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Document 31992D0521

92/521/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378 - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990) (I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

OJ L 326, 12.11.1992, p. 31–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/521/oj

31992D0521

92/521/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.384 e 33.378 - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990) (I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 12/11/1992 pag. 0031 - 0042


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/33.384 e 33.378 - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990)

(I testi in lingua francese ed italiana sono i soli facenti fede)

(92/521/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3,

vista la domanda di costatazione di infrazione, presentata il 28 novembre 1989 da Pauwels Travel BVBA, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 17,

vista la decisione presa dalla Commissione il 22 gennaio 1991 di avviare un procedimento nell'affare di cui trattasi,

dopo aver dato alle imprese interessate l'occasione di far conoscere il loro punto di vista in merito agli addebiti sollevati dalla Commissione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. Oggetto della decisione

(1) Il 28 novembre 1989, alla Commissione è stato presentato un reclamo dell'agenzia viaggi Pauwels Travel BVBA (in prosieguo « Pauwels Travel ») contro:

- FIFA-Comitato organizzatore locale Italia 90,

- 90 Tour Italia SpA,

- NV CIT Belgio.

(2) Tale reclamo, fondato sulle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 17, verteva sul sistema di distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi messo a punto per la Coppa del mondo di calcio organizzata in Italia nel 1990.

(3) In occasione di quella manifestazione sportiva, Pauwels Travel desiderava predisporre e vendere in Belgio dei pacchetti turistici comprendenti in particolare il trasporto, il pernottamento e i biglietti d'ingresso allo stadio per i vari incontri. L'agenzia all'origine del reclamo ha però constatato che il sistema adottato per la distribuzione dei biglietti non permetteva ad un'agenzia di viaggi di acquistare i biglietti d'ingresso allo stadio, onde predisporre il pacchetto « tutto compreso ».

(4) I tentativi fatti da Pauwels Travel per commercializzare pacchetti turistici di questo tipo, procurandosi i biglietti di ingresso per vie parallele, hanno provocato un'azione inibitoria davanti alle giurisdizioni nazionali belghe per iniziativa dell'agenzia di viaggi autorizzata dagli organizzatori della Coppa del mondo per vendere pacchetti turistici in Belgio.

(5) La presente decisione non riguarda l'intero sistema di distribuzione dei biglietti, bensì unicamente i contratti con i quali gli organizzatori della Coppa del mondo hanno concesso alla società 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale della distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi onde confezionare pacchetti turistici.

(6) Il mercato sul quale debbono essere valutati gli effetti dei contratti in causa è dunque quello della vendita dei pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio in Italia.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 12 dicembre 1967, causa 23/67 (Société Brasserie de Haecht) (3), occorre peraltro esaminare tutto il sistema di distribuzione e valutare i contratti nel contesto nel quale hanno operato.

B. L'organizzazione generale della Coppa del mondo

(7) Il 5 agosto 1983, la « Fédération internationale de football association » (FIFA) ha elaborato un capitolato d'oneri destinato alla federazione organizzatrice della Coppa del mondo 1990.

Tale capitolato, firmato dal segretario generale della FIFA, precisa che la Coppa del mondo è una competizione della FIFA, la quale designa come « organizzatrice (agente di esecuzione) della Coppa del mondo » una delle associazioni nazionali ad essa affiliate.

(8) In virtù dell'articolo 1.1 del capitolato, « l'associazione nazionale designata può adempiere direttamente tale mandato o chiedere alla FIFA di nominare un COL (comitato organizzatore locale) che comprenderà rappresentanti dell'associazione nazionale interessata e della FIFA ».

(9) Il capitolato precisa inoltre che « l'associazione nazionale designata e il suo comitato organizzatore sono sottoposti al controllo della commissione di organizzazione della Coppa del mondo della FIFA, cui spetta adottare le decisioni di principio relative a tutti i punti ».

(10) Il 19 maggio 1984 la FIFA ha designato la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) come organizzatrice della Coppa del mondo 1990.

(11) In applicazione del capitolato d'oneri della FIFA per l'organizzazione della Coppa, la FIFA e la FIGC hanno convenuto di costituire un comitato organizzatore locale (COL) il 3 dicembre 1984.

