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Document 31994R3191

REGOLAMENTO (CE) N. 3191/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all' importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi

OJ L 337, 24.12.1994, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 94 - 94
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 94 - 94

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3191/oj

31994R3191

REGOLAMENTO (CE) N. 3191/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all' importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0094


REGOLAMENTO (CE) N. 3191/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 430/87 relativo al regime applicabile all'importazione di taluni prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90, originari di taluni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 (1) stabilisce il regime applicabile alla manioca e ai prodotti analoghi originari di taluni paesi terzi ammessi a beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un prelievo limitato al 6 % ad valorem; che tale regime scade il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda la Tailandia;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati multilateriali del GATT, si è previsto che il regime applicabile alla manioca originaria della Tailandia sarà sostituito, a partire dal 1o luglio 1995, da un contingente tariffario conforme allo schema presentato dalla Comunità; che è quindi opportuno attualmente istituire un contingente soltanto per il primo semestre del 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo, ossia al 50 % delle 5 250 000 tonnellate disponibili per l'intero anno 1995; che il quantitativo rimanente sarà aperto dopo l'entrata in vigore alle disposizioni relative all'attuazione dei risultati del GATT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99, originari della Tailandia, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione entro un massimo del 6 % ad valorem è limitata, per il primo semestre 1995, alla metà dei quantitativi previsti dal rinnovo dell'accordo approvato dalla decisione 90/637/CEE (2)(), ossia a 2 625 000 tonnellate.

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92 (GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23).

(2)() GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 23.

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