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Document 31994R3281

Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

OJ L 348, 31.12.1994, p. 1–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 013 P. 187 - 241
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 013 P. 187 - 241

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3281/oj

31994R3281

Regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0187


REGOLAMENTO (CE) n. 3281/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 recante applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di tali preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980 e che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990; che la Comunità ha prorogato tuttavia sino ad oggi il suo schema senza modifiche di sorta;

considerando che il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto e giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo complementariamente ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

considerando che la Commissione ha presentato, nelle sue comunicazioni al Consiglio datate, rispettivamente, 6 luglio 1990 e 1o giugno 1994, gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate;

considerando che le importazioni che beneficiano delle preferenze sono notevolmente aumentate dal precedente decennio ma che la ripartizione dei vantaggi è rimasta diseguale nonostante gli effetti della politica di differenziazione adottata negli anni Ottanta;

considerando que il trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nel quadro della politica esterna dell'Unione fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

considerando che, in tale ottica, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che, peraltro, lo schema deve completare gli strumenti del GATT e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse commisuratamente alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

considerando che la nuova offerta si fonda sull'obiettivo della neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto allo schema attuale quanto all'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

considerando che la nuova offerta deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'industria comunitaria; che la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive deve essere attuata esclusivamente attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia; che tale meccanismo deve sostituire il sistema degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali;

considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, è opportuno ricorrere a un meccanismo di modulazione che permetta di trasferire i margini preferenziali dai paesi più sviluppati verso i paesi meno sviluppati;

considerando che il meccanismo di modulazione deve essere applicato in modo ragionevole e progressivo per paese e per settore;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato da un «indice di sviluppo» che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione industriale relativa quantificato da un «indice di specializzazione», basato sul rapporto fra la parte di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua parte sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve essere altresì applicato ai paesi beneficiari le cui esportazioni di prodotti compresi nell'SPG in un determinato settore superino il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti, indipendentemente dal livello di sviluppo di tali paesi;

considerando che il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dall'SPG sono inferiori o uguali al 2 % delle esportazioni dei paesi beneficiari verso la Comunità per questo stesso settore;

considerando che l'anno statistico di riferimento per l'applicazione dei criteri del meccanismo di modulazione è il 1992 nella misura in cui questi dati siano disponibili all'atto dell'elaborazione della proposta della Commissione;

considerando che pare equo che i paesi beneficiari più progrediti siano esclusi dai vantaggi del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 1998 in base a criteri oggettivi e chiaramente definiti sui quali la Commissione farà adeguate proposte entro il 1o gennaio 1997;

considerando tuttavia che i paesi impegnati in programmi efficaci di lotta contro la produzione e il traffico della droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi, ai quali è opportuno aggiungere il Venezuela, beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga;

considerando inoltre che, a sostegno dell'attuazione di politiche sociali o ambientali avanzate in taluni paesi a livello di sviluppo medio, debbono essere previsti regimi particolari di assistenza che consentano di completare il regime generale dello schema di preferenze;

considerando che pare possibile incoraggiare i paesi beneficiari che lo chiedono e che non hanno ancora i mezzi per assumersi i costi ad impegnarsi in politiche effettive di tutela dei diritti dei lavoratori, segnatamente nel campo del riconoscimento della libertà sindacale e del divieto del lavoro dei minori; che pare pertanto anche possibile accordare un regime particolare più favorevole ai prodotti che siano stati fabbricati in condizioni conformi alle norme elaborate in materia dell'Organizzazione internazionale del lavoro in paesi la cui legislazione contiene, in sostanza, norme dello stesso tipo e della stessa portata, che vengano da essi effettivamente applicate;

considerando che pare anche possibile incoraggiare i paesi beneficiari ad impegnarsi in politiche effettive di protezione dell'ambiente, favorendo prodotti e metodi di produzione conformi a norme che siano state internazionalmente riconosciute come suscettibili di promuovere la realizzazione degli obiettivi definiti nelle convenzioni internazionali in materia di ambiente e nell'Agenda 21; che, a tal fine, è opportuno accordare in un primo tempo un regime particolare più favorevole ai prodotti delle foreste tropicali gestite in maniera durevole conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali;

considerando che tali regimi speciali di incentivazione consistono in un margine preferenziale aggiuntivo al margine preferenziale di base, la cui entità e le cui modalità di applicazione saranno decise nel 1997 dal Consiglio, su proposta della Commissione e in base all'analisi dei risultati delle discussioni, effettuate nelle sedi internazionali, sulle relazioni fra commercio e diritti dei lavoratori nonché fra commercio e ambiente;

considerando che talune circostanze particolari possono giustificare un ritiro temporaneo, totale o parziale dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso della pratica di qualsiasi forma di schiavitù, dell'esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri o dell'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito della droga e di riciclaggio del denaro, del trattamento discriminatorio della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o della non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale anche nel caso della non osservanza degli obblighi contratti in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato;

considerando che le misure di ritiro temporaneo debbono essere precedute da una procedura che consenta a tutte le parti interessate di esporre il loro punto di vista;

considerando che, al termine di una siffatta procedura, la decisione sui ritiri temporanei definiti in appresso deve essere adottata tenendo conto del contesto delle relazioni con i paesi beneficiari in questione, considerati nel loro complesso; che pertanto gli interessi comunitari possono in taluni casi essere meglio tutelati se l'esame di tale contesto, che può comprendere elementi diversi da quelli attinenti al commercio, è effettuato nell'ambito del Consiglio; che quest'ultimo deve dunque riservarsi i poteri decisionali in materia di ritiro di un paese dal beneficio del regime nella sua totalità o in parte;

considerando que risulta inopportuno concedere i vantaggi dello schema a prodotti che costituiscano oggetto di una misura antidumping o antisovvenzione laddove tale misura non tenesse conto degli effetti del regime preferenziale;

considerando che i dazi preferenziali applicabili in conformità del presente regolamento dovrebbero essere calcolati, in linea di massima, in base al dazio convenzionale della tariffa doganale comune relativo ai prodotti in questione; che essi dovrebbero tuttavia essere calcolati in base al dazio autonomo nel caso in cui, per i prodotti in questione, non sia previsto alcun dazio convenzionale o il dazio autonomo sia inferiore al dazio convenzionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 1998, alle condizioni e secondo le modalità determinate nel presente regolamento, uno schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate, costituito da un regime generale e da regimi speciali di incentivazione.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti dei capitoli da 25 a 97 della tariffa doganale comune contemplati nell'allegato I. Il beneficio del presente regolamento non è concesso ai prodotti contemplati nell'allegato IX.

3. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato a ciascuno dei paesi e dei territori ripresi nell'allegato III.

4. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento è subordinata all'osservanza della definizione dell'origine dei prodotti adottata secondo la procedura prevista all'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (4).

TITOLO I Regime generale

Articolo 2

1. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 1 dell'allegato I è pari all'85 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

2. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 2 dell'allegato I è pari al 70 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

3. Il dazio preferenziale applicabile ai prodotti della parte 3 dell'allegato I è pari al 35 % del dazio della tariffa doganale comune applicabile al prodotto in questione fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

4. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti della parte 4 dell'allegato I.

Articolo 3

1. I dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per i prodotti inclusi nel presente schema per i paesi meno progrediti di cui all'allegato IV.

2. Essi sono totalmente sospesi per i paesi impegnati nella lotta contro la droga di cui all'allegato V, ferma restando la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Articolo 4

1. È istituito un meccanismo di modulazione.

2. Il meccanismo di modulazione è applicabile ai paesi e ai settori di cui all'allegato II, parte 1, che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, parte 2.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 8, il margine preferenziale risultante dall'applicaczione dell'articolo 2 alle importazioni di prodotti originari dei paesi e per i settori di cui al paragrafo 2, è ridotto come segue:

- per i paesi di cui all'allegato VII, il margine preferenziale è ridotto del 50 % dal 1o aprile 1995 e soppresso dal 1o gennaio 1996;

- per i paesi che non figurano nell'allegato VII, il margine preferenziale è ridotto del 50 % dal 1o gennaio 1997 e soppresso dal 1o gennaio 1998.

4. I prodotti contemplati dal trattato CECA rimangono esclusi dal regime preferenziale per i paesi che non ne beneficiavano nel 1994.

Articolo 5

1. Il meccanismo di modulazione si applica altresì ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dal presente schema sono superiori al 25 % delle esportazioni verso la Comunità dei paesi beneficiari per questo stesso settore. Per tali paesi e settori il margine preferenziale risultante dall'applicazione dell'articolo 2 è soppresso dal 1o gennaio 1996.

2. Il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti di un determinato settore coperti dall'SPG sono inferiori o uguali al 2 % delle esportazioni verso la Comunità dei paesi beneficiari per questo stesso settore.

3. La soppressione del margine preferenziale è d'immediata applicazione qualora risulti che l'attuazione graduale del meccanismo di modulazione comporta la concessione a taluni paesi, per determinati prodotti, di un livello di accesso nettamente più favorevole del regime applicabile nel 1993. Ciò si verifica nel caso in cui l'importo fisso a dazio zero applicabile nel 1993 ai prodotti originari dei paesi interessati dal meccanismo di modulazione fosse inferiore all'1 % o, per i prodotti di cui all'allegato I, parte 1, meno dello 0,5 % delle esportazioni totali di questo stesso prodotto originario del medesimo paese (allegato VI, parte 1) o nel caso in cui prodotti originari di paesi a cui si applica il meccanismo di modulazione fossero esclusi dal beneficio delle preferenze nel 1993 (allegato VI, parte 2). Il presente paragrafo è applicabile ai prodotti che figurano nelle colonne 2 e 3 dell'allegato VI e che sono originari dei paesi menzionati nella colonna 1 di detto allegato.

4. Il regolamento (CE) n. 1291/94 è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Articolo 6

I paesi beneficiari più avanzati sono esclusi dal beneficio del presente regolamento dal 1o gennaio 1998, in base a criteri oggettivi e chiaramente definiti sui quali la Commissione presenterà proposte adeguate anteriormente al 1o gennaio 1997.

TITOLO II Regimi speciali di incentivazione

Articolo 7

1. Con effetto al 1o gennaio 1998, regimi speciali di incentivazione, sotto forma di preferenze aggiuntive, possono essere messi a disposizione dei paesi, ammessi a beneficiare di dazi preferenziali in base all'SPG, che facciano una domanda scritta in cui dimostrano di aver adottato e di applicare effettivamente disposizioni legislative interne contenenti nella sostanza le norme delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per quanto riguarda l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva e della convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'età minima di ammissione al lavoro.

2. A tal fine, nel 1997 il Consiglio effettuerà una revisione basandosi su una relazione della Commissione relativa ai risultati dell'esame svolto in sedi internazionali quali l'OIL, l'OMC e l'OCSE, sul rapporto tra il commercio e i diritti dei lavoratori.

3. Alla luce di detta revisione e sulla base di criteri accettati a livello internazionale, obiettivi e operativi, la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla consistenza dei regimi speciali di incentivazione di cui al paragrafo 1, nonché alle modalità della loro entrata in vigore.

Articolo 8

1. Con effetto al 1o gennaio 1998, regimi speciali d'incentivazione, sotto forma di preferenze aggiuntive, possono essere messi a disposizione dei paesi, ammessi a beneficiare di dazi preferenziali in base all'SPG, che facciano una domanda scritta in cui dimostrano di aver adottato e di applicare effettivamente disposizioni legislative interne contenenti nella sostanza le norme dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali relative alla gestione sosteniblile delle foreste.

2. A tal fine, nel 1997 il Consiglio effettuerà un revisione basandosi su una relazione della Commissione relativa ai risultati dell'esame svolto in sedi internazionali quali l'ITTO, l'OMC e l'OCSE, sul rapporto tra il commercio e l'ambiente.

3. Alla luce di detta revisione e sulla base di criteri appropriati, accettati a livello internazionale, obiettivi e operativi, la Commissione presenterà una proposta di decisione del Consiglio relativa alla consistenza di regimi speciali di incentivazione di cui al paragrafo 1, nonché alle modalità della loro entrata in vigore.

TITOLO III Caso di ritiro temporaneo, totale o parziale dello schema di preferenze generalizzate

Articolo 9

1. Il regime previsto dal presente regolamento può, in qualsiasi momento, essere ritirato temporaneamente, del tutto o in parte, nei casi seguenti:

- pratica di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita nelle Convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle Convenzioni dell'OIL n. 29 e n. 105;

- esportazione di prodotti fabbricati nelle carceri;

- insufficienti controlli in materia di esportazione e di transito della droga (prodotti illeciti e precursori) nonché di riciclaggio di denaro;

- frode e mancanza di cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di origine modulo A;

- casi manifesti di pratiche commerciali sleali da parte di un paese beneficiario, ivi compresa la discriminazione della Comunità e non osservanza degli obblighi derivanti dall'Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato.

2. Il ritiro temporaneo non è automatico ma scatta al termine della procedura prevista negli articoli che seguono.

Articolo 10

1. I casi di cui all'articolo 9 che potrebbero rendere necessario il ricorso a misure di ritiro temporaneo vengono comunicati alla Commissione dagli Stati membri nonché da qualsiasi persona fisica o giuridica e da qualsiasi associazione priva di personalità giuridica che possano dimostrare un interesse alla misura di ritiro temporaneo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni a tutti gli Stati membri.

2. A richiesta di uno Stato membro o a richiesta della Commissione possono essere aperte consultazioni. Dette consultazioni debbono svolgersi entro gli otto giorni lavorativi successivi al ricevimento, da parte della Commissione, delle informazioni di cui al paragrafo precedente e comunque prima che venga istituita qualsiasi misura comunitaria di ritiro.

3. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato di cui all'articolo 17 che si riunisce su convocazione del suo presidente, il quale comunica agli Stati membri quanto prima possibile tutti gli elementi d'informazione utili.

4. Le consultazioni vertono in particolare sull'analisi delle condizioni contemplate all'articolo 9 nonché sulle misure che converrebbe adottare.

Articolo 11

1. Qualora, al termine delle consultazioni, risulti alla Commissione l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione procede nel modo seguente:

a) mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione annuncia l'apertura di un'inchiesta e ne informa il paese interessato; l'avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile debba essere comunicata alla Commissione; inoltre, esso fissa i termini entro i quali gli interessati possono rendere noto per iscritto il loro parere;

b) la Commissione apre l'inchiesta per la durata di un anno o meno, in cooperazione con gli Stati membri e in consultazione con il comitato di cui all'articolo 17; se necessario, la durata dell'inchiesta può essere prolungata secondo la medesima procedura.

2. La Commissione cerca qualsiasi informazione ritenuta utile e, ove lo ritenga appropriato, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, verifica le informazioni presso gli operatori economici e le autorità competenti del paese beneficiario interessato. A tale titolo, la Commissione può inviare sul posto i propri esperti allo scopo di provare le affermazioni sostenute dalla persona di cui all'articolo 10, paragrafo 1. La Commissione offre ogni opportunità alle autorità competenti del paese beneficiario interessato affinchè questo non faccia mancare la cooperazione necessaria al corretto svolgimento di tali indagini.

3. In tale compito, la Commissione può essere anche assistita da agenti dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempre che tale Stato ne abbia espresso l'intenzione.