(12) Il documento costitutivo del COL prevede che questo comprenda « al massimo quindici membri, di cui cinque della FIFA e dieci dell'Italia », e la sua sede sia a Zurigo presso la FIFA, con una succursale a Roma.

(13) In realtà, il numero dei membri è stato limitato a undici, di cui due provenienti dalla FIFA e nove dalla FIGC.

(14) L'istituzione del COL è stata ratificata dal comitato esecutivo della FIFA nel corso di una riunione tenutasi a Zurigo il 28 aprile 1985 e l'11 giugno 1985 la FIFA ha approvato il « regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del COL » per la Coppa del mondo 1990.

(15) La funzione del COL è precisata all'articolo 3 di detto regolamento: come « l'esecuzione di tutte le attività relative, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo in Italia nel 1990, nel rispetto dei limiti operativi prescritti dal capitolato d'oneri stabilito dalla FIFA e dal regolamento della Coppa del mondo 1990 ».

(16) Tra queste attività, il COL è incaricato in particolare di « proporre alla FIFA il piano di distribuzione e di vendita dei biglietti d'ingresso e di curarne quindi la realizzazione ».

(17) Le relazioni tra la FIFA e il COL sono state infine precisate su taluni punti in un documento intitolato « Accordo fra la FIFA e il COL Italia 90 », firmato dal direttore amministrativo del COL e dal segretario generale della FIFA.

Per quel che riguarda la vendita dei biglietti, tale documento precisa che « le direttive concernenti la vendita dei biglietti, nonché i loro prezzi, devono essere approvate dalla FIFA (obbligo che la FIFA considera come essenziale) ».

C. Le parti interessate

(18) La FIFA è una federazione di associazioni nazionali di calcio di 158 paesi, con sede a Zurigo. Il suo scopo è quello di promuovere il calcio e, in questo quadro, di organizzare ogni quattro anni la Coppa del mondo di calcio.

Le entrate della FIFA provengono dalle quote versate dai membri e da una percentuale sugli incassi di partite internazionali e di partite dei campionati mondiali.

(19) La Federazione italiana gioco calcio (FIGC) riunisce le varie associazioni italiane di calcio. Essa ha sede a Roma ed è diretta da un presidente e da un segretario generale.

(20) La Compagnia italiana turismo SpA (CIT) è un'affiliata dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato ed è una delle principali agenzie di viaggio in Italia.

CIT Italia possiede a sua volta affiliate nei vari paesi europei, fra cui Belgio, Francia e Regno Unito.

(21) Italia Tour SpA (Italia Tour) è un'affiliata di Alitalia-Linee aeree italiane SpA, che svolge parimenti attività di agenzia di viaggi in Italia e all'estero.

(22) 90 Tour Italia SpA (90 Tour Italia) è una società costituita congiuntamente da CIT e Italia Tour per commercializzare i pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo 1990. La sua esistenza è strettamente collegata all'organizzazione di tale Coppa.

D. Il finanziamento della Coppa del mondo

(23) Le spese per la realizzazione dell'infrastruttura richiesta per la Coppa del mondo erano a carico della federazione organizzatrice o del paese organizzatore. Ciò valeva per i lavori di trasformazione degli stadi, la sistemazione delle strade, degli alberghi, ecc.

(24) Alla Federazione organizzatrice spettavano le entrate seguenti:

a) una partecipazione del 15 % circa all'utile netto della competizione, così calcolato:

- proventi dei diritti televisivi più vendita di biglietti,

- meno le spese rappresentate dai costi di organizzazione della Coppa;

b) lo sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo 1990, ideato dalla stessa federazione organizzatrice;

c) una parte degli incassi delle partite, corrispondente al rimborso delle tasse erariali, provinciali e municipali nonché delle spese di locazione degli stadi;

d) una percentuale sui proventi della vendita dei biglietti, da stabilirsi con la FIFA, a titolo di partecipazione alle spese di organizzazione propriamente dette.

(25) I contratti relativi alla pubblicità ed allo sfruttamento commerciale degli emblemi, nonché i contratti con le emittenti televisive italiane erano conclusi direttamente dalla FIFA.

(26) Gli incassi totali della Coppa del mondo erano stimati in 220 milioni di franchi svizzeri, così ripartiti:

- 75 milioni per la vendita dei biglietti;

- 55 milioni per la vendita dei diritti di pubblicità;

- 90 milioni per la vendita dei diritti televisivi.

