anno, lo stato cumulativo dei titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri e per settembre di ogni anno.

4. Per quanto riguarda la esportazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese, tramite telescritto o telecopia, i quantitativi per prodotto e per destinazione, per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione.

Articolo 20

I regolamenti (CEE) n. 2668/80, (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 20/82 e (CEE) n. 3653/85 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad essere applicabili ai titoli d'importazione rilasciati in base ad essi.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(6) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(7) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(8) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(10) GU n. L 336 del 22. 12. 1994, pag. 22.

(11) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.

(12) GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 10.

(13) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

(14) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.

(15) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

(16) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.

(17) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 45.

(18) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(19) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine

1. Argentina: Secretaría de agricultura, ganadería y pesca

2. Australia: Australian Meat and Livestock Corporation

3. Bosnia-Erzegovina: Camera dell'economia di Bosnia-Erzegovina

4. Bulgaria: Ministero dell'industria e del commercio

5. Cile: Servicio agrícola y ganadero del Ministerio de agricultura - Santiago

6. Croazia: « Euroinspect » - Zagabria

7. Ungheria: Ministero per i rapporti economici internazionali

8. Islanda: Ministero del commercio

9. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: Camera dell'economia - Skoplje

10. Nuova Zelanda: New Zealand Meat Producers Board

11. Polonia: Ministertwe Wspocpracy gospodarczej z zagranica

12. Romania: Ministero del commercio e del turismo - Dipartimento per il commercio con l'estero

13. Slovenia: « Inspect » - Lubiana

14. Slovacchia: Ministero dell'economia

15. Repubblica ceca: Ministero dell'industria e del commercio

16. Uruguay: Instituto nacional de carnes (Inac)

ALLEGATO II

Documento d'origine

>RIFERIMENTO A UN FILM>

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