4. La Commissione può udire le persone interessate le quali devono essere ascoltate qualora l'abbiano chiesto per iscritto entro i termini fissati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; dimostrando che potrebbero essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari di udirle oralmente.

5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro un termine ragionevole o l'inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si potranno trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.

Articolo 12

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 17 una relazione sulle risultanze della stessa.

2. Ove ritenga che non sia necessario adottare alcuna misura di ritiro temporaneo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato, un avviso di chiusura dell'inchiesta, recante una relazione delle sue conclusioni sostanziali.

3. Ove ritenga che sia necessaria una misura di ritiro, la Commissione presenta una proposta appropriata al Consiglio, che delibera al riguardo a maggioranza qualificata.

Articolo 13

Il beneficio preferenziale è concesso a prodotti soggetti a misure antidumping o antisovvenzione a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88, nella sua versione modificata, ad eccezione del caso in cui sia dimostrato che le misure in questione erano basate sul pregiudizio arrecato e su prezzi che non tenevano conto del regime tariffario preferenziale concesso al paese in questione. A tal fine la Commissione fornisce, in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco dei prodotti e dei paesi per i quali la preferenza non è concessa.

Articolo 14

1. Qualora un prodotto originario di uno dei paesi figuranti nell'allegato III sia importato a condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare danno grave ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi istante per detto prodotto, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.

2. La Commissione annuncia l'avvio di un'indagine mediante avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale avviso presenta una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che qualsiasi informazione utile debba essere comunicata alla Commissione. Esso fissa inoltre il termine entro il quale gli interessati possono rendere noto il loro parere per iscritto.

3. Studiando l'eventuale esistenza di gravi difficoltà, la Commissione prende in considerazione soprattutto gli elementi di cui all'allegato VIII nella misura in cui siano disponibili.

4. Le decisioni succitate sono adottate della Commissione entro un termine di 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del presente regolamento. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine di dieci giorni. In tal caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni.

5. I paesi beneficiari interessati sono informati di tali misure prima della loro entrata in vigore effettiva.

6. Qualora circostanze eccezionali, tali da richiedere un'azione immediata, rendessero impossibile, secondo i casi, la comunicazione delle informazioni o il loro esame, la Commissione, dopo averne informato gli Stati membri, può applicare, per far fronte alla situatzione, le misure preventive strettamente necessarie rispondenti alle condizioni di cui al paragrafo 1.

7. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in virtù della politica agricola comune ai sensi dell'articolo 43 del trattato né di quelle adottate in virtù della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e di altre clausole di salvaguardia che dovessero essere eventualmente adottate.

TITOLO IV Disposizioni comuni

Articolo 15

1. Con riserva del paragrafo 2, le aliquote dei dazi preferenziali calcolate in conformità delle disposizioni del presente regolamento sono applicate arrotondando al primo decimale e trascurando il secondo decimale.

2. Ove la determinazione delle aliquote dei dazi preferenziali in conformità del paragrafo 1 porti ad un'aliquota dello 0,5 % o meno, i dazi preferenziali in questione sono assimilati ad un'esenzione dai dazi.

3. Gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 16

1. Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento col beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 (5) e (CEE) n. 3367/87 (6).

2. Entro l'undicesimo giorno di ciascun mese, gli Stati membri presentano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per i quali era stato concesso nei mesi precedenti il beneficio dei presenti regimi. Gli Stati membri e la Commissione cooperano strettamente per garantire che la presente disposizione sia osservata.

Articolo 17

1. È istituito un comitato di gestione delle preferenze generalizzate, in appresso denominato il «comitato», composto di rappresentati degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento che venga evocata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Sulla base di una relazione annuale della Commissione, esso esamina in qual misura è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti del presente schema, nonché le eventuali misure previste della Commissione, e prende disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 19, o mediante una proposta presentata al Consiglio, per garantire il pieno rispetto di tale principio.

3. Sempre sulla base di una relazione annuale della Commissione, esso esamina altresì l'incidenza delle disposizioni speciali in materia di droga, compresi i progressi compiuti dai paesi di cui all'allegato V nella lotta contro la droga, nonché le eventuali misure di sospensione totale o parziale del beneficio di cui all'articolo 3, previste dalla Commissione nel caso in cui tali progressi vengano giudicati insufficienti, secondo la procedura prevista all'articolo 19 e previa consultazione del paese beneficiario interessato.

Articolo 19

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta le disposizioni previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Qualora le disposizioni previste non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le disposizioni proposte.

TITOLO V Disposizioni transitorie

Articolo 20

1. In deroga all'articolo 2 il beneficio dei regimi preferenziali applicabili negli Stati membri nel 1994 può essere concesso per le merci immesse in libera pratica nella Comunità anteriormente al 15 marzo 1995, a condizione che:

- le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso durante il 1994,

- possa essere dimostrato alle autorità doganali che tali merci hanno lasciato il paese di origine anteriormente al 1o gennaio 1995 e

- il beneficio di tali regimi preferenziali non sia stato sospeso da un regolamento della Commissione o per esaurimento di un contingente tariffario.

2. Le autorità doganali possono considerare soddisfatta la condizione di cui al secondo trattino del paragrafo 1 se viene loro presentato uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o per via navigabile, la polizza di carico che dimostra che le merci sono state caricate prima della data in questione;

- in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data in questione;

- in caso di trasporto su strada, il carnet TIR (International Road Transport) rilasciato dall'ufficio doganale del paese di origine prima della data in questione o qualsiasi altro documento idoneo vistato dalle pertinenti autorità doganali del paese di origine prima della data in questione;

- in caso di trasporto per via aerea, la lettera di vettura aerea che dimostra che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data in questione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Esso è applicabile per la durata di quattro anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. C 333 del 29. 11. 1994, pag. 9.(2) GU n. C 341 del 5. 12. 1994.(3) Parere reso l'11 ottobre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.(5) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.(6) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

ALLEGATO I

GRADO DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (1) PARTE 1

Prodotti molto sensibili "" ID="1">Capitolo 50> ID="2">Seta"> ID="1">Capitolo 51> ID="2">Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine"> ID="1">Capitolo 52> ID="2">Cotone"> ID="1">Capitolo 53> ID="2">Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta"> ID="1">Capitolo 54> ID="2">Filamenti sintetici o artificiali"> ID="1">Capitolo 55> ID="2">Fibre sintetiche o artificiali in fiocco"> ID="1">Capitolo 56> ID="2">Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia"> ID="1">Capitolo 57> ID="2">Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili"> ID="1">Capitolo 58> ID="2">Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi, passamaneria; ricami"> ID="1">Capitolo 59> ID="2">Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili"> ID="1">Capitolo 60> ID="2">Stoffe a maglia"> ID="1">Capitolo 61> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia"> ID="1">Capitolo 62> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia"> ID="1">Capitolo 63> ID="2">Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci"> ID="1">7202> ID="2">Ferro-leghe"">

PARTE 2

Prodotti sensibili "" ID="1">2814> ID="2">Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

"> ID="1">2817> ID="2">Ossido di zinco; perossido di zinco

"> ID="1">ex 2818> ID="2">Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">2819> ID="2">Ossidi e idrossidi di cromo

"> ID="1">2820> ID="2">Ossidi di manganese

"> ID="1">2823> ID="2">Ossidi di titanio

"> ID="1">2825 80 00> ID="2">Ossidi di antimonio

"> ID="1">2827 10 00> ID="2">Cloruro di ammonio

"> ID="1">2827 60 00> ID="2">Ioduri e ossiioduri

"> ID="1">2830 10 00> ID="2">Solfuri di sodio

"> ID="1">2835> ID="2">Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati

"> ID="1">2836 20 00> ID="2">Carbonato di disodio

"> ID="1">2836 40 00> ID="2">Carbonato di potassio

"> ID="1">2836 60 00> ID="2">Carbonato di bario

"> ID="1">2841 60 10> ID="2">Permanganato di potassio

"> ID="1">2849 20 00> ID="2">Carburi di silicio

"> ID="1">2849 90 30> ID="2">Carburi di tungsteno

"> ID="1">2850 00 70> ID="2">Siliciuri

"> ID="1">2902 50 00> ID="2">Stirene

"> ID="1">2903> ID="2">Derivati alogenati degli idrocarburi

"> ID="1">ex 2905> ID="2">Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">2907 15 00> ID="2">Naftoli e loro sali

"> ID="1">2907 22 10> ID="2">Idrochinone

"> ID="1">2909> ID="2">Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

"> ID="1">2912 41 00> ID="2">Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

"> ID="1">2914 11 00> ID="2">Acetone

"> ID="1">2914 21 00> ID="2">Canfora

"> ID="1">2915> ID="2">Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

"> ID="1">2916 12> ID="2">Esteri dell'acido acrilico

"> ID="1">2917 11 00> ID="2">Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

"> ID="1">2917 36 00> ID="2">Acido tereftalico e suoi sali

"> ID="1">2918 14 00> ID="2">Acido citrico

"> ID="1">2918 15 00> ID="2">Sali ed esteri dell'acido citrico

"> ID="1">2918 22 00> ID="2">Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

"> ID="1">2921> ID="2">Composti a funzione ammina

"> ID="1">2922> ID="2">Composti amminici a funzioni ossigenate

"> ID="1">2924 29 30> ID="2">Paracetamolo (DCI)

"> ID="1">2926 10 00> ID="2">Acrilonitrile

"> ID="1">2930 90 10> ID="2">Cisteina, cistina e loro derivati

"> ID="1">2932 12> ID="2">2-Furaldeide (furfurale)

"> ID="1">2932 13> ID="2">Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfulico

"> ID="1">2932 21 00> ID="2">Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

"> ID="1">2933 61 00> ID="2">Melamina

"> ID="1">2935> ID="2">Solfonammidi

"> ID="1">3001 90 91> ID="2">Eparina e suoi sali

"> ID="1">3102> ID="2">Concimi minerali o chimici azotati

"> ID="1">3103> ID="2">Concimi minerali o chimici fosfatici

"> ID="1">3105> ID="2">Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

"> ID="1">3206> ID="2">Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definata

"> ID="1">3501> ID="2">Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

"> ID="1">3802> ID="2">Carboni attivati; sostanze minerali attivate, neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

"> ID="1">3817> ID="2">Alchilbenzeni in miscele o alchilnafteni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

"> ID="1">3901> ID="2">Polimeri di etilene, in forme primarie

"> ID="1">3902> ID="2">Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

"> ID="1">3903> ID="2">Polimeri di stirene, in forme primarie

"> ID="1">3904> ID="2">Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

"> ID="1">3907 60 00> ID="2">Tereftalato di polietilene

"> ID="1">3907 99> ID="2">Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

"> ID="1">3920> ID="2">Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto

"> ID="1">3921 90 19> ID="2">Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche

"> ID="1">3923 21> ID="2">Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene

"> ID="1">4011> ID="2">Coperture nuove, di gomma

"> ID="1">4012> ID="2">Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps) di gomma

"> ID="1">4013> ID="2">Camere d'aria, di gomma

"> ID="1">ex Capitolo 41 > ID="2">Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">4203> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

"> ID="1">4410> ID="2">Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

"> ID="1">4411> ID="2">Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

"> ID="1">4412> ID="2">Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

"> ID="1">4418> ID="2">Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

"> ID="1">4420> ID="2">Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

"> ID="1">4503> ID="2">Lavori di sughero naturale

"> ID="1">4601 99 10> ID="2">Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali confezionati con trecce e manufatti della voce 4601 10

"> ID="1">4602 90 10> ID="2">Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

"> ID="1">4602 90 90> ID="2">Altri lavori da panieraio, non di materiali vegetali

"> ID="1">4820 10 30> ID="2">Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

"> ID="1">4903> ID="2">Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

"> ID="1">4905 10> ID="2">Globi

"> ID="1">4908> ID="2">Decalcomanie di ogni genere

"> ID="1">4909 00> ID="2">Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

"> ID="1">4910> ID="2">Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

"> ID="1">4911> ID="2">Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

"> ID="1">Capitolo 64 > ID="2">Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

"> ID="1">6907> ID="2">Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

"> ID="1">6908> ID="2">Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto

"> ID="1">6911> ID="2">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

"> ID="1">6912> ID="2">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana

"> ID="1">6913> ID="2">Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

"> ID="1">7013> ID="2">Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

g"> ID="1">7019> ID="2">Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie

"> ID="1">7312> ID="2">Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

"> ID="1">7313> ID="2">Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti

"> ID="1">Capitolo 74 > ID="2">Rame e lavori di rame

"> ID="1">ex Capitolo 76 > ID="2">Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">8102 93 00> ID="2">Fili di molibdeno

"> ID="1">8108 90 30> ID="2">Barre, profilati e fili di titanio

"> ID="1">8108 90 50> ID="2">Lamiere, nastri e fogli di titanio

"> ID="1">8108 90 70> ID="2">Tubi di titanio

"> ID="1">8108 90 90> ID="2">Altri lavori di titanio

"> ID="1">8109 90 00> ID="2">Altri lavori di zirconio

"> ID="1">8112 30 90> ID="2">Germanio, non greggio

"> ID="1">8112 99 30> ID="2">Niobio (colombio), renio

"> ID="1">8401> ID="2">Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

"> ID="1">8410> ID="2">Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

"> ID="1">8411> ID="2">Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

"> ID="1">8414> ID="2">Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

"> ID="1">8427> ID="2">Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

"> ID="1">ex 8452> ID="2">Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire, ad eccezione dei prodotti della voce 8452 10

"> ID="1">8509> ID="2">Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

"> ID="1">8516 29 91> ID="2">Altri radiatori, con ventilatore incorporato

"> ID="1">8516 31> ID="2">Asciugacapelli

"> ID="1">8516 40> ID="2">Ferri da stiro elettrici

"> ID="1">8516 50 00> ID="2">Forni a microonde

"> ID="1">8516 60 70> ID="2">Griglie e girarrosti

"> ID="1">8516 71 00> ID="2">Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

"> ID="1">8516 72 00> ID="2">Tostapane

"> ID="1">8516 79 80> ID="2">Altri apparecchi elettrotermici, esclusi gli scaldapiatti e le friggitrici

"> ID="1">8519> ID="2">Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

"> ID="1">8520> ID="2">Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

"> ID="1">8521> ID="2">Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

"> ID="1">8522> ID="2">Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521

"> ID="1">8523> ID="2">Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

"> ID="1">8524> ID="2">Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

"> ID="1">8527> ID="2">Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

"> ID="1">ex 8528 > ID="2">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, ad eccezione dei prodotti della voce 8528 20 71

"> ID="1">8529> ID="2">Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

"> ID="1">8531> ID="2">Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

"> ID="1">8534> ID="2">Circuiti stampati

"> ID="1">8540> ID="2">Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapore di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

"> ID="1">ex 8541 > ID="2">Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3

"> ID="1">ex 8542 > ID="2">Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3

"> ID="1">8544 > ID="2">Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

"> ID="1">8702> ID="2">Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

"> ID="1">8703> ID="2">Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

"> ID="1">8704> ID="2">Autoveicoli per il trasporto di merci

"> ID="1">8706> ID="2">Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

"> ID="1">8707> ID="2">Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

"> ID="1">8708> ID="2">Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

"> ID="1">8709> ID="2">Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

"> ID="1">8711> ID="2">Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

"> ID="1">8712> ID="2">Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

"> ID="1">9009> ID="2">Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia

"> ID="1">9013> ID="2">Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi o strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

