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Document 31992R3403

Regolamento (CEE) n. 3403/92 della Commissione, del 26 novembre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo d' offerta comunitario delle arance dolci, applicabile per la Spagna e il Portogallo

OJ L 346, 27.11.1992, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993; abrogato da 393R1381

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3403/oj

31992R3403

Regolamento (CEE) n. 3403/92 della Commissione, del 26 novembre 1992, che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo d' offerta comunitario delle arance dolci, applicabile per la Spagna e il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0023 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/92 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1992 che fissa, per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario delle arance dolci, applicabile per la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3709/89 (1) e (CEE) n. 3648/90 (2), che stabiliscono le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti rispettivamente dalla Spagna e dal Portogallo, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990 (5), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;

considerando che, a norma dell'articolo 152 e dell'articolo 318 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare un prezzo d'offerta comunitario per le arance dolci, provenienti dalla Spagna e dal Portogallo unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1o dicembre al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 3709/89 e (CEE) n. 3648/90, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che se, inoltre, la media per uno Stato membro si discosta in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali, non viene presa in considerazione;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successiva ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione (6); che questo aggiustamento non può tuttavia, per ragioni di opportunità, condurre ad un livello del prezzo d'offerta inferiore a quello della campagna precedente;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire un prezzo di offerta comunitario per le arance dolci, per il periodo dal 1o dicembre 1992 al 31 maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, il prezzo d'offerta comunitario per le arance dolci (codici NC 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45 e 49) applicabile nei confronti della Spagna e del Portogallo, espresso in ecu per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 1o dicembre 1992 al 31 maggio 1993: 22,66.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43. (6) GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

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