E. Il sistema generale di distribuzione dei biglietti

(27) Il sistema generale di distribuzione dei biglietti riguardava un totale di 2 700 000 biglietti suddivisi come segue:

- 12 % distribuito in Italia dalle associazioni nazionali di calcio;

- 4 % distribuito in Italia dagli « sponsor » ufficiali della Coppa del mondo;

- 34 % distribuito in Italia dalla Banca nazionale del lavoro (BNL);

- 15 % distribuito fuori d'Italia dalle associazioni sportive nazionali;

- 5 % distribuito fuori d'Italia dalla più importante associazione europea di calcio;

- 5 % distribuito fuori d'Italia dalla BNL o dai suoi rappresentanti;

- 25 % distribuito fuori d'Italia da 90 Tour Italia nel quadro di pacchetti turistici.

F. Le condizioni di distribuzione dei biglietti al di fuori dei pacchetti turistici

(28) La distribuzione dei biglietti da parte delle associazioni di calcio era sottoposta a restrizioni che sono state precisate, in particolare, dalla circolare della FIFA del 23 ottobre 1989, indirizzata a tutte le associazioni nazionali della FIFA, le cui principali disposizioni sono le seguenti:

- « le vendite di biglietti sono previste unicamente per le associazioni stesse;

- la vendita ad agenzie di viaggio o altre è vietata. Qualora l'associazione nazionale intenda organizzare un viaggio tramite un'agenzia di viaggi cui abitualmente ricorre, s'invita a prendere contatto con 90 Tour Italia per coordinare le relative operazioni;

- la vendita ha luogo solo nel proprio paese ».

(29) La distribuzione dei biglietti tramite la BNL e i suoi agenti era a sua volta soggetta a talune restrizioni. La BNL non poteva vendere - né i suoi agenti rivendere - biglietti alle agenzie di viaggio.

D'altra parte, ogni spettatore poteva acquistare soltanto un massimo di quattro serie di partite, onde evitare qualsiasi approvvigionamento parallelo da parte delle agenzie di viaggio.

Gli agenti della BNL potevano vendere i biglietti solo nel loro paese e dovevano comunicare alla BNL l'identità degli acquirenti.

Questi obblighi sono stati in particolare ribaditi in una corrispondenza del 16 marzo 1989 della BNL, indirizzata al Crédit communal de Belgique nella sua veste di agente per la vendita dei biglietti in Belgio.

G. La distribuzione dei biglietti nel quadro dei pacchetti turistici

(30) Il 26 giugno 1987 è stato concluso un contratto fra COL Italia, da una parte, e CIT e Italia Tour, dall'altra, le cui principali disposizioni sono le seguenti:

- COL Italia affida a CIT e a Italia Tour l'incarico di fornire tramite 90 Tour Italia, costituenda società comune, la totalità dei servizi turistici, alberghieri e di trasporto richiesti da COL Italia nel quadro della Coppa del mondo 1990 per soddisfare le proprie esigenze, quelle della FIFA, degli arbitri, delle delegazioni e delle squadre ufficiali, dei giornalisti e di tutte le personalità indicate da COL Italia.

- COL Italia riserva inoltre a 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale dell'organizzazione:

- dei vari pacchetti turistici in relazione alla Coppa del mondo 1990, oltre agli eventuali servizi connessi con la Coppa nel corso del periodo 1987-1990;

- di un'adeguata rete di distribuzione di tali servizi sia in Italia che nel resto del mondo.

- COL Italia concede a 90 Tour Italia l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti di ingresso negli stadi utilizzabili nel quadro di pacchetti turistici, assicurandole la disponibilità di un numero di biglietti pari almeno al 30 % della capacità degli stadi.

- A titolo di compenso per la concessione dei summenzionati diritti, 90 Tour Italia versa a COL Italia una percentuale sul fatturato realizzato in esecuzione del presente contratto per tutto il suo periodo di validità, pari allo 0,5 % del fatturato lordo, con un minimo di 700 milioni di lire.

- Nell'esercizio delle sue attribuzioni, 90 Tour Italia è autorizzato a qualificarsi come mandatario esclusivo di COL Italia in campo turistico e a fregiarsi della denominazione di « tour operator di COL Italia ».

- CIT e Italia Tour sono responsabili in solido con 90 Tour Italia nei confronti di COL Italia.