"> ID="1">9101> ID="2">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

"> ID="1">9102> ID="2">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

"> ID="1">9103> ID="2">Sveglie e pendolette, con movimento e orologi tascabili

"> ID="1">9105> ID="2">Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

"> ID="1">9201 10> ID="2">Pianoforti verticali

"> ID="1">9201 20> ID="2">Pianoforti a coda

"> ID="1">9201 90> ID="2">Altri pianoforti

"> ID="1">9404> ID="2">Sommier; oggetti lettericci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbotti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

"> ID="1">9405> ID="2">Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove

"> ID="1">9503> ID="2">Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

"> ID="1">9603> ID="2">Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

">

PARTE 3

Prodotti semisensibili "" ID="1">2815> ID="2">Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassia caustica); perossidi di sodio o di potassio

"> ID="1">2825 10 00> ID="2">Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

"> ID="1">2827 32 00> ID="2">Cloruro di alluminio

"> ID="1">2834 10 00> ID="2">Nitriti

"> ID="1">2904 20> ID="2">Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi degli idrocarburi

"> ID="1">2914 22 00> ID="2">Cicloesanoni e metilcicloesanoni

"> ID="1">2916 11 10> ID="2">Acido acrilico

"> ID="1">2916 14 00> ID="2">Esteri dell'acido metacrilico

"> ID="1">2917 12 10> ID="2">Acido adipico e suoi sali

"> ID="1">2917 14 00> ID="2">Anidride maleica

"> ID="1">2917 32 00> ID="2">Ortoftalati di diottile

"> ID="1">2917 35 00> ID="2">Anidride ftalica

"> ID="1">2917 37 00> ID="2">Tereftalato di dimetile

"> ID="1">2918 21 00> ID="2">Acido salicilico e suoi sali

"> ID="1">2918 29 10> ID="2">Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

"> ID="1">2924 10 00> ID="2">Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

"> ID="1">2924 21 10> ID="2">Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti: isoproturan

"> ID="1">2924 21 90> ID="2">Altri

"> ID="1">2924 29 90> ID="2">Altri composti a funzione carbossiammide

"> ID="1">2927> ID="2">Composti a funzione diazo, azo o azossi

"> ID="1">2929 10 00> ID="2">Isocianati

"> ID="1">2930 40 00> ID="2">Metionina

"> ID="1">2930 90 95> ID="2">Altri tiocomposti organici

"> ID="1">2936 25 00> ID="2">Vitamina B6 e suoi derivati

"> ID="1">2936 27 00> ID="2">Vitamina C e suoi derivati

"> ID="1">2939 21 90> ID="2">Altri alcaloidi della china, diversi dalla chinina

"> ID="1">2939 29 00> ID="2">Altri alcaloidi della china

"> ID="1">2939 90 90> ID="2">Altri alcaloidi vegetali, diversi dalla cocaina e l'emetina

"> ID="1">2940 00 90> ID="2">Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939, diversi dal ramnosio, dal raffinosio e dal mannosio

"> ID="1">3204> ID="2">Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

"> ID="1">3507> ID="2">Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

"> ID="1">3906 10 00> ID="2">Polimetacrilato di metile

"> ID="1">3907 10 00> ID="2">Poliacetali

"> ID="1">3908> ID="2">Poliammidi, in forme primarie

"> ID="1">4010> ID="2">Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

"> ID="1">ex 4106> ID="2">Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IX

"> ID="1">4202> ID="2">Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta.

"> ID="1">4204> ID="2">Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici

"> ID="1">4205> ID="2">Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

"> ID="1">ex Capitolo 46> ID="2">Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">Capitolo 66> ID="2">Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

"> ID="1">ex Capitolo 69> ID="2">Prodotti ceramici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 70> ID="2">Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">7108> ID="2">Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

"> ID="1">7117> ID="2">Minuterie di fantasia

"> ID="1">ex Capitolo 73> ID="2">Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 4

"> ID="1">ex Capitolo 78> ID="2">Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 79> ID="2">Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 81> ID="2">Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">Capitolo 82> ID="2">Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

"> ID="1">Capitolo 83> ID="2">Lavori diversi di metalli comuni

"> ID="1">8406> ID="2">Turbine a vapore

"> ID="1">8407> ID="2">Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

"> ID="1">8408> ID="2">Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

"> ID="1">8409> ID="2">Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

"> ID="1">8415> ID="2">Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

"> ID="1">ex 8418> ID="2">Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415, ad eccezione dei prodotti della voce 8418 99

"> ID="1">8420> ID="2">Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

"> ID="1">8443> ID="2">Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie

"> ID="1">8450> ID="2">Macchine per lavare la biancheria, anche con dispostivo per asciugare

"> ID="1">8451> ID="2">Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

"> ID="1">8453> ID="2">Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

"> ID="1">8454> ID="2">Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

"> ID="1">8455> ID="2">Laminatoi per metalli e loro cilindri

"> ID="1">8456> ID="2">Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

"> ID="1">8457> ID="2">Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

"> ID="1">8458> ID="2">Torni che operano con asportazione di metallo

"> ID="1">8459> ID="2">Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni della voce 8458

"> ID="1">8460> ID="2">Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

"> ID="1">8461> ID="2">Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove

"> ID="1">8462> ID="2">Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

"> ID="1">8463> ID="2">Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia

"> ID="1">8467> ID="2">Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano

"> ID="1">8468> ID="2">Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

"> ID="1">8469> ID="2">Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi

"> ID="1">8470> ID="2">Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

"> ID="1">8471> ID="2">Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

"> ID="1">8472> ID="2">Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio; duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

"> ID="1">8473> ID="2">Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

"> ID="1">8504> ID="2">Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

"> ID="1">8505> ID="2">Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

"> ID="1">8517> ID="2">Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante

"> ID="1">8518> ID="2">Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

"> ID="1">8525> ID="2">Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apprecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere

"> ID="1">8526> ID="2">Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

"> ID="1">8532> ID="2">Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

"> ID="1">8536> ID="2">Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V

"> ID="1">8541 10> ID="2">Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettori di luce

"> ID="1">8542 11 05> ID="2">Microplacchette (chips)

"> ID="1">8542 11 12> ID="2">Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit

"> ID="1">8542 11 18> ID="2">Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit

"> ID="1">8705> ID="2">Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

"> ID="1">8714> ID="2">Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

"> ID="1">8715> ID="2">Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

"> ID="1">8716> ID="2">Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti

"> ID="1">Capitolo 89> ID="2">Navigazione marittima o fluviale

"> ID="1">9002> ID="2">Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

"> ID="1">9005> ID="2">Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

"> ID="1">9006> ID="2">Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

"> ID="1">9007> ID="2">Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

"> ID="1">9008> ID="2">Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

"> ID="1">9011> ID="2">Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

"> ID="1">9012> ID="2">Microscopi, diversi da quelli ottici e diffratografi

"> ID="1">9014> ID="2">Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

"> ID="1">9015> ID="2">Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

"> ID="1">9016> ID="2">Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

"> ID="1">9033> ID="2">Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

"> ID="1">ex Capitolo 91> ID="2">Orologeria, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 92> ID="2">Strumenti musicali, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

">

PARTE 4

Prodotti non sensibili "" ID="1">2519 90 10> ID="2">Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

"> ID="1">2522> ID="2">Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio

"> ID="1">2523> ID="2">Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

"> ID="1">Capitolo 27> ID="2">Combustibili minerali; oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 28> ID="2">Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 29> ID="2">Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 30> ID="2">Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">3101 00 00> ID="2">Concimi di originie animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

"> ID="1">ex Capitolo 32> ID="2">Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">Capitolo 33> ID="2">Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

"> ID="1">Capitolo 34> ID="2">Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

"> ID="1">ex Capitolo 35> ID="2">Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 e i prodotti dei numeri 3502 10 91, 3502 10 99, 3505 10, 3505 20 nonché i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 40> ID="2">Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">ex 4107> ID="2">Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">4201 00 00> ID="2">Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

"> ID="1">4206> ID="2">Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

"> ID="1">Capitolo 43> ID="2">Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

"> ID="1">ex Capitolo 44> ID="2">Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 45> ID="2">Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 48> ID="2">Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 49> ID="2">Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">Capitolo 65> ID="2">Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

"> ID="1">Capitolo 67> ID="2">Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

"> ID="1">Capitolo 68> ID="2">Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

"> ID="1">ex Capitolo 71> ID="2">Perle fini o coltivate; metalli preziosi; muniterie; monete, esclusi i prodotti di cui alla parte 3

"> ID="1">ex Capitolo 72> ID="2">Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">7301> ID="2">Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7302> ID="2">Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

"> ID="1">7304> ID="2">Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7305> ID="2">Altri tubi a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7306> ID="2">Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

"> ID="1">7308> ID="2">Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simli, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

"> ID="1">7314> ID="2">Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7316 00 00> ID="2">Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

"> ID="1">7317> ID="2">Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

"> ID="1">Capitolo 75> ID="2">Nichel e lavori di nichel

"> ID="1">Capitolo 80> ID="2">Stagno e lavori di stagno

"> ID="1">ex Capitolo 84> ID="2">Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">ex Capitolo 85> ID="2">Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">Capitolo 86> ID="2">Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

"> ID="1">8701> ID="2">Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

"> ID="1">8710> ID="2">Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

"> ID="1">8713> ID="2">Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

"> ID="1">Capitolo 88> ID="2">Navigazione aerea o spaziale

"> ID="1">ex Capitolo 90> ID="2">Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">9401> ID="2">Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

"> ID="1">9402> ID="2">Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elavzione; parti di tali oggetti

"> ID="1">9403> ID="2">Altri mobili e loro parti

"> ID="1">9406 00> ID="2">Costruzioni prefabbricate

"> ID="1">Capitolo 95> ID="2">Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

"> ID="1">ex Capitolo 96> ID="2">Lavori diversi, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

">

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO II

PARTE 1 Elenco dei settori e dei paesi di cui agli articoli 4 e 5 (1)()

"" ID="1">Capitoli 25 e 27> ID="2">Minerali> ID="3">Arabia Saudita

Russia

Libia (2)"> ID="1">Capitolo 28

Capitolo 29

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394R3281.1Capitolo 30

Capitolo 32

Capitolo 33

Capitolo 34

Capitolo 35

Capitolo 36

Capitolo 37

Capitolo 38> ID="2">Prodotti chimici, esclusi i concimi> ID="3">Cina (3)"> ID="1">Capitolo 31> ID="2">Concimi> ID="3">Bielorussia

Kazachstan

Russia

Ucraina

Cile (4)"> ID="1">Capitoli 39 e 40> ID="2">Materie plastiche e gomma> ID="3">Corea del Sud

Malaysia

Thailandia"> ID="1">Capitolo 41> ID="2">Cuoio e pelli> ID="3">Argentina

Brasile

India

Pakistan"> ID="1">Capitoli 42 e 43> ID="2">Lavori di cuoio e di pelli da pellicceria> ID="3">Cina

Cora del Sud

Hong Kong

India

Pakistan

Thailandia"> ID="1">Capitoli 44-46> ID="2">Legno> ID="3">Malysia

Indonesia"> ID="1">Capitoli 47-49> ID="2">Carta> ID="3">Brasile (5)"> ID="1">Capitoli 50-60> ID="2">Tessili> ID="3">Corea del Sud

India

Pakistan"> ID="1">Capitoli 61-63> ID="2">Abbigliamento> ID="3">Corea del Sud

Hong Kong

Malaysia

Thailandia

Macao

Cina (6)"> ID="1">Capitoli 64-67> ID="2">Calzature> ID="3">Corea del Sud

Brasile

Thailandia

Cina

Indonesia"> ID="1">Capitoli 68-70> ID="2">Vetro e ceramica> ID="3">Cina (7)"> ID="1">Capitolo 71> ID="2">Minuterie e metalli preziosi> ID="3">Hong Kong

