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Document 31995R0354

Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

OJ L 41, 23.2.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 243 - 243
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 118 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 117 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/354/oj

31995R0354

Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 23/02/1995 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 354/95 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/75 (1) ha istituito un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale;

considerando che la composizione del consiglio d'amministrazione del suddetto Centro deve essere adattata per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

1) Nella prima frase, il numero « trentanove » è sostituito da « quarantotto ».

2) Alle lettere a), b) e c) il numero « dodici » è sostituito da « quindici ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. ALPHANDÉRY

(1) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 251/95 (GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 1).

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