- Il contratto è valido fino al 31 dicembre 1990.

(31) Un secondo contratto è stato concluso l'11 febbraio 1988 fra COL Italia e 90 Tour Italia con la controfirma dei presidenti di CIT SpA e di Italia Tour SpA.

Detto contratto rammenta che CIT e Italia Tour si sono dichiarate disposte a fornire a COL Italia la totalità dei servizi turistici di cui COL Italia abbisogni nel quadro della Coppa del mondo, nonché a predisporre pacchetti turistici comprendenti biglietti d'ingresso alle varie partite della manifestazione, pacchetti che sarebbero stati commercializzati in esclusiva in tutto il mondo.

Il contratto riprende quindi le disposizioni del contratto concluso il 26 giugno 1987 fra COL Italia, da una parte, e CIT e Italia Tour, dall'altra, specialmente per quanto riguarda:

- la prestazione, da parte di 90 Tour Italia, dei servizi turistici, alberghieri e di trasporto a COL Italia;

- l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti utilizzabili nel quadro dei pacchetti turistici, concessa a 90 Tour Italia da COL Italia;

- l'esclusiva mondiale di 90 Tour Italia per acquistare, in esclusiva per il settore dei pacchetti turistici, tutti o parte dei biglietti ancora disponibili una volta che COL Italia abbia onorato gli altri suoi impegni. La durata di validità di questo contratto è fissata fino al 31 dicembre 1990.

(32) Al fine di commercializzare i suoi pacchetti turistici, la società 90 Tour Italia ha concluso contratti con agenzie di viaggio nei vari Stati.

Quanto agli Stati membri, 90 Tour Italia ha concluso un contratto con un'unica agenzia in Irlanda e in Belgio e in Lussemburgo, mentre per gli altri Stati i contratti sono stati conclusi con più agenzie.

(33) In tutti i casi, le agenzie riconosciute da 90 Tour Italia si impegnavano a rivendere i pacchetti al dettaglio solo nel proprio territorio. Le agenzie potevano eventualmente rivendere i pacchetti all'ingrosso, ma unicamente:

- ad agenzie di vendita al dettaglio stabilite sul territorio che si impegnavano a rivendere i pacchetti al dettaglio; o

- ad agenzie di vendita all'ingrosso stabilite sul territorio che si impegnavano a rivendere i pacchetti ad agenzie di vendita al dettaglio stabilite anch'esse sul territorio definito.

(34) Le agenzie autorizzate non potevano in alcun caso rivendere i biglietti di ingresso alle partite separatamente dai pacchetti.

(35) I contratti in questione avevano per oggetto un totale di quasi 540 000 biglietti da inserire nei pacchetti turistici.

Il prezzo di questi pacchetti differiva notevolmente a seconda delle prestazioni proposte: durata del soggiorno, tipo di pernottamento, mezzo di trasporto, distanze, tipo di ristorante, ecc.

A titolo di esempio, il prezzo dei pacchetti venduti in Belgio dall'agenzia autorizzata da 90 Tour Italia varia tra i 143 e gli 840 ecu.

H. La questione della sicurezza

(36) L'organizzazione della Coppa del mondo di calcio solleva problemi di sicurezza di cui occorre tener conto. Questi problemi sono stati esposti nel quadro della procedura dal sostituito procuratore della Repubblica italiana incaricato di coordinare l'organizzazione della sicurezza in occasione di questa manifestazione sportiva, come pure dai rappresentanti di COL Italia. Essi possono essere così riassunti.

(37) Il problema essenziale per gli organizzatori era quello di fare in modo che gruppi di opposte tifoserie non potessero trovarsi a contatto e non potessero affrontarsi né negli stadi, né nelle loro vicinanze. Era necessario, di conseguenza, assicurare, all'interno degli stadi, una ripartizione degli spettatori per nazionalità.

(38) A tale scopo, gli organizzatori hanno svolto negli stadi lavori di sistemazione tali da garantire a tutti gli spettatori un posto a sedere.

(39) D'altra parte, è stato costituito un sistema centrale informatizzato, gestito dalla BNL, che permetteva di conoscere la nazionalità di tutti gli spettatori e di assegnare a ciascuno il posto in funzione della propria nazionalità. L'acquisto dei biglietti distribuiti dalla BNL e dai suoi agenti era subordinato alla presentazione di un documento di identità e le relative informazioni erano trasmesse alla centrale elettronica della BNL.