Thailandia

Brunei

Kazachstan"> ID="1">7202 11> ID="2">Prodotti CECA> ID="3">Brasile"> ID="1">7202 99 11> ID="3">Messico"> ID="1">7207 11 11> ID="3">Albania (8)"> ID="1">7207 11 14 (9)()> ID="3">Ucraina (10)"> ID="1">7207 11 16 (11)()> ID="3">Bielorussia (12)"> ID="1">7207 12 10> ID="3">Moldova (13)"> ID="1">7207 19 11> ID="3">Russia (14)"> ID="1">7207 19 14> ID="3">Georgia (15)"> ID="1">7207 19 16> ID="3">Armenia (16)"> ID="1">7207 19 31> ID="3">Azerbaïdjan (17)"> ID="1">7207 20 11> ID="3">Kazachstan (18)"> ID="1">7207 20 15> ID="3">Corea del Sud"> ID="1">7207 20 17> ID="3">Turkmenistan (19)"> ID="1">7207 20 32> ID="3">Uzbekistan (20)"> ID="1">7207 20 51> ID="3">Tagikistan (21)"> ID="1">7207 20 55 (22)()> ID="3">Kirghizstan (23)"> ID="1">7207 20 57> ID="3">Africa del Sud"> ID="1">7207 20 71> ID="3">Cina (24)"> ID="1">7208 11 00"> ID="1">7208 12 (25)()"> ID="1">7208 13 (26)()"> ID="1">7208 14 (27)()"> ID="1">7208 21 (28)()"> ID="1">7208 22 (29)()"> ID="1">7208 23 (30)()"> ID="1">7208 24 (31)()"> ID="1">7208 31 00 (32)()"> ID="1">7208 32 (33)()"> ID="1">7208 33 (34)()"> ID="1">7208 34 (35)()"> ID="1">7208 35 (36)()"> ID="1">7208 41 00 (37)()"> ID="1">7208 42 00 (38)()"> ID="1">7208 43 00 (39)()"> ID="1">7208 44 00 (40)()"> ID="1">7208 45 00 (41)()"> ID="1">7208 90 10 (42)()"> ID="1">7209 11 00 (43)()"> ID="1">7209 12 (44)()"> ID="1">7209 13 (45)()"> ID="1">7209 14 (46)()"> ID="1">7209 21 00 (47)()"> ID="1">7209 22 (48)()"> ID="1">7209 23 (49)()"> ID="1">7209 24 (50)()"> ID="1">7209 31 00 (51)()"> ID="1">7209 32 (52)()"> ID="1">7209 33 (53)()"> ID="1">7209 34 (54)()"> ID="1">7209 41 00 (55)()"> ID="1">7209 42 (56)()"> ID="1">7209 43 (57)()"> ID="1">7209 44 (58)()"> ID="1">7209 90 10 (59)()"> ID="1">7210 11 (60)()"> ID="1">7210 12 11 (61)()"> ID="1">7210 12 19 (62)()"> ID="1">7210 20 10 (63)()"> ID="1">7210 31 10 (64)()"> ID="1">7210 39 10 (65)()"> ID="1">7210 41 10 (66)()"> ID="1">7210 49 10 (67)()"> ID="1">7210 50 10 (68)()"> ID="1">7210 60 11 (69)()"> ID="1">7210 60 19 (70)()"> ID="1">7210 70 31 (71)()"> ID="1">7210 70 39 (72)()"> ID="1">7210 90 31 (73)()"> ID="1">7210 90 33 (74)()"> ID="1">7210 90 35 (75)()"> ID="1">7210 90 39 (76)()"> ID="1">7211 11 00 (77)()"> ID="1">7211 12 (78)()"> ID="1">7211 19 (79)()"> ID="1">7211 21 00 (80)()"> ID="1">7211 22 (81)()"> ID="1">7211 29 (82)()"> ID="1">7211 30 10 (83)()"> ID="1">7211 41 10 (84)()"> ID="1">7211 41 91 (85)()"> ID="1">7211 49 10 (86)()"> ID="1">7211 90 11 (87)()"> ID="1">7212 10 10 (88)()"> ID="1">7212 10 91 (89)()"> ID="1">7212 21 11 (90)()"> ID="1">7212 29 11 (91)()"> ID="1">7212 30 11 (92)()"> ID="1">7212 40 10 (93)()"> ID="1">7212 40 91 (94)()"> ID="1">7212 50 31 (95)()"> ID="1">7212 50 51 (96)()"> ID="1">7212 60 11 (97)()"> ID="1">7212 60 91 (98)()"> ID="1">7213 10 00 (99)()"> ID="1">7213 20 00"> ID="1">7213 31 (100)()"> ID="1">7213 39 (101)()"> ID="1">7213 41 00 (102)()"> ID="1">7213 49 00 (103)()"> ID="1">7213 50"> ID="1">7214 20 00 (104)()"> ID="1">7214 30 00"> ID="1">7214 40 (105)()"> ID="1">7214 50 00 (106)()"> ID="1">7214 60 00"> ID="1">7215 90 10 (107)()"> ID="1">7216 10 00> ID="2""" ID="1">7216 21 00"> ID="1">7216 22 00"> ID="1">7216 31"> ID="1">7216 32"> ID="1">7216 33"> ID="1">7216 40"> ID="1">7216 50"> ID="1">7216 90 10"> ID="1">7218 90 11"> ID="1">7218 90 13"> ID="1">7218 90 15"> ID="1">7218 90 19"> ID="1">7218 90 50"> ID="1">7219 11"> ID="1">7219 12"> ID="1">7219 13"> ID="1">7219 14"> ID="1">7219 21"> ID="1">7219 22"> ID="1">7219 23"> ID="1">7219 24"> ID="1">7219 31"> ID="1">7219 32"> ID="1">7219 33"> ID="1">7219 34"> ID="1">7219 35"> ID="1">7219 90 11"> ID="1">7219 90 19"> ID="1">7220 11 00"> ID="1">7220 12 00"> ID="1">7220 20 10"> ID="1">7220 90 11"> ID="1">7220 90 31"> ID="1">7221 21 00"> ID="1">7222 10"> ID="1">7222 30 10"> ID="1">7222 40 11"> ID="1">7222 40 19"> ID="1">7222 40 30"> ID="1">7224 90 01"> ID="1">7224 90 05"> ID="1">7224 90 08"> ID="1">7224 90 15"> ID="1">7224 90 31"> ID="1">7224 90 39"> ID="1">7225 10"> ID="1">7225 20 20"> ID="1">7225 30 00"> ID="1">7225 40"> ID="1">7225 50"> ID="1">7225 90 10"> ID="1">7226 10"> ID="1">7226 20 20"> ID="1">7226 91"> ID="1">7226 92 10"> ID="1">7226 99 20"> ID="1">7227"> ID="1">7228 10 10"> ID="1">7228 10 30"> ID="1">7228 20 11"> ID="1">7228 20 19"> ID="1">7228 20 30"> ID="1">7228 30"> ID="1">7228 60 10"> ID="1">7228 70 10"> ID="1">7228 70 31> ID="2""" ID="1">7228 80"> ID="1">7301 10 00"> ID="1">7302 10 31 (108)()"> ID="1">7302 10 39 (109)()"> ID="1">7302 10 90 (110)()"> ID="1">7302 20 00 (111)()"> ID="1">7302 40 10 (112)()"> ID="1">7302 90 10 (113)()"> ID="1">7202 21

7202 41

7202 49

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 93 00

7202 99 19

7202 99 30

7202 99 80

7205

7217

7223

da 7303 a 7326

Capitoli da 74 a 83> ID="2">Metalli comuni non CECA> ID="3">Kazachstan

Russia

Cina"> ID="1">Capitoli 84 e 85> ID="2">Elettromeccanica, compresa l'elettronica di consumo> ID="3">Corea del Sud

Singapore"> ID="1">8470> ID="2">Elettronica di consumo> ID="3">Hong Kong"> ID="1">8471> ID="3">Malaysia"> ID="1">8473"> ID="1">8504"> ID="1">8505"> ID="1">8517"> ID="1">8518"> ID="1">8519"> ID="1">8520"> ID="1">8521"> ID="1">8522"> ID="1">8523"> ID="1">8524"> ID="1">8525 30"> ID="1">8526"> ID="1">8527"> ID="1">8528"> ID="1">8529 90"> ID="1">8531"> ID="1">8532"> ID="1">8533"> ID="1">8534"> ID="1">8536"> ID="1">8540 11"> ID="1">8540 12"> ID="1">8541"> ID="1">8542"> ID="1">Capitolo 86> ID="2">Materiale di trasporto> ID="3">Brasile (114)"> ID="1">Capitolo 88"> ID="1">Capitolo 89"> ID="1">Capitolo 87> ID="2">Automobili> ID="3">Corea del Sud"> ID="1">Capitoli da 90 a 92> ID="2">Ottica e orologeria> ID="3">Hong Kong"> ID="1">Capitoli da 94 a 96> ID="2">Merci e prodotti vari> ID="3">Corea del Sud

Hong Kong

Tailandia

Cina"">

PARTE 2 Metodo di determinazione dei paesi e dei settori di cui all'articolo 4

I. Classificazione dei paesi beneficiari secondo il loro indice di sviluppo

L'indice di sviluppo stabilisce per ciascun paese un livello globale di sviluppo industriale rispetto al livello di sviluppo dell'Unione europea. Tale indice combina il reddito per abitante e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti secondo la formula seguente:

{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)] + log[Xi/Xue]}

2

in cui:

Yi è il reddito del paese beneficiario considerato,

Yue è il reddito dell'Unione europea,

POPi è la popolazione del paese beneficiario considerato,

POPue è la popolazione dell'Unione europea,

Xi è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato,

Xue è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea.

Secondo la formula suindicata, se l'indice ha valore 0, lo sviluppo industriale di un paese è considerato identico a quello dell'Unione europea.

Le fonti statistiche utilizzate sono la Banca mondiale (Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1993) per quanto riguarda il reddito e la popolazione, e l'UNCTAD (Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo 1992) per quanto riguarda le esportazioni di prodotti manufatti.

II. Classifica dei paesi beneficiari secondo il loro indice di specializzazione relativa per settori

L'indice di specializzazione applicabile a ciascun paese beneficiario risulta dal rapporto tra la parte delle importazioni di un settore determinato in provenienza da tale paese rispetto al totale delle importazioni comunitarie dello stesso settore, da un lato, e la parte di queste ultime rispetto al totale delle importazioni comunitarie per tutti i settori industriali, dall'altro.

III. Combinazione degli indici di sviluppo e di specializzazione

La combinazione dei due indici determina, per ciascun paese, i settori di cui all'articolo 4.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è superiore a -1, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1 e -1,23, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1,5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,23 e -1,70, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,70 e -2, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 7.

L'articolo 4 non si applica ai paesi il cui indice di sviluppo sia inferiore a -2.

(1)() Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.(2) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.(3) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.(4) Applicazione dell'articolo 4, pragrafo 4.(5) La Cina è esclusa per i prodotti indicati con un asterisco, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.(6) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate (1) A. PAESI INDIPENDENTI 070 Albania

072 Ucraina

073 Bielorussia

074 Moldavia

075 Russia

076 Georgia

077 Armenia

078 Azerbaigian

079 Kazachstan

080 Turkmenistan

081 Uzbekistan

082 Tagikistan

083 Kirghizstan

204 Marocco

208 Algeria

212 Tunisia

216 Libia

220 Egitto

224 Sudan (2)

228 Mauritania (3)

232 Mali (4)

236 Burkina Faso (5)

240 Niger (6)

244 Ciad (7)

247 Repubblica del Capo Verde (8)

248 Senegal

252 Gambia (9)

257 Guinea-Bissau (10)

260 Guinea (11)

264 Sierra Leone (12)

268 Liberia (13)

272 Costa d'Avorio

276 Gana

280 Togo (14)

284 Benin (15)

288 Nigeria (16)

302 Camerun (17)

306 Repubblica Centrafricana (18)

310 Guinea Equatoriale (19)

311 Sao Tomé e Principe (20)

314 Gabon

318 Congo

322 Zaire (21)

324 Ruanda (22)

328 Burundi (23)

330 Angola

334 Etiopia (24)

336 Eritrea

338 Gibuti (25)

342 Somalia (26)

346 Kenia

350 Uganda (27)

352 Tanzania (28)

355 Seicelle e dipendenze

366 Mozambico (29)

370 Madagascar (30)

373 Maurizio

375 Comore (31)

378 Zambia (32)

382 Zimbabwe

386 Malawi (33)

388 Africa del Sud

389 Namibia

391 Botswana (34)

393 Swaziland

395 Lesotho (35)

412 Messico

416 Guatemala

421 Belize

424 Honduras

428 El Salvador

432 Nicaragua

436 Costarica

442 Panama

448 Cuba

449 San Cristoforo e Nevis

452 Haiti (36)

453 Bahamas

456 Repubblica Dominicana

459 Antigua e Barbuda

460 Dominica

464 Giamaica

465 Santa Lucia

467 San Vincenzo

469 Barbados

472 Trinidad e Tobago

473 Grenada

480 Colombia (37)

484 Venezuela (38)

488 Guiana

492 Suriname

500 Ecuador (39)

504 Perù (40)

508 Brasile

512 Cile

516 Bolivia (41)

520 Paraguay

524 Uruguay

528 Argentina

600 Cipro

604 Libano

608 Siria

612 Irak

616 Iran

628 Giordania

632 Arabia Saudita

636 Kuwait

640 Bahrein

644 Qatar

647 Emirati Arabi Uniti

649 Oman

653 Yemen (42)

660 Afganistan (43)

662 Pakistan

664 India

666 Bangladesh (44)

667 Maldive (45)

669 Sri Lanka

672 Nepal (46)

675 Butan (47)

676 Birmania (Myanmar) (48)

680 Tailandia

684 Laos (49)

690 Vietnam

696 Cambogia (50)

700 Indonesia

701 Malaysia

703 Brunei Darussalam

706 Singapore

708 Filippine

716 Mongolia

720 Cina

728 Corea del Sud

801 Papuasia-Nuova Guinea

803 Nauru

806 Salomone, isole (51)

807 Tuvalu (52)

812 Kiribati (53)

815 Figi

816 Vanuatu (54)

817 Tonga (55)

819 Samoa occidentali (56)

823 Stati federati della Micronesia

824 Repubblica delle Isole Marshall

825 Palau

B. PAESI E TERRITORI Dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra

329 Sant'Elena e dipendenze

357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

377 Mayotte

406 Groenlandia

408 Saint Pierre e Miquelon

413 Bermude

446 Anguilla

454 Isole Turks e Caicos

457 Isole Vergini degli Stati Uniti

461 Isole Vergini britanniche e Montserrat

463 Isole Cayman

474 Aruba

478 Antille olandesi

529 Isole Falkland e dipendenze

740 Hong Kong

743 Macao

802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]

809 Nuova Caledonia e dipendenze

810 Oceania americana (57)

811 Isole Wallis e Futuna (58)

813 Isole Pitcairn

814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)

822 Polinesia francese

890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico, Georgia del sud e isole Sandwich)

Osservazione:Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CE) n. 3079/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17)].(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.(3) Questo paese è anche elencato nell'allegato V.(4) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa I'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo 224 Sudan

228 Mauritania

232 Mali

236 Burkina Faso

240 Niger

244 Ciad

247 Repubblica del Capo Verde

252 Gambia

257 Guinea-Bissau

260 Guinea

264 Sierra Leone

268 Liberia

280 Togo

284 Benin

306 Repubblica Centrafricana

310 Guinea equatoriale

311 Sao Tomé e Principe

322 Zaire

324 Ruanda

328 Burundi

334 Etiopia

336 Eritrea

338 Gibuti

342 Somalia

350 Uganda

352 Tanzania

366 Mozambico

370 Madagascar

375 Comore

378 Zambia

386 Malawi

391 Botswana

395 Lesotho

452 Haiti

653 Yemen

660 Afganistan

666 Bangladesh

667 Maldive

672 Nepal

675 Butan

676 Birmania (Myanmar)

684 Laos

696 Cambogia

806 Salomone, isole

807 Tuvalu

812 Kiribati

816 Vanuatu

817 Tonga

819 Samoa occidentali

ALLEGATO I

GRADO DI SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI (1) PARTE 1

Prodotti molto sensibili "" ID="1">Capitolo 50> ID="2">Seta"> ID="1">Capitolo 51> ID="2">Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine"> ID="1">Capitolo 52> ID="2">Cotone"> ID="1">Capitolo 53> ID="2">Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta"> ID="1">Capitolo 54> ID="2">Filamenti sintetici o artificiali"> ID="1">Capitolo 55> ID="2">Fibre sintetiche o artificiali in fiocco"> ID="1">Capitolo 56> ID="2">Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia"> ID="1">Capitolo 57> ID="2">Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili"> ID="1">Capitolo 58> ID="2">Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi, passamaneria; ricami"> ID="1">Capitolo 59> ID="2">Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili"> ID="1">Capitolo 60> ID="2">Stoffe a maglia"> ID="1">Capitolo 61> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia"> ID="1">Capitolo 62> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia"> ID="1">Capitolo 63> ID="2">Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci"> ID="1">7202> ID="2">Ferro-leghe"">

PARTE 2

Prodotti sensibili "" ID="1">2814> ID="2">Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

"> ID="1">2817> ID="2">Ossido di zinco; perossido di zinco

"> ID="1">ex 2818> ID="2">Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">2819> ID="2">Ossidi e idrossidi di cromo

"> ID="1">2820> ID="2">Ossidi di manganese

"> ID="1">2823> ID="2">Ossidi di titanio

"> ID="1">2825 80 00> ID="2">Ossidi di antimonio

"> ID="1">2827 10 00> ID="2">Cloruro di ammonio

"> ID="1">2827 60 00> ID="2">Ioduri e ossiioduri

"> ID="1">2830 10 00> ID="2">Solfuri di sodio

"> ID="1">2835> ID="2">Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati

"> ID="1">2836 20 00> ID="2">Carbonato di disodio

"> ID="1">2836 40 00> ID="2">Carbonato di potassio

"> ID="1">2836 60 00> ID="2">Carbonato di bario

"> ID="1">2841 60 10> ID="2">Permanganato di potassio

"> ID="1">2849 20 00> ID="2">Carburi di silicio

"> ID="1">2849 90 30> ID="2">Carburi di tungsteno

"> ID="1">2850 00 70> ID="2">Siliciuri

"> ID="1">2902 50 00> ID="2">Stirene

"> ID="1">2903> ID="2">Derivati alogenati degli idrocarburi

"> ID="1">ex 2905> ID="2">Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">2907 15 00> ID="2">Naftoli e loro sali

