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Document 31994L0010

Direttiva 94/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

OJ L 100, 19.4.1994, p. 30–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 32 - 38
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 32 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/10/oj

31994L0010

Direttiva 94/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1994 pag. 0030 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0032


DIRETTIVA 94/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è opportuno garantire, tramite una modifica della procedura di informazione stabilita dalla direttiva 83/189/CEE (3), la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici;

considerando che per eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno occorre estendere il campo di applicazione di detta direttiva;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario modificare la procedura di notifica dei programmi di lavoro degli organismi nazionali di normalizzazione onde definire con maggiore precisione le informazioni da notificare e rendere la procedura più flessibile e meno onerosa;

considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per i nuovi soggetti di normalizzazione e a condizione che detti soggetti affrontati a livello nazionale possano dar luogo a differenze, tra le norme nazionali, tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stato in precedenza notificato un nuovo soggetto;

considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in tutto o in parte, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;

considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base delle rappresentanze nazionali;

considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità deve basarsi sui diritti fondamentali per gli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere dei progetti di norme, di conoscere il seguito riservato ai commenti presentati, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo e al posto delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;

considerando che le disposizioni della direttiva 83/189/CEE concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;

considerando che, per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano in particolare un miglioramento della trasparenza delle intenzioni nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;

considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte per un prodotto e tener conto dell'evoluzione delle prassi nazionali in materia di regolamentazione dei prodotti;

considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche che riguardano il ciclo di vita di un prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che dall'attuazione della direttiva 83/189/CEE è emersa la necessità di chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che in particolare le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o incita al loro rispetto nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire al rispetto dei suddetti requisiti o specificazioni un valore più cogente di quanto esse rivestirebbero normalmente a motivo della loro origine privata;

considerando che è pertanto imperativo che la procedura d'urgenza sia adeguata in modo da riflettere l'esperienza finora acquisita;

considerando che dall'esperienza del funzionamento della direttiva 83/189/CEE risulta anche l'opportunità di chiarire o precisare talune definizioni, regole di procedura o obblighi degli Stati membri ai sensi di tale direttiva, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dell'attuazione di altre direttive comunitarie;

considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige in particolare una maggiore informazione; che di conseguenza occorre prevedere la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e la modifica delle disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;

considerando che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della direttiva 83/189/CEE, così come modificata dalla presente direttiva;

considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che uno status quo temporaneo specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione da parte del Consiglio delle proposte presentate dalla Commissione nello stesso settore;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra che, per adeguarla al suo obiettivo, la durata di questo status quo dev'essere prolungata per tener maggioramente conto dei tempi di discussione al Consiglio; che con la stessa finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adottare una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune su una proposta della Commissione, relativa alla stessa materia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 7) diventa punto 1);

b) il punto 1) è sostituito dai punti seguenti:

«2) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE (*), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

QT>«2)«3) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(*) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22).»;

c) il punto 2) è sostituito dal punto seguente:

«4) "norma": una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;

- norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico;»;

d) il punto 3) è sostituito dal punto seguente:

«5) "programma di normalizzazione": un piano di lavoro predisposto da un organismo riconosciuto ad attività normativa e che rediga l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;»;

e) il punto 4) diventa il punto 6);

f) il punto 7) è sostituito dal punto seguente:

«7) organismo europeo di normalizzazione: un organismo menzionato nell'allegato I;»;

g) sono aggiunti i seguenti punti:

«8) "organismo nazionale di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato II;

QT>«8)«9) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse pubblico, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, fatta eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

- le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti incoraggiando all'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti; non sono contemplati le specificazioni tecniche o altri requisiti connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche fissate dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco che dovrà essere elaborato dalla Commissione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5.

Tale elenco sarà modificato secondo questa medesima procedura;

10) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi degli emendamenti sostanziali.

La presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione, di cui agli allegati I e II, sono informati dei nuovi soggetti per i quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscrivendoli nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, tranne il caso in cui si tratti della trasposizione identica o equivalente di una norma internazionale od europea.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 indicano in particolare se la norma di cui trattasi:

- sarà la trasposizione non equivalente di una norma internazionale,

- sarà una nuova norma nazionale, oppure - costituirà la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di tali informazioni, nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione, in tutto o in parte, dei programmi di normalizzazione.

Essa tiene tale informazione a disposizione degli Stati membri in una forma che consenta la valutazione e la comparabilità dei diversi programmi.

4. Se del caso la Commissione modifica l'allegato II sulla base di comunicazioni effettuate dagli Stati membri.

5. Il Consiglio decide dietro proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3 Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono a loro richiesta tutti i progetti di norma. Essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito riservato agli eventuali commenti che essi hanno formulato in merito a questi progetti.»

4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente agli articoli 2 e 3;

- rendano pubblici i progetti di norme in modo da poter tener conto dei commenti provenienti dalle parti stabilite in altri Stati membri;

- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;

- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dagli organismi europei di normalizzazione e non intraprendano alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione con riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione degli articoli 2, 3 e 4.»

5) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.»

6) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alle condizioni summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano delle specificazioni o requisiti, o rendano queste ultime più rigorose.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure i riferimenti dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze della misura previste per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 793/93 (*) ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/32/CEE (**) nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto per parere al comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, al comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono fondarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

(*) GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

(**) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono ritenute riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.»;

c) viene aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da altri atti comunitari, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 a titolo di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche in forza della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.»

7) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9 1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviano:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica,

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.

4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;

- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure - all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.»

8) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10 1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche;

- soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni nella Comunità;

- fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

- applicano l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (*);

- si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

- si limitano a modificare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 9 della presente direttiva, conformemente a una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.

2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolino la libera circolazione dei prodotti.

3. L'articolo 9, paragrafi da 3 a 6, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino.

4. L'articolo 9 non si applica alle specificazioni tecniche o altri requisiti di cui all'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino.

(*) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.»

9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11 La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva. Gli elenchi delle attività di normalizzazione affidate alle organizzazioni europee di normalizzazione ai sensi della presente direttiva, nonché le statistiche sulle notifiche ricevute, sono pubblicate annualmente sulla Gazzetta ufficiale.»

10) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, essa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredata di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

11) Il testo dell'allegato è sostituito dagli allegati I e II che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1994.

Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS

(1) GU n. C 340 del 23. 12. 1992, pag. 7.

(2) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 11.

(3) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/400/CEE (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 55).

ALLEGATO

«ALLEGATO I Organismi europei di normalizzazione CEN Comité européen de normalisation CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique ETSI Institut européen des normes de télécommunication ALLEGATO II Organismi nazionali di normalizzazione 1. BELGIO:

IBN/BIN Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie CEB/BEC Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comité 2. DANIMARCA:

DS Dansk Standardiseringsraad DEK Dansk Elektroteknisk Komité 3. GERMANIA:

DIN Deutsches Institut fuer Normung e.V.

DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 4. GRECIA:

ELOT Hellenic Organization for Standardization 5. Spagna:

AENOR Asociación española Normalización y Certificación 6. FRANCIA:

AFNOR Association française de normalisation UTE Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR 7. IRLANDA:

NSAI National Standards Authority of Ireland ETCI Electro-Technical Council of Ireland 8. ITALIA:

UNI Ente nazionale italiano di unificazione CEI Comitato elettrotecnico italiano 9. LUSSEMBURGO:

ITM Inspection du travail et des mines SEE Service de l'énergie de l'État 10. PAESI BASSI:

NNI Nederlands Normalisatie Instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité 11. PORTOGALLO:

IPQ Instituto Português da Qualidade 12. REGNO UNITO:

BSI British Standards Institution BEC British Electrotechnical Committee.»

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