(40) La procedura per i pacchetti turistici era identica: chiunque acquistasse un pacchetto doveva declinare la sua identità, che veniva trasmessa al computer della BNL attraverso un sottosistema informatico gestito da 90 Tour Italia. Ciascun acquirente riceveva così un biglietto corrispondente alla propria nazionalità.

(41) Quest'organizzazione lasciava sempre al tifoso isolato la possibilità di acquistare un biglietto che non gli fosse stato assegnato, in particolare al mercato nero.

Secondo gli organizzatori, comunque, queste pratiche limitate presentavano un rischio ridotto per la sicurezza. Il problema principale era la costituzione di « gruppi » di tifosi dislocati accanto o eventualmente in mezzo a un gruppo di tifosi ostili.

(42) Secondo gli organizzatori, occorreva quindi impedire che agenzie di viaggio indipendenti e non controllate da COL Italia potessero acquistare biglietti, rivendibili poi separatamente o come parte di un pacchetto turistico, a tifosi di nazionalità diversa da quella alla quale erano destinati, fatto che poteva mettere a repentaglio la sicurezza degli spettatori.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. La nozione di impresa

(43) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, [in particolare le sentenze del 12 dicembre 1974, causa 36/74 (Walrave/UCI) (1), e del 23 aprile 1991, causa C-41/90 (Hoefner e Elser/Macrotron) (2)], risulta che costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 trattato CEE qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

Costituisce d'altra parte un'attività di natura economica qualsiasi attività che partecipi agli scambi economici, anche a prescindere dalla ricerca di profitto [vedi in particolare sentenza del 20 marzo 1985, causa 41/83 (Italia/Commissione) (British Telecommunications) (3)].

(44) Natura commerciale della Coppa del mondo di calcio

La Coppa del mondo di calcio è incontestabilmente una manifestazione sportiva di grande portata.

Questa manifestazione sportiva comporta, comunque, anche attività di natura economica, in particolare per quel che riguarda:

- la vendita di 2 700 000 biglietti d'ingresso alle partite, di cui oltre il 20 % nel quadro di pacchetti turistici comprendenti servizi alberghieri, servizi di trasporto e visite turistiche;

- la conclusione di contratti per la pubblicità sui tabelloni situati negli stadi;

- lo sfruttamento commerciale degli emblemi della FIFA, della Coppa del mondo, del Trofeo del « Fair-Play » della FIFA e della mascotte della Coppa del mondo;

- lo sfruttamento commerciale da parte dell'organizzatore locale di un emblema specifico per la Coppa del mondo 1990;

- la conclusione di contratti di trasmissione con le società televisive.

(45) Il valore economico della Coppa del mondo è d'altronde riconosciuto all'articolo 3-4 del « Capitolato di oneri destinato alla federazione organizzatrice » redatto dalla FIFA.

(46) Detto valore economico è stato altresì riconosciuto dai rappresentanti della FIFA nel corso dell'audizione (verbale di audizione, pagina 126).

(47) La FIFA

La FIFA è una federazione di associazioni sportive e in tale veste svolge attività sportive.

Tuttavia, la FIFA svolge anche attività di natura economica, particolarmente per quel che riguarda:

- la conclusione di contratti pubblicitari;

- lo sfruttamento commerciale degli emblemi della Coppa del mondo;

- la conclusione di contratti relativi ai diritti di trasmissione con le reti televisive.

(48) Per la Coppa del mondo 1990 la vendita dei diritti pubblicitari e televisivi da parte della FIFA rappresentava circa il 65 % del totale delle entrate della Coppa, stimate a 220 milioni di franchi svizzeri.

(49) Occorre quindi concludere che la FIFA è un ente che svolge attività di natura economica e costituisce un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

(50) La Federazione italiana gioco calcio (FIGC) è l'associazione nazionale italiana di calcio designata dalla FIFA per organizzare la Coppa del mondo 1990.

(51) In questa veste, la FIGC era responsabile di tutta l'organizzazione della manifestazione conformemente alle disposizioni del regolamento per la Coppa del mondo 1990, ed aveva in particolare il compito di occuparsi della trasformazione degli stadi, dell'installazione di attrezzature per la stampa, della predisposizione di parcheggi, ecc.