"> ID="1">2907 22 10> ID="2">Idrochinone

"> ID="1">2909> ID="2">Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

"> ID="1">2912 41 00> ID="2">Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

"> ID="1">2914 11 00> ID="2">Acetone

"> ID="1">2914 21 00> ID="2">Canfora

"> ID="1">2915> ID="2">Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

"> ID="1">2916 12> ID="2">Esteri dell'acido acrilico

"> ID="1">2917 11 00> ID="2">Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

"> ID="1">2917 36 00> ID="2">Acido tereftalico e suoi sali

"> ID="1">2918 14 00> ID="2">Acido citrico

"> ID="1">2918 15 00> ID="2">Sali ed esteri dell'acido citrico

"> ID="1">2918 22 00> ID="2">Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

"> ID="1">2921> ID="2">Composti a funzione ammina

"> ID="1">2922> ID="2">Composti amminici a funzioni ossigenate

"> ID="1">2924 29 30> ID="2">Paracetamolo (DCI)

"> ID="1">2926 10 00> ID="2">Acrilonitrile

"> ID="1">2930 90 10> ID="2">Cisteina, cistina e loro derivati

"> ID="1">2932 12> ID="2">2-Furaldeide (furfurale)

"> ID="1">2932 13> ID="2">Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfulico

"> ID="1">2932 21 00> ID="2">Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

"> ID="1">2933 61 00> ID="2">Melamina

"> ID="1">2935> ID="2">Solfonammidi

"> ID="1">3001 90 91> ID="2">Eparina e suoi sali

"> ID="1">3102> ID="2">Concimi minerali o chimici azotati

"> ID="1">3103> ID="2">Concimi minerali o chimici fosfatici

"> ID="1">3105> ID="2">Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

"> ID="1">3206> ID="2">Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definata

"> ID="1">3501> ID="2">Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

"> ID="1">3802> ID="2">Carboni attivati; sostanze minerali attivate, neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

"> ID="1">3817> ID="2">Alchilbenzeni in miscele o alchilnafteni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

"> ID="1">3901> ID="2">Polimeri di etilene, in forme primarie

"> ID="1">3902> ID="2">Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

"> ID="1">3903> ID="2">Polimeri di stirene, in forme primarie

"> ID="1">3904> ID="2">Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

"> ID="1">3907 60 00> ID="2">Tereftalato di polietilene

"> ID="1">3907 99> ID="2">Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

"> ID="1">3920> ID="2">Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto

"> ID="1">3921 90 19> ID="2">Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche

"> ID="1">3923 21> ID="2">Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci di polimeri di etilene

"> ID="1">4011> ID="2">Coperture nuove, di gomma

"> ID="1">4012> ID="2">Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps) di gomma

"> ID="1">4013> ID="2">Camere d'aria, di gomma

"> ID="1">ex Capitolo 41 > ID="2">Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">4203> ID="2">Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

"> ID="1">4410> ID="2">Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

"> ID="1">4411> ID="2">Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

"> ID="1">4412> ID="2">Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

"> ID="1">4418> ID="2">Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

"> ID="1">4420> ID="2">Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

"> ID="1">4503> ID="2">Lavori di sughero naturale

"> ID="1">4601 99 10> ID="2">Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali confezionati con trecce e manufatti della voce 4601 10

"> ID="1">4602 90 10> ID="2">Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

"> ID="1">4602 90 90> ID="2">Altri lavori da panieraio, non di materiali vegetali

"> ID="1">4820 10 30> ID="2">Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

"> ID="1">4903> ID="2">Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

"> ID="1">4905 10> ID="2">Globi

"> ID="1">4908> ID="2">Decalcomanie di ogni genere

"> ID="1">4909 00> ID="2">Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

"> ID="1">4910> ID="2">Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

"> ID="1">4911> ID="2">Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

"> ID="1">Capitolo 64 > ID="2">Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

"> ID="1">6907> ID="2">Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

"> ID="1">6908> ID="2">Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto

"> ID="1">6911> ID="2">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

"> ID="1">6912> ID="2">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana

"> ID="1">6913> ID="2">Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

"> ID="1">7013> ID="2">Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

g"> ID="1">7019> ID="2">Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie

"> ID="1">7312> ID="2">Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

"> ID="1">7313> ID="2">Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti

"> ID="1">Capitolo 74 > ID="2">Rame e lavori di rame

"> ID="1">ex Capitolo 76 > ID="2">Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">8102 93 00> ID="2">Fili di molibdeno

"> ID="1">8108 90 30> ID="2">Barre, profilati e fili di titanio

"> ID="1">8108 90 50> ID="2">Lamiere, nastri e fogli di titanio

"> ID="1">8108 90 70> ID="2">Tubi di titanio

"> ID="1">8108 90 90> ID="2">Altri lavori di titanio

"> ID="1">8109 90 00> ID="2">Altri lavori di zirconio

"> ID="1">8112 30 90> ID="2">Germanio, non greggio

"> ID="1">8112 99 30> ID="2">Niobio (colombio), renio

"> ID="1">8401> ID="2">Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

"> ID="1">8410> ID="2">Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

"> ID="1">8411> ID="2">Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

"> ID="1">8414> ID="2">Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

"> ID="1">8427> ID="2">Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

"> ID="1">ex 8452> ID="2">Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire, ad eccezione dei prodotti della voce 8452 10

"> ID="1">8509> ID="2">Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico

"> ID="1">8516 29 91> ID="2">Altri radiatori, con ventilatore incorporato

"> ID="1">8516 31> ID="2">Asciugacapelli

"> ID="1">8516 40> ID="2">Ferri da stiro elettrici

"> ID="1">8516 50 00> ID="2">Forni a microonde

"> ID="1">8516 60 70> ID="2">Griglie e girarrosti

"> ID="1">8516 71 00> ID="2">Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

"> ID="1">8516 72 00> ID="2">Tostapane

"> ID="1">8516 79 80> ID="2">Altri apparecchi elettrotermici, esclusi gli scaldapiatti e le friggitrici

"> ID="1">8519> ID="2">Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

"> ID="1">8520> ID="2">Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

"> ID="1">8521> ID="2">Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

"> ID="1">8522> ID="2">Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521

"> ID="1">8523> ID="2">Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

"> ID="1">8524> ID="2">Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

"> ID="1">8527> ID="2">Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

"> ID="1">ex 8528 > ID="2">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, ad eccezione dei prodotti della voce 8528 20 71

"> ID="1">8529> ID="2">Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

"> ID="1">8531> ID="2">Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

"> ID="1">8534> ID="2">Circuiti stampati

"> ID="1">8540> ID="2">Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapore di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

"> ID="1">ex 8541 > ID="2">Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3

"> ID="1">ex 8542 > ID="2">Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici, diversi dai prodotti menzionati nella parte 3

"> ID="1">8544 > ID="2">Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

"> ID="1">8702> ID="2">Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

"> ID="1">8703> ID="2">Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

"> ID="1">8704> ID="2">Autoveicoli per il trasporto di merci

"> ID="1">8706> ID="2">Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

"> ID="1">8707> ID="2">Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

"> ID="1">8708> ID="2">Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

"> ID="1">8709> ID="2">Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

"> ID="1">8711> ID="2">Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

"> ID="1">8712> ID="2">Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

"> ID="1">9009> ID="2">Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia

"> ID="1">9013> ID="2">Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi o strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

"> ID="1">9101> ID="2">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

"> ID="1">9102> ID="2">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

"> ID="1">9103> ID="2">Sveglie e pendolette, con movimento e orologi tascabili

"> ID="1">9105> ID="2">Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

"> ID="1">9201 10> ID="2">Pianoforti verticali

"> ID="1">9201 20> ID="2">Pianoforti a coda

"> ID="1">9201 90> ID="2">Altri pianoforti

"> ID="1">9404> ID="2">Sommier; oggetti lettericci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbotti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

"> ID="1">9405> ID="2">Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove

"> ID="1">9503> ID="2">Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

"> ID="1">9603> ID="2">Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

">

PARTE 3

Prodotti semisensibili "" ID="1">2815> ID="2">Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassia caustica); perossidi di sodio o di potassio

"> ID="1">2825 10 00> ID="2">Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

"> ID="1">2827 32 00> ID="2">Cloruro di alluminio

"> ID="1">2834 10 00> ID="2">Nitriti

"> ID="1">2904 20> ID="2">Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi degli idrocarburi

"> ID="1">2914 22 00> ID="2">Cicloesanoni e metilcicloesanoni

"> ID="1">2916 11 10> ID="2">Acido acrilico

"> ID="1">2916 14 00> ID="2">Esteri dell'acido metacrilico

"> ID="1">2917 12 10> ID="2">Acido adipico e suoi sali

"> ID="1">2917 14 00> ID="2">Anidride maleica

"> ID="1">2917 32 00> ID="2">Ortoftalati di diottile

"> ID="1">2917 35 00> ID="2">Anidride ftalica

"> ID="1">2917 37 00> ID="2">Tereftalato di dimetile

"> ID="1">2918 21 00> ID="2">Acido salicilico e suoi sali

"> ID="1">2918 29 10> ID="2">Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

"> ID="1">2924 10 00> ID="2">Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

"> ID="1">2924 21 10> ID="2">Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti: isoproturan

"> ID="1">2924 21 90> ID="2">Altri

"> ID="1">2924 29 90> ID="2">Altri composti a funzione carbossiammide

"> ID="1">2927> ID="2">Composti a funzione diazo, azo o azossi

"> ID="1">2929 10 00> ID="2">Isocianati

"> ID="1">2930 40 00> ID="2">Metionina

"> ID="1">2930 90 95> ID="2">Altri tiocomposti organici

"> ID="1">2936 25 00> ID="2">Vitamina B6 e suoi derivati

"> ID="1">2936 27 00> ID="2">Vitamina C e suoi derivati

"> ID="1">2939 21 90> ID="2">Altri alcaloidi della china, diversi dalla chinina

"> ID="1">2939 29 00> ID="2">Altri alcaloidi della china

"> ID="1">2939 90 90> ID="2">Altri alcaloidi vegetali, diversi dalla cocaina e l'emetina

"> ID="1">2940 00 90> ID="2">Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939, diversi dal ramnosio, dal raffinosio e dal mannosio

"> ID="1">3204> ID="2">Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

"> ID="1">3507> ID="2">Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

"> ID="1">3906 10 00> ID="2">Polimetacrilato di metile

"> ID="1">3907 10 00> ID="2">Poliacetali

"> ID="1">3908> ID="2">Poliammidi, in forme primarie

"> ID="1">4010> ID="2">Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

"> ID="1">ex 4106> ID="2">Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IX

"> ID="1">4202> ID="2">Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta.

"> ID="1">4204> ID="2">Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici

"> ID="1">4205> ID="2">Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

"> ID="1">ex Capitolo 46> ID="2">Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">Capitolo 66> ID="2">Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

"> ID="1">ex Capitolo 69> ID="2">Prodotti ceramici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 70> ID="2">Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">7108> ID="2">Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

"> ID="1">7117> ID="2">Minuterie di fantasia

"> ID="1">ex Capitolo 73> ID="2">Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti di cui alle parti 2 e 4

"> ID="1">ex Capitolo 78> ID="2">Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 79> ID="2">Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 81> ID="2">Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">Capitolo 82> ID="2">Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

"> ID="1">Capitolo 83> ID="2">Lavori diversi di metalli comuni

"> ID="1">8406> ID="2">Turbine a vapore

"> ID="1">8407> ID="2">Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

"> ID="1">8408> ID="2">Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

"> ID="1">8409> ID="2">Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

"> ID="1">8415> ID="2">Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

"> ID="1">ex 8418> ID="2">Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415, ad eccezione dei prodotti della voce 8418 99

"> ID="1">8420> ID="2">Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

"> ID="1">8443> ID="2">Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie

"> ID="1">8450> ID="2">Macchine per lavare la biancheria, anche con dispostivo per asciugare

"> ID="1">8451> ID="2">Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

"> ID="1">8453> ID="2">Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

"> ID="1">8454> ID="2">Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

"> ID="1">8455> ID="2">Laminatoi per metalli e loro cilindri

"> ID="1">8456> ID="2">Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

"> ID="1">8457> ID="2">Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

"> ID="1">8458> ID="2">Torni che operano con asportazione di metallo

"> ID="1">8459> ID="2">Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni della voce 8458

"> ID="1">8460> ID="2">Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

"> ID="1">8461> ID="2">Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove

"> ID="1">8462> ID="2">Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

"> ID="1">8463> ID="2">Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia

"> ID="1">8467> ID="2">Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano

"> ID="1">8468> ID="2">Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

"> ID="1">8469> ID="2">Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi

"> ID="1">8470> ID="2">Macchine calcolatrici; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

"> ID="1">8471> ID="2">Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

"> ID="1">8472> ID="2">Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio; duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

"> ID="1">8473> ID="2">Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

"> ID="1">8504> ID="2">Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

"> ID="1">8505> ID="2">Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

"> ID="1">8517> ID="2">Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante

"> ID="1">8518> ID="2">Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

"> ID="1">8525> ID="2">Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apprecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere

"> ID="1">8526> ID="2">Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

"> ID="1">8532> ID="2">Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

"> ID="1">8536> ID="2">Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V

"> ID="1">8541 10> ID="2">Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettori di luce

"> ID="1">8542 11 05> ID="2">Microplacchette (chips)

"> ID="1">8542 11 12> ID="2">Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 256 Kbit

"> ID="1">8542 11 18> ID="2">Memoria dinamica a libero accesso (D-RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit

"> ID="1">8705> ID="2">Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

"> ID="1">8714> ID="2">Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

"> ID="1">8715> ID="2">Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

"> ID="1">8716> ID="2">Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti

"> ID="1">Capitolo 89> ID="2">Navigazione marittima o fluviale

"> ID="1">9002> ID="2">Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

"> ID="1">9005> ID="2">Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

"> ID="1">9006> ID="2">Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

"> ID="1">9007> ID="2">Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

"> ID="1">9008> ID="2">Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

"> ID="1">9011> ID="2">Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

"> ID="1">9012> ID="2">Microscopi, diversi da quelli ottici e diffratografi

"> ID="1">9014> ID="2">Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

"> ID="1">9015> ID="2">Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

"> ID="1">9016> ID="2">Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

"> ID="1">9033> ID="2">Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

"> ID="1">ex Capitolo 91> ID="2">Orologeria, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 92> ID="2">Strumenti musicali, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

">

PARTE 4

Prodotti non sensibili "" ID="1">2519 90 10> ID="2">Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

"> ID="1">2522> ID="2">Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio

"> ID="1">2523> ID="2">Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

"> ID="1">Capitolo 27> ID="2">Combustibili minerali; oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 28> ID="2">Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 29> ID="2">Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 30> ID="2">Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">3101 00 00> ID="2">Concimi di originie animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

"> ID="1">ex Capitolo 32> ID="2">Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 nonché all'allegato IX

"> ID="1">Capitolo 33> ID="2">Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

"> ID="1">Capitolo 34> ID="2">Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

"> ID="1">ex Capitolo 35> ID="2">Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2 e i prodotti dei numeri 3502 10 91, 3502 10 99, 3505 10, 3505 20 nonché i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 40> ID="2">Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">ex 4107> ID="2">Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">4201 00 00> ID="2">Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

"> ID="1">4206> ID="2">Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

"> ID="1">Capitolo 43> ID="2">Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

"> ID="1">ex Capitolo 44> ID="2">Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 45> ID="2">Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti di cui all'allegato IX

"> ID="1">ex Capitolo 48> ID="2">Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

"> ID="1">ex Capitolo 49> ID="2">Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">Capitolo 65> ID="2">Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

"> ID="1">Capitolo 67> ID="2">Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

"> ID="1">Capitolo 68> ID="2">Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

"> ID="1">ex Capitolo 71> ID="2">Perle fini o coltivate; metalli preziosi; muniterie; monete, esclusi i prodotti di cui alla parte 3

"> ID="1">ex Capitolo 72> ID="2">Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti di cui alla parte 2 e all'allegato IX

"> ID="1">7301> ID="2">Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7302> ID="2">Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

"> ID="1">7304> ID="2">Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7305> ID="2">Altri tubi a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7306> ID="2">Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

"> ID="1">7308> ID="2">Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simli, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

"> ID="1">7314> ID="2">Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

"> ID="1">7316 00 00> ID="2">Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

"> ID="1">7317> ID="2">Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

"> ID="1">Capitolo 75> ID="2">Nichel e lavori di nichel

"> ID="1">Capitolo 80> ID="2">Stagno e lavori di stagno

"> ID="1">ex Capitolo 84> ID="2">Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">ex Capitolo 85> ID="2">Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">Capitolo 86> ID="2">Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

"> ID="1">8701> ID="2">Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

"> ID="1">8710> ID="2">Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

"> ID="1">8713> ID="2">Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

"> ID="1">Capitolo 88> ID="2">Navigazione aerea o spaziale

"> ID="1">ex Capitolo 90> ID="2">Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti di cui alle parti 1 e 2

"> ID="1">9401> ID="2">Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

"> ID="1">9402> ID="2">Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elavzione; parti di tali oggetti

"> ID="1">9403> ID="2">Altri mobili e loro parti

"> ID="1">9406 00> ID="2">Costruzioni prefabbricate

"> ID="1">Capitolo 95> ID="2">Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

"> ID="1">ex Capitolo 96> ID="2">Lavori diversi, esclusi i prodotti di cui alla parte 2

">

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO II

PARTE 1 Elenco dei settori e dei paesi di cui agli articoli 4 e 5 (1)()

"" ID="1">Capitoli 25 e 27> ID="2">Minerali> ID="3">Arabia Saudita

Russia

Libia (2)"> ID="1">Capitolo 28

Capitolo 29

Capitolo 30

Capitolo 32

Capitolo 33

Capitolo 34

Capitolo 35

Capitolo 36

Capitolo 37

Capitolo 38> ID="2">Prodotti chimici, esclusi i concimi> ID="3">Cina (3)"> ID="1">Capitolo 31> ID="2">Concimi> ID="3">Bielorussia

Kazachstan

Russia

Ucraina

Cile (4)"> ID="1">Capitoli 39 e 40> ID="2">Materie plastiche e gomma> ID="3">Corea del Sud

Malaysia

Thailandia"> ID="1">Capitolo 41> ID="2">Cuoio e pelli> ID="3">Argentina

Brasile

India

Pakistan"> ID="1">Capitoli 42 e 43> ID="2">Lavori di cuoio e di pelli da pellicceria> ID="3">Cina

Cora del Sud

Hong Kong

India

Pakistan

Thailandia"> ID="1">Capitoli 44-46> ID="2">Legno> ID="3">Malysia

Indonesia"> ID="1">Capitoli 47-49> ID="2">Carta> ID="3">Brasile (5)"> ID="1">Capitoli 50-60> ID="2">Tessili> ID="3">Corea del Sud

India

Pakistan"> ID="1">Capitoli 61-63> ID="2">Abbigliamento> ID="3">Corea del Sud

Hong Kong

Malaysia

Thailandia

Macao

Cina (6)"> ID="1">Capitoli 64-67> ID="2">Calzature> ID="3">Corea del Sud

Brasile

Thailandia

Cina

Indonesia"> ID="1">Capitoli 68-70> ID="2">Vetro e ceramica> ID="3">Cina (7)"> ID="1">Capitolo 71> ID="2">Minuterie e metalli preziosi> ID="3">Hong Kong

Thailandia

Brunei

Kazachstan"> ID="1">7202 11> ID="2">Prodotti CECA> ID="3">Brasile"> ID="1">7202 99 11> ID="3">Messico"> ID="1">7207 11 11> ID="3">Albania (8)"> ID="1">7207 11 14 (9)()> ID="3">Ucraina (10)"> ID="1">7207 11 16 (11)()> ID="3">Bielorussia (12)"> ID="1">7207 12 10> ID="3">Moldova (13)"> ID="1">7207 19 11> ID="3">Russia (14)"> ID="1">7207 19 14> ID="3">Georgia (15)"> ID="1">7207 19 16> ID="3">Armenia (16)"> ID="1">7207 19 31> ID="3">Azerbaïdjan (17)"> ID="1">7207 20 11> ID="3">Kazachstan (18)"> ID="1">7207 20 15> ID="3">Corea del Sud"> ID="1">7207 20 17> ID="3">Turkmenistan (19)"> ID="1">7207 20 32> ID="3">Uzbekistan (20)"> ID="1">7207 20 51> ID="3">Tagikistan (21)"> ID="1">7207 20 55 (22)()> ID="3">Kirghizstan (23)"> ID="1">7207 20 57> ID="3">Africa del Sud"> ID="1">7207 20 71> ID="3">Cina (24)"> ID="1">7208 11 00"> ID="1">7208 12 (25)()"> ID="1">7208 13 (26)()"> ID="1">7208 14 (27)()"> ID="1">7208 21 (28)()"> ID="1">7208 22 (29)()"> ID="1">7208 23 (30)()"> ID="1">7208 24 (31)()"> ID="1">7208 31 00 (32)()"> ID="1">7208 32 (33)()"> ID="1">7208 33 (34)()"> ID="1">7208 34 (35)()"> ID="1">7208 35 (36)()"> ID="1">7208 41 00 (37)()"> ID="1">7208 42 00 (38)()"> ID="1">7208 43 00 (39)()"> ID="1">7208 44 00 (40)()"> ID="1">7208 45 00 (41)()"> ID="1">7208 90 10 (42)()"> ID="1">7209 11 00 (43)()"> ID="1">7209 12 (44)()"> ID="1">7209 13 (45)()"> ID="1">7209 14 (46)()"> ID="1">7209 21 00 (47)()"> ID="1">7209 22 (48)()"> ID="1">7209 23 (49)()"> ID="1">7209 24 (50)()"> ID="1">7209 31 00 (51)()"> ID="1">7209 32 (52)()"> ID="1">7209 33 (53)()"> ID="1">7209 34 (54)()"> ID="1">7209 41 00 (55)()"> ID="1">7209 42 (56)()"> ID="1">7209 43 (57)()"> ID="1">7209 44 (58)()"> ID="1">7209 90 10 (59)()"> ID="1">7210 11 (60)()"> ID="1">7210 12 11 (61)()"> ID="1">7210 12 19 (62)()"> ID="1">7210 20 10 (63)()"> ID="1">7210 31 10 (64)()"> ID="1">7210 39 10 (65)()"> ID="1">7210 41 10 (66)()"> ID="1">7210 49 10 (67)()"> ID="1">7210 50 10 (68)()"> ID="1">7210 60 11 (69)()"> ID="1">7210 60 19 (70)()"> ID="1">7210 70 31 (71)()"> ID="1">7210 70 39 (72)()"> ID="1">7210 90 31 (73)()"> ID="1">7210 90 33 (74)()"> ID="1">7210 90 35 (75)()"> ID="1">7210 90 39 (76)()"> ID="1">7211 11 00 (77)()"> ID="1">7211 12 (78)()"> ID="1">7211 19 (79)()"> ID="1">7211 21 00 (80)()"> ID="1">7211 22 (81)()"> ID="1">7211 29 (82)()"> ID="1">7211 30 10 (83)()"> ID="1">7211 41 10 (84)()"> ID="1">7211 41 91 (85)()"> ID="1">7211 49 10 (86)()"> ID="1">7211 90 11 (87)()"> ID="1">7212 10 10 (88)()"> ID="1">7212 10 91 (89)()"> ID="1">7212 21 11 (90)()"> ID="1">7212 29 11 (91)()"> ID="1">7212 30 11 (92)()"> ID="1">7212 40 10 (93)()"> ID="1">7212 40 91 (94)()"> ID="1">7212 50 31 (95)()"> ID="1">7212 50 51 (96)()"> ID="1">7212 60 11 (97)()"> ID="1">7212 60 91 (98)()"> ID="1">7213 10 00 (99)()"> ID="1">7213 20 00"> ID="1">7213 31 (100)()"> ID="1">7213 39 (101)()"> ID="1">7213 41 00 (102)()"> ID="1">7213 49 00 (103)()"> ID="1">7213 50"> ID="1">7214 20 00 (104)()"> ID="1">7214 30 00"> ID="1">7214 40 (105)()"> ID="1">7214 50 00 (106)()"> ID="1">7214 60 00"> ID="1">7215 90 10 (107)()"> ID="1">7216 10 00> ID="2""" ID="1">7216 21 00"> ID="1">7216 22 00"> ID="1">7216 31"> ID="1">7216 32"> ID="1">7216 33"> ID="1">7216 40"> ID="1">7216 50"> ID="1">7216 90 10"> ID="1">7218 90 11"> ID="1">7218 90 13"> ID="1">7218 90 15"> ID="1">7218 90 19"> ID="1">7218 90 50"> ID="1">7219 11"> ID="1">7219 12"> ID="1">7219 13"> ID="1">7219 14"> ID="1">7219 21"> ID="1">7219 22"> ID="1">7219 23"> ID="1">7219 24"> ID="1">7219 31"> ID="1">7219 32"> ID="1">7219 33"> ID="1">7219 34"> ID="1">7219 35"> ID="1">7219 90 11"> ID="1">7219 90 19"> ID="1">7220 11 00"> ID="1">7220 12 00"> ID="1">7220 20 10"> ID="1">7220 90 11"> ID="1">7220 90 31"> ID="1">7221 21 00"> ID="1">7222 10"> ID="1">7222 30 10"> ID="1">7222 40 11"> ID="1">7222 40 19"> ID="1">7222 40 30"> ID="1">7224 90 01"> ID="1">7224 90 05"> ID="1">7224 90 08"> ID="1">7224 90 15"> ID="1">7224 90 31"> ID="1">7224 90 39"> ID="1">7225 10"> ID="1">7225 20 20"> ID="1">7225 30 00"> ID="1">7225 40"> ID="1">7225 50"> ID="1">7225 90 10"> ID="1">7226 10"> ID="1">7226 20 20"> ID="1">7226 91"> ID="1">7226 92 10"> ID="1">7226 99 20"> ID="1">7227"> ID="1">7228 10 10"> ID="1">7228 10 30"> ID="1">7228 20 11"> ID="1">7228 20 19"> ID="1">7228 20 30"> ID="1">7228 30"> ID="1">7228 60 10"> ID="1">7228 70 10"> ID="1">7228 70 31> ID="2""" ID="1">7228 80"> ID="1">7301 10 00"> ID="1">7302 10 31 (108)()"> ID="1">7302 10 39 (109)()"> ID="1">7302 10 90 (110)()"> ID="1">7302 20 00 (111)()"> ID="1">7302 40 10 (112)()"> ID="1">7302 90 10 (113)()"> ID="1">7202 21

7202 41

7202 49

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 93 00

7202 99 19

7202 99 30

7202 99 80

7205

7217

7223

da 7303 a 7326

Capitoli da 74 a 83> ID="2">Metalli comuni non CECA> ID="3">Kazachstan

Russia

Cina"> ID="1">Capitoli 84 e 85> ID="2">Elettromeccanica, compresa l'elettronica di consumo> ID="3">Corea del Sud

Singapore"> ID="1">8470> ID="2">Elettronica di consumo> ID="3">Hong Kong"> ID="1">8471> ID="3">Malaysia"> ID="1">8473"> ID="1">8504"> ID="1">8505"> ID="1">8517"> ID="1">8518"> ID="1">8519"> ID="1">8520"> ID="1">8521"> ID="1">8522"> ID="1">8523"> ID="1">8524"> ID="1">8525 30"> ID="1">8526"> ID="1">8527"> ID="1">8528"> ID="1">8529 90"> ID="1">8531"> ID="1">8532"> ID="1">8533"> ID="1">8534"> ID="1">8536"> ID="1">8540 11"> ID="1">8540 12"> ID="1">8541"> ID="1">8542"> ID="1">Capitolo 86> ID="2">Materiale di trasporto> ID="3">Brasile (114)"> ID="1">Capitolo 88"> ID="1">Capitolo 89"> ID="1">Capitolo 87> ID="2">Automobili> ID="3">Corea del Sud"> ID="1">Capitoli da 90 a 92> ID="2">Ottica e orologeria> ID="3">Hong Kong"> ID="1">Capitoli da 94 a 96> ID="2">Merci e prodotti vari> ID="3">Corea del Sud

Hong Kong

Tailandia

Cina"">

PARTE 2 Metodo di determinazione dei paesi e dei settori di cui all'articolo 4

I. Classificazione dei paesi beneficiari secondo il loro indice di sviluppo

L'indice di sviluppo stabilisce per ciascun paese un livello globale di sviluppo industriale rispetto al livello di sviluppo dell'Unione europea. Tale indice combina il reddito per abitante e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti secondo la formula seguente:

{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)] + log[Xi/Xue]}

2

in cui:

Yi è il reddito del paese beneficiario considerato,

Yue è il reddito dell'Unione europea,

POPi è la popolazione del paese beneficiario considerato,

POPue è la popolazione dell'Unione europea,

Xi è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti del paese beneficiario considerato,

Xue è il valore delle esportazioni di prodotti manufatti dell'Unione europea.

Secondo la formula suindicata, se l'indice ha valore 0, lo sviluppo industriale di un paese è considerato identico a quello dell'Unione europea.

Le fonti statistiche utilizzate sono la Banca mondiale (Rapporto sullo sviluppo nel mondo 1993) per quanto riguarda il reddito e la popolazione, e l'UNCTAD (Manuale di statistiche del commercio internazionale e dello sviluppo 1992) per quanto riguarda le esportazioni di prodotti manufatti.

II. Classifica dei paesi beneficiari secondo il loro indice di specializzazione relativa per settori

L'indice di specializzazione applicabile a ciascun paese beneficiario risulta dal rapporto tra la parte delle importazioni di un settore determinato in provenienza da tale paese rispetto al totale delle importazioni comunitarie dello stesso settore, da un lato, e la parte di queste ultime rispetto al totale delle importazioni comunitarie per tutti i settori industriali, dall'altro.

III. Combinazione degli indici di sviluppo e di specializzazione

La combinazione dei due indici determina, per ciascun paese, i settori di cui all'articolo 4.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo è superiore a -1, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1 e -1,23, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 1,5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,23 e -1,70, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 5.

Per i paesi beneficiari il cui indice di sviluppo si colloca tra -1,70 e -2, il livello dell'indice di specializzazione oltre il quale si applica l'articolo 4 è 7.

L'articolo 4 non si applica ai paesi il cui indice di sviluppo sia inferiore a -2.

(1)() Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.(2) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.(3) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.(4) Applicazione dell'articolo 4, pragrafo 4.(5) La Cina è esclusa per i prodotti indicati con un asterisco, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.(6) Applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate (1) A. PAESI INDIPENDENTI 070 Albania

072 Ucraina

073 Bielorussia

074 Moldavia

075 Russia

076 Georgia

077 Armenia

078 Azerbaigian

079 Kazachstan

080 Turkmenistan

081 Uzbekistan

082 Tagikistan

083 Kirghizstan

204 Marocco

208 Algeria

212 Tunisia

216 Libia

220 Egitto

224 Sudan (2)

228 Mauritania (3)

232 Mali (4)

236 Burkina Faso (5)

240 Niger (6)

244 Ciad (7)

247 Repubblica del Capo Verde (8)

248 Senegal

252 Gambia (9)

257 Guinea-Bissau (10)

260 Guinea (11)

264 Sierra Leone (12)

268 Liberia (13)

272 Costa d'Avorio

276 Gana

280 Togo (14)

284 Benin (15)

288 Nigeria (16)

302 Camerun (17)

306 Repubblica Centrafricana (18)

310 Guinea Equatoriale (19)

311 Sao Tomé e Principe (20)

314 Gabon

318 Congo

322 Zaire (21)

324 Ruanda (22)

328 Burundi (23)

330 Angola

334 Etiopia (24)

336 Eritrea

338 Gibuti (25)

342 Somalia (26)

346 Kenia

350 Uganda (27)

352 Tanzania (28)

355 Seicelle e dipendenze

366 Mozambico (29)

370 Madagascar (30)

373 Maurizio

375 Comore (31)

378 Zambia (32)

382 Zimbabwe

386 Malawi (33)

388 Africa del Sud

389 Namibia

391 Botswana (34)

393 Swaziland

395 Lesotho (35)

412 Messico

416 Guatemala

421 Belize

424 Honduras

428 El Salvador

432 Nicaragua

436 Costarica

442 Panama

448 Cuba

449 San Cristoforo e Nevis

452 Haiti (36)

453 Bahamas

456 Repubblica Dominicana

459 Antigua e Barbuda

460 Dominica

464 Giamaica

465 Santa Lucia

467 San Vincenzo

469 Barbados

472 Trinidad e Tobago

473 Grenada

480 Colombia (37)

484 Venezuela (38)

488 Guiana

492 Suriname

500 Ecuador (39)

504 Perù (40)

508 Brasile

512 Cile

516 Bolivia (41)

520 Paraguay

524 Uruguay

528 Argentina

600 Cipro

604 Libano

608 Siria

612 Irak

616 Iran

628 Giordania

632 Arabia Saudita

636 Kuwait

640 Bahrein

644 Qatar

647 Emirati Arabi Uniti

649 Oman

653 Yemen (42)

660 Afganistan (43)

662 Pakistan

664 India

666 Bangladesh (44)

667 Maldive (45)

669 Sri Lanka

672 Nepal (46)

675 Butan (47)

676 Birmania (Myanmar) (48)

680 Tailandia

684 Laos (49)

690 Vietnam

696 Cambogia (50)

700 Indonesia

701 Malaysia

703 Brunei Darussalam

706 Singapore

708 Filippine

716 Mongolia

720 Cina

728 Corea del Sud

801 Papuasia-Nuova Guinea

803 Nauru

806 Salomone, isole (51)

807 Tuvalu (52)

812 Kiribati (53)

815 Figi

816 Vanuatu (54)

817 Tonga (55)

819 Samoa occidentali (56)

823 Stati federati della Micronesia

824 Repubblica delle Isole Marshall

825 Palau

B. PAESI E TERRITORI Dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra

329 Sant'Elena e dipendenze

357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

377 Mayotte

406 Groenlandia

408 Saint Pierre e Miquelon

413 Bermude

446 Anguilla

454 Isole Turks e Caicos

457 Isole Vergini degli Stati Uniti

461 Isole Vergini britanniche e Montserrat

463 Isole Cayman

474 Aruba

478 Antille olandesi

529 Isole Falkland e dipendenze

740 Hong Kong

743 Macao

802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]

809 Nuova Caledonia e dipendenze

810 Oceania americana (57)

811 Isole Wallis e Futuna (58)

813 Isole Pitcairn

814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)

822 Polinesia francese

890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico, Georgia del sud e isole Sandwich)

Osservazione:Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CE) n. 3079/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17)].(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato IV.(3) Questo paese è anche elencato nell'allegato V.(4) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa I'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake.

ALLEGATO IV

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo 224 Sudan

228 Mauritania

232 Mali

236 Burkina Faso

240 Niger

244 Ciad

247 Repubblica del Capo Verde

252 Gambia

257 Guinea-Bissau

260 Guinea

264 Sierra Leone

268 Liberia

280 Togo

284 Benin

306 Repubblica Centrafricana

310 Guinea equatoriale

311 Sao Tomé e Principe

322 Zaire

324 Ruanda

328 Burundi

334 Etiopia

336 Eritrea

338 Gibuti

342 Somalia

350 Uganda

352 Tanzania

366 Mozambico

370 Madagascar

375 Comore

378 Zambia

386 Malawi

391 Botswana

395 Lesotho

452 Haiti

653 Yemen

660 Afganistan

666 Bangladesh

667 Maldive

672 Nepal

675 Butan

676 Birmania (Myanmar)

684 Laos

696 Cambogia

806 Salomone, isole

807 Tuvalu

812 Kiribati

816 Vanuatu

817 Tonga

819 Samoa occidentali

ALLEGATO V

Elenco dei paesi contemplati all'articolo 3, paragrafo 2 480 Colombia

484 Venezuela

500 Ecuador

504 Perù

516 Bolivia

ALLEGATO VI

PARTE 1 Elenco dei prodotti e dei paesi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (1)

"" ID="1">Brasile> ID="2">6403> ID="3">Calzature con tomaia di cuoio naturale"> ID="1">Cina> ID="2">2918 14 00> ID="3">Acido citrico"> ID="2">4202 11

4202 12 91

4202 12 99

4202 19 90

4202 21 00

4202 22 90

4202 29 00

4202 31 00

4202 32 90

4202 39 00

4202 91

4202 92 91

4202 92 90

4202 99 00> ID="3">Oggetti da viaggio, borsette, oggetti da tasca o da borsetta, di cuoio naturale, ricostituito"> ID="2">6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00> ID="3">Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6201 11 00

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6210 20 00> ID="3">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)"> ID="2">6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00> ID="3">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)"> ID="2">6203 31 00

6203 32 90

6203 33 90

6203 39 19> ID="3">Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

ex 6107 99 00> ID="3">Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo"> ID="1"" ID="2">6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 00

6108 92 00

6108 99 10> ID="3">Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza"> ID="2">6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

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6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91> ID="3">Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

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6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31> ID="3">Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per raggazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive con rivestimento esterno della stessa stoffa, di cotone o di fibre sintetiche o articiali per donna e per ragazza"> ID="2">6212 10 00> ID="3">Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia"> ID="2">6111 10 90

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6111 30 90

ex 6111 90 00

ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88"> ID="2">6203 41 30

6203 42 59

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6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90> ID="3">Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77"> ID="1"" ID="2">6101 10 10

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6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00> ID="3">Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75"> ID="2">6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

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6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31> ID="3">Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6213 20 00

6213 90 00> ID="3">Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia"> ID="2">5508 20 10

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00> ID="3">Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto"> ID="2">5407 20 11

6305 31 91

6305 31 99> ID="3">Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili"> ID="2">5516 11 00

5516 12 00

5516 13 00

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5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

5803 90 50

ex 5905 00 70> ID="3">Tessuti di fibre artificiali in fiocco"> ID="1"" ID="2">6302 51 10

6302 51 90

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ex 6302 59 00

6302 91 10

6302 91 90

6302 93 90

ex 6302 99 00> ID="3">Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna"> ID="2">ex 6303 91 00

ex 6303 92 90

ex 6303 99 90

ex 6304 19 10

ex 6304 19 90

6304 92 00

ex 6304 93 00

ex 6304 99 00> ID="3">Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">5805 00 00> ID="3">Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce ecc.) anche confezionati"> ID="2">5807 90 90

6113 00 10

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6117 90 00

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6301 90 10

6302 10 10

6302 10 90

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6305 31 10

ex 6305 39 00

ex 6305 90 00

6307 10 10

6307 90 10> ID="3">Accesori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento"> ID="2">ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

6216 00 00> ID="3">Guanti, esclusi quelli a maglia"> ID="2">ex 6305 20 00

ex 6305 39 00

ex 6305 90 00> ID="3">Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene"> ID="2">6306 41 00

6306 49 00> ID="3">Materassi pneumatici, tessuti"> ID="2">6306 91 00

6306 99 00> ID="3">Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende"> ID="2">6307 10 90> ID="3">Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia"> ID="1">Hong Kong > ID="2">8527 11

8527 21

8527 29 00

8527 31

8527 32 90

8527 39

8527 90 91

8527 90 99> ID="3">Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia."> ID="2">8528 10 31

8528 10 41

8528 10 43

8528 10 49

8528 10 81

8528 10 89

8528 10 91

8528 10 98

8528 20

8529 10 20

8529 10 31

8529 10 39

8529 10 40

8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 81

8529 90 89> ID="3">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi televisori a circuito chiuso (videmonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 19 76"> ID="2">8541 10

8541 21

8541 29

8541 30

8541 40 11

8541 40 19

8541 50

8541 90 00> ID="3">Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce"> ID="2">8542> ID="3">Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici"> ID="2">6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6110 20 10

6110 30 10> ID="3">Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia"> ID="2">6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99> ID="3">Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia"> ID="1"" ID="2">6203 41 10

6203 41 90

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6203 43 90

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6204 62 31

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6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42> ID="3">Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti inferiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00> ID="3">Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza"> ID="2">6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00> ID="3">Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

ex 6111 90 00

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6116 10 90

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6116 99 00> ID="3">Guanti a maglia"> ID="2">6107 11 00

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6108 29 00> ID="3">Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6203 11 00

6203 12 00

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6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31> ID="3">Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci, tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola e stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6207 11 00

6207 19 00

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6207 91 00

6207 92 00

6207 99 00> ID="3">Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia"> ID="1"" ID="2">6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

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6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00> ID="3">Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia"> ID="2">ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

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ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

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6202 92 00

6202 93 00

6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41> ID="3">Eskimo, giacche a vento o giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiore di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

ex 6107 99 00> ID="3">Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo"> ID="2">6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

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6108 32 90

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6108 91 00

6108 92 00

6108 99 10> ID="3">Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza"> ID="2">6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

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6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00> ID="3">Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6104 51 00

6104 52 00

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6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10> ID="3">Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza"> ID="1"" ID="2">6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91> ID="3">Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6204 11 00

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6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

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6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31> ID="3">Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings) con fodera, la parte esterna delle quali è realizzata in una sola ed unica stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6212 10 00

5801 10 00

5801 21 00

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5801 32 00

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5801 35 00

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5802 20 00

5802 30 00> ID="3">Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tuffed», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali"> ID="2">ex 5806 10 00

5806 20 00

5806 31 10

5806 31 90

5806 32 10

5806 32 90> ID="3">Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62"> ID="2">ex 5806 39 00

ex 5806 40 00> ID="3">Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili mista a fili di gomma"> ID="2">6111 10 90

6111 20 90

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ex 6111 90 00

ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88"> ID="1"" ID="2">6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

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6112 41 10

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6112 49 10

6112 49 90

6211 11 00

6211 12 00> ID="3">Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali"> ID="2">6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

ex 6104 19 00

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6104 22 00

6104 23 00

ex 6104 29 00> ID="3">Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fribre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci"> ID="2">ex 6211 20 00> ID="3">Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia"> ID="2">6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39> ID="3">Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77"> ID="2">6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

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6211 43 90"> ID="2">6101 10 10

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6102 10 10

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ex 6103 39 00

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ex 6104 39 00

ex 6112 20 00

6113 00 90

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00> ID="3">Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75"> ID="2">6215 20 00

6215 90 00> ID="3">Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali"> ID="1"" ID="2">6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00> ID="3">Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia"> ID="2">ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

6216 00 00> ID="3">Guanti, esclusi quelli a maglia"> ID="2">ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

6217 10 00

6217 90 00> ID="3">Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia"> ID="2">6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 31 00

6306 39 00> ID="3">Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno"> ID="1">Macao > ID="2">6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

ex 6111 90 00> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) delle categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88"> ID="2">ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00"> ID="2">6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00> ID="3">Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatioi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia"> ID="2">6207 29 00

6207 91 00

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6207 99 00"> ID="2">6208 11 00

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6208 92 90

6208 99 00> ID="3">Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia"> ID="2">6213 20 00

6213 90 00> ID="3">Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia"> ID="2">6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00> ID="3">Vestiti e completi a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci"> ID="2">6104 19 00* 10

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

6104 29 00* 10"> ID="1"" ID="2">6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00> ID="3">Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci"> ID="1">Singapore> ID="2">8528 10 14

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8528 10 62

8528 10 66

8528 10 72

8528 10 76> ID="3">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

- a colori:

- - Teleproiettori

- - Apparecchi combinati, nello stesso involucro con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

- Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato"> ID="2">8527 11

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394R3281.28527 21

8527 29 00

8527 31

8527 32 90

8527 39

8527 90 91

8527 90 99> ID="3">Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria"> ID="2">8528 10 31

8528 10 41

8528 10 43

8528 10 49

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8529 10 50

8529 10 70

8529 10 90

8529 90 81

8529 90 89> ID="3">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76"> ID="2">8541 10

8541 21

8541 29

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8541 40 11

8541 40 19

8541 50

8541 90 00> ID="3">Diodi, transitori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce"> ID="2">8542> ID="3">Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici"> ID="1">Corea del Sud > ID="2">4011 10 00

4011 20

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4012 20 90

4012 90

4013 10

4013 90 90

> ID="3">Altre coperture e camere d'aria, (compresi i tubolari), di gomma"> ID="2">6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

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6102 20 90

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6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99> ID="3">Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia"> ID="2">6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00> ID="3">Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">6115 12 00

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6115 93 99

6115 99 00> ID="3">Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia"> ID="2">6201 11 00

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6210 20 00> ID="3">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)"> ID="2">6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

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6204 39 19

6210 30 00> ID="3">Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)"> ID="1"" ID="2">ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6201 91 00

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ex 6202 13 90

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6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41> ID="3">Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di contone o di fibre sintetiche o artificiali, parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone, fibre sintetiche o artificiali"> ID="2">5508 10 11

5508 10 19

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5509 41 10

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5509 91 10

5509 91 90

5509 92 00

5509 99 00> ID="3">Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto"> ID="2">5407 10 00

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5407 60 30

5407 60 51> ID="3">Tessuti di fibre sintetiche continue, diverse da quelli per pneumatici della categoria 114"> ID="1"" ID="2">5407 60 59

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ex 5811 00 00

ex 5905 00 70"> ID="2">5516 11 00

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5803 90 50

ex 5905 00 70> ID="3">Tessuti di fibre artificiali"> ID="2">5606 00 91

5606 00 99> ID="3">Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)"> ID="2">5804 10 11

5804 10 19

5804 10 90

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5804 21 90

5804 29 10

5804 29 90

5804 30 00> ID="3">Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza in strisce o in motivi"> ID="2">5807 10 10

5807 10 90> ID="3">Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti"> ID="2">5808 10 00

5808 90 00> ID="3">Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili"> ID="1"" ID="2">5810 10 10

5810 10 90

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5810 91 90

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5810 99 10

5810 99 90> ID="3">Ricami in pezza, in strische o in motivi"> ID="2">6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90> ID="3">Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza"> ID="2">ex 6211 20 00> ID="3">Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia"> ID="2">6203 41 30

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6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90> ID="3">Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, e 77"> ID="2">6306 21 00

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6306 29 00> ID="3">Tende"> ID="2">5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

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5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00> ID="3">Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde"> ID="2">6306 11 00

6306 12 00

6306 19 00

6306 31 00

6306 39 00> ID="3">Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno"> ID="2">6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00> ID="3">Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia"> ID="2">6402> ID="3">Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica"> ID="2">6403> ID="3">Calzature con suola esterna di cuoio"> ID="1"" ID="2">8528 10 14

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8528 10 66

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8528 10 76> ID="3">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

- a colori:

- - Teleproiettori

- - Apparecchi combinati, nello stesso involucro, con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

- Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato"> ID="2">8527 11

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8527 31

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8527 90 99> ID="3">Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria"> ID="2">8528 10 31

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8529 10 90

8529 90 70

8529 90 98> ID="3">Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini esclusi gli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner e prodotti delle sottovoci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 19 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 19 76"> ID="2">5408 10 00

5408 21 00

5408 22 10

5408 22 90

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00

ex 5811 00 00

ex 5905 00 70> ID="3">Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114">

PARTE 2

Elenco dei prodotti esclusi dal beneficio delle preferenze "" ID="1">Bielorussia> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso, del prodotto anidro allo stato secco"> ID="1">Cina> ID="2">6401> ID="3">Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica"> ID="2">6402> ID="3">Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica"> ID="2">6403> ID="3">Calzature con suole esterne di cuoio"> ID="2">6404> ID="3">Calzature con suole esterne di materie tessili"> ID="2">6405 90 10> ID="3">Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito"> ID="2">6911> ID="3">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana"> ID="2">6912 00 50> ID="3">Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di maiolica"> ID="2">7605> ID="3">Fili di alluminio"> ID="2">7606> ID="3">Lamiere e nastri di alluminio"> ID="1">Hong Kong> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:

- Guanti e muffole

- - Altri"> ID="2">4203 29 10> ID="3">- - - di protezione per qualsiasi mestiere"> ID="2">7117 19 10

7117 19 91

7117 19 99

ex 7117 90 00> ID="3">Minuterie di fantasia:

- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

- altri

- altri esclusi minuterie di fantasia di cuoio naturale, artificiale o ricostituito o di legno"> ID="2">8513> ID="3">Lampade elettriche portatili, destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512"> ID="2">ex 9101 11 00

ex 9101 12 00

ex 9101 19 00

ex 9101 91 00> ID="3">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi;

- Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato:

- - Orologi a quarzo

- altri:

- - a pila o ad accumulatore

- - Orologi a quarzo"> ID="2">ex 9102 11 00

ex 9102 12 00

ex 9102 19 00

ex 9102 91 00> ID="3">Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:

- Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato:

- - Orologi a quarzo

- altri:

- - a pila o ad accumulatore

- - Orologi a quarzo"> ID="1"" ID="2">9105> ID="3">Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili"> ID="2">9111> ID="3">Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti"> ID="2">9502> ID="3">Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani"> ID="2">9503> ID="3">Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie"> ID="2">9504> ID="3">Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling)"> ID="2">9506 40> ID="3">Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo"> ID="1">Kazachstan> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco"> ID="1">Russia> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco"> ID="1">Corea del Sud> ID="2">4011 40

4011 50 10

4011 50 90

4013 20 00

4013 90 10> ID="3">Coperture nuove e camere d'aria, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli e biciclette"> ID="2">4203 10 00

4203 21 00

4203 29 91

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00> ID="3">Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti esclusi guanti e muffole, di protezione per qualsiasi mestiere"> ID="2">6404> ID="3">Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili"> ID="2">6405 90 10> ID="3">Altre calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito"> ID="2">8516 50 00> ID="3">Forni a microonde"> ID="2">9507 10 00

9507 20 90

9507 30 00

9507 90 00

> ID="3">Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia, esclusi gli ami non montati su alamatori"> ID="2">9603 29> ID="3">Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi"> ID="2">9603 30> ID="3">Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici"> ID="2">9603 40 10> ID="3">Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili"> ID="2">9603 90 91> ID="3">Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali"> ID="1">Ucraina> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco">

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO VII

Elenco dei paesi con un prodotto nazionale lordo pro capite superiore a 6 000 dollari USA per l'anno 1991 (secondo i dati della Banca mondiale) Hong Kong

Singapore

Corea del Sud

Arabia Saudita

Oman

Brunei

Qatar

Emirati Arabi Uniti

Kuwait

Bahrein

Libia

Nauru

ALLEGATO VIII

Elementi da prendere in considerazione nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 3 - Riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari

- Riduzione della loro produzione

- Aumento delle loro scorte

- Chiusura dei loro impianti

- Fallimenti

- Scarsa redditività

- Basso tasso di sfruttamento del loro potenziale

- Occupazione

- Commercio

- Prezzi

ALLEGATO IX

Elenco dei prodotti di base esclusi dal beneficio delle preferenze "" ID="2">Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

"> ID="1">2501 00 31> ID="2">destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da CI) per la fabbricazione di altri prodotti (1)

"> ID="1">2501 00 51> ID="2">denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (2)

"> ID="1">2501 00 91> ID="2">Sale per l'alimentazione umana

"> ID="1">2501 00 99> ID="2">altri

"> ID="1">2503 90 00> ID="2">Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale, esclusi zolfi greggi e zolfi non raffinati

"> ID="1">2511 20 00> ID="2">Carbonato di bario naturale (witherite)

"> ID="1">2513 19 00> ID="2">Pietra pomice diversa da greggia o in pezzi irregolari

"> ID="1">2513 29 00> ID="2">Smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, diversi da greggi o in pezzi irregolari

"> ID="1">2516 12 10> ID="2">Granito semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di spessore uguale o inferiore a 25 cm

"> ID="1">2516 22 10> ID="2">Arenaria semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare di spessore uguale o inferiore a 25 cm

"> ID="1">2516 90 10> ID="2">Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm

"> ID="1">2518 20 00> ID="2">Dolomite calcinata o sinterizzata

"> ID="1">2518 30 00> ID="2">Pigiata di dolomite

"> ID="1">2526 20 00> ID="2">Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco frantumati o polverizzati

"> ID="1">2530 40 00> ID="2">Ossidi di ferro micacei naturali

"> ID="1">2701> ID="2">Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

"> ID="1">2702> ID="2">Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

"> ID="1">2704 00 19> ID="2">Coke e semi-coke di carbon fossile, diversi da quelli per la fabbricazione di elettrodi

"> ID="1">2704 00 30> ID="2">Coke e semi-coke di lignite

"> ID="1">2804 61 00> ID="2">Silicio

"> ID="1">2804 69 00> ID="2">

"> ID="1">2805 11 00> ID="2">Metalli alcalini

"> ID="1">2805 19 00> ID="2">

"> ID="1">2805 21 00> ID="2">Metalli alcalino-terrosi

"> ID="1">2805 22 00> ID="2">

"> ID="1">2805 30 10> ID="2">Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

"> ID="1">2805 30 90> ID="2">Altri metalli delle terre rare esclusi quelli miscelati o in lega fra loro

"> ID="1">2805 40 10> ID="2">Mercurio presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ecu

"> ID="1">2818 20 00> ID="2">Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

"> ID="1">2818 30 00> ID="2">Idrossido di alluminio

"> ID="1">ex 2844 30 11> ID="2">Cermet greggi; cascami ed avanzi di uranio impoverito in U 235

"> ID="1">2844 30 19> ID="2">Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto, diversi dai cermet

"> ID="1">ex 2844 30 51> ID="2">Cermet greggi; cascami ed avanzi di torio

"> ID="1">2845 10 00> ID="2">Acqua pesante (ossido di deuterio)

"> ID="1">2845 90 10> ID="2">Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

"> ID="1">2905 43 00> ID="2">Mannitolo

"> ID="1">2905 44 11> ID="2">d-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo

"> ID="1">2905 44 19> ID="2">Altro

"> ID="1">2905 44 91> ID="2">Altro d-glucitolo, contenente d-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in d-glucitolo

"> ID="1">2905 44 99> ID="2">Altro

"> ID="1">3201 20 00> ID="2">Estratto di mimosa

"> ID="1">3201 30 00> ID="2">Estratti di quercia o di castagno

"> ID="1">3201 90 10> ID="2">Estratti di sommacco, di vallonee

"> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Estratti per concia d'eucalipto

"> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Estratti per concia derivati dal gambier e dai miraboloni

"> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Altri estratti per concia di origine vegetale

"> ID="1">3502 10 91> ID="2">Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

"> ID="1">3502 10 99> ID="2">Altra (ovoalbumina)

"> ID="1">3502 90 51> ID="2">Lattoalbumina essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

"> ID="1">3502 90 59> ID="2">Altra (lattoalbumina)

"> ID="1">3502 90 50> ID="2">Lattoalbumina

"> ID="1">3502 90 70> ID="2">Altre albumine

"> ID="1">3505 10 10> ID="2">Destrina

"> ID="1">3505 10 90> ID="2">Altri amidi e fecole modificati, diversi da quelli esterificati o eterificati

"> ID="1">3505 20 10> ID="2">Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

"> ID="1">3505 20 30> ID="2">Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

"> ID="1">3505 20 50> ID="2">Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

"> ID="1">3505 20 90> ID="2">Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

"> ID="1">3809 10 10> ID="2">Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

"> ID="1">3809 10 30> ID="2">Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

"> ID="1">3809 10 50> ID="2">Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

"> ID="1">3809 10 90> ID="2">Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

"> ID="1">3823 60> ID="2">Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

"> ID="1">4104 10 91> ID="2">Altri cuoi e pelli semplicemente conciati

"> ID="1">4105 11 91> ID="2">Altre pelli non spaccate

"> ID="1">4105 11 99> ID="2">Altre pelli spaccate

"> ID="1">4105 12 10> ID="2">Altre pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte ad altra preconciatura: non spaccate

"> ID="1">4105 12 90> ID="2">Altre pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, altrimenti preconciate: spaccate

"> ID="1">4105 19 10> ID="2">Altre pelli depilate di ovini: non spaccate

"> ID="1">4105 19 90> ID="2">Altre pelli depilate di ovini: spaccate

"> ID="1">4106 11 90> ID="2">Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate e sottoposte a preconciatura vegetale, diverse da quelle di capre delle Indie

"> ID="1">4106 12 00> ID="2">Altre pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate, sottoposte ad altra preconciatura

"> ID="1">4106 19 00> ID="2">Altre pelli depilate di caprini

"> ID="1">4107 10 10> ID="2">Pelli depilate di suini, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109 semplicemente conciate

"> ID="1">4107 29 10> ID="2">Pelli di rettili, diverse da quelle sottoposte a preconciatura vegetale, semplicemente conciate

"> ID="1">4107 90 10> ID="2">Pelli depilate di altri animali, semplicemente conciate

"> ID="1">4403 10 10> ID="2">Pali di conifere di una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado

"> ID="1">4501 10 10> ID="2">Sughero naturale o semplicemente preparato; cascami di sughero frantumato, granulato o polverizzato: sughero naturale greggio o semplicememte preparato

"> ID="1">4501 10 90> ID="2">Sughero naturale o semplicemente preparato; cascami di sughero frantumato, granulato o porverizzato: altri

"> ID="1">7201 10> ID="2">Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

"> ID="1">7201 20 90> ID="2">Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

"> ID="1">7201 30 90> ID="2">Ghise gregge legate diverse da quelle contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

"> ID="1">7201 40 00> ID="2">Ghise specolari

"> ID="1">7203> ID="2">Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

"> ID="1">7204 50 90> ID="2">Cascami lingottati diversi da quelli di acciai legati

"> ID="1">7206> ID="2">Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

"> ID="1">7218 10 00> ID="2">Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (CECA)

"> ID="1">7224 10 00> ID="2">Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie (CECA)

"> ID="1">7601 10 00> ID="2">Acciaio greggio: non legato

"> ID="1">7601 20 10> ID="2">Leghe di alluminio: primario

"> ID="1">7601 20 90> ID="2">Leghe di alluminio: secondario

"> ID="1">7602 00 10> ID="2">Altri cascami e avanzi di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)

"> ID="1">7801 10 00> ID="2">Piombo greggio: raffinato

"> ID="1">7801 91 00> ID="2">Altro: contenete antimonio quale altro elemento preponderante in peso

"> ID="1">7801 99 10> ID="2">Altro: contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)

"> ID="1">7801 99 91> ID="2">Altro: leghe di piombo

"> ID="1">7801 99 99> ID="2">Altro

"> ID="1">7901 11 00> ID="2">Zinco greggio: zinco non legato contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

"> ID="1">7901 12 10> ID="2">Contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

"> ID="1">7901 12 30> ID="2">Contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

"> ID="1">7901 12 90> ID="2">Contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

"> ID="1">7901 20 00> ID="2">Leghe di zinco

"> ID="1">7903 10 00> ID="2">Zinco polverizzato

"> ID="1">7903 90 00> ID="2">Altri

"> ID="1">8101 10 00> ID="2">Polveri di tungsteno

"> ID="1">8101 91 10> ID="2">Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

"> ID="1">8101 91 90> ID="2">Cascami e avanzi"> ID="1">8102 10 00> ID="2">Polveri di molibdeno

"> ID="1">8102 91 10> ID="2">Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinsterizzazione

"> ID="1">8102 91 90> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8103 10 10> ID="2">Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

"> ID="1">8103 10 90> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8104 11 00> ID="2">Magnesio greggio contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

"> ID="1">8104 19 00> ID="2">Altri

"> ID="1">8107 10 00> ID="2">Cadmio greggio; cascami e avanzi; polveri

"> ID="1">8108 10 10> ID="2">Titanio greggio; polveri

"> ID="1">8108 10 90> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8109 10 10> ID="2">Zirconio greggio; polveri

"> ID="1">8109 10 90> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8110 00 11> ID="2">Antimonio greggio; polveri

"> ID="1">8110 00 19> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8111 00 11> ID="2">Manganese greggio; polveri

"> ID="1">8111 00 19> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8112 20 31> ID="2">Cromo greggio; polveri diverse dalle leghe contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

"> ID="1">8112 20 39> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8112 30 20> ID="2">Germanio greggio; polveri

"> ID="1">8112 30 40> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8112 40 11> ID="2">Vanadio greggio; polveri

"> ID="1">8112 40 19> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8112 91 10> ID="2">Afnio (celtio)

"> ID="1">8112 91 31> ID="2">Niobio (colombio), renio greggi; polveri

"> ID="1">8112 91 39> ID="2">Cascami e avanzi

"> ID="1">8112 91 50> ID="2">Gallio

"> ID="1">8112 91 81> ID="2">Indio

"> ID="1">8112 91 89> ID="2">Tallio

"> ID="1">8113 00 20> ID="2">Cermet greggi

"> ID="1">8113 00 40> ID="2">Cascami e avanzi

">

(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della NC, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC. Quando «ex», figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

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