(52) Per finanziare tali spese, la FIGC disponeva di una partecipazione all'utile netto della competizione e beneficiava in particolare dello sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo 1990, da essa stessa creato.

(53) Anche la FIGC svolge quindi attività di natura economica e costituisce per ciò stesso un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE.

(54) COL Italia

COL Italia è un ente costituito congiuntamente dalla FIFA e dalla FIGC per lo svolgimento di tutte le attività che attengono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo.

Tra i compiti di COL Italia figuravano specialmente la predisposizione del piano di distribuzione dei biglietti e la sua realizzazione.

(55) Le entrate di COL Italia derivavano da una parte dei proventi dei diritti televisivi, dei diritti pubblicitari, della vendita dei biglietti, nonché dallo sfruttamento commerciale in Italia dell'emblema della Coppa del mondo.

(56) La concessione dei diritti esclusivi accordata a 90 Tour Italia ha in particolare contribuito alla remunerazione di COL Italia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 del contratto del 26 giugno 1987.

(57) Occorre concludere che COL Italia era un ente che svolgeva attività di natura economica e costituiva per ciò stesso un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(58) La Compagnia italiana turismo SpA (CIT) è una società italiana che esercita l'attività di agenzia di viaggi. Si tratta quindi di un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(59) Italia Tour SpA è una società che esercita un'attività simile a quella della CIT; si tratta quindi anche in questo caso di un'impresa ai sensi dell'articolo 85.

(60) 90 Tour Italia SpA è una società di diritto italiano, costituita congiuntamente da CIT e Italia Tour, per predisporre e commercializzare pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo. Si tratta quindi di un'impresa ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

B. I contratti in causa

(61) Le condizioni alle quali 90 Tour Italia SpA ha operato per commercializzare i pacchetti turistici risultano da due contratti:

- un contratto del 26 giugno 1987 concluso fra COL Itaia, da una parte, e CIT e SpA e Italia Tour, dall'altra;

- un contratto dell'11 febbraio 1988, concluso tra COL Italia e 90 Tour Italia, che riprendeva le disposizioni essenziali del contratto di cui sopra.

(62) Questi due contratti avevano una durata di validità identica, fissata al 31 dicembre 1990. D'altro canto, il contratto dell'11 febbraio 1988 non comporta alcuna disposizione che annulli o sostituisca il contratto del 26 giugno 1987.

(63) Va inoltre osservato che il contratto dell'11 febbraio 1988, concluso tra COL Italia e 90 Tour Italia, è stato controfirmato da CIT e Italia Tour che, in virtù dell'articolo 8 del contratto stesso, si sono dichiarate responsabili in solido con 90 Tour nei confronti di COL Italia.

(64) Di conseguenza, contrariamente alle dichiarazioni dei rappresentanti della CIT nel corso della procedura, non si può sostenere che un eventuale effetto anticoncorrenziale del contratto tra COL Italia e 90 Tour Italia non sia imputabile a CIT e a Italia Tour. Nel quadro della presente procedura, occorre quindi tener conto dei due contratti summenzionati.

C. La responsabilità della FIFA e della FIGC

(65) I due contratti oggetto della presente procedura sono stati conclusi fra COL Italia, da una parte, e 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour, dall'altra. Questi contratti non sono stati firmati né dalla FIFA né dalla FIGC.

(66) Occorre comunque tener conto del fatto che COL Italia, pur possedendo una personalità giuridica distinta, non disponeva di una reale autonomia di comportamento, come risulta dagli elementi esposti in appresso.

(67) Il comitato organizzatore locale « COL Italia » è un ente costituito congiuntamente dalla FIGC e dalla FIFA, in particolare per « lo svolgimento di tutte le attività che attengono, direttamente o indirettamente, all'organizzazione tecnica e logistica della Coppa del mondo in Italia nel 1990, nel rispetto dei limiti operativi prescritti dal capitolato d'oneri stabilito dalla FIFA e dal regolamento della Coppa del mondo 1990 » (articolo 3 del regolamento del COL del 14 agosto 1985).

(68) L'esistenza di questo ente era quindi strettamente connessa all'organizzazione della Coppa del mondo 1990 e doveva cessare una volta terminati i Mondiali 1990.

(69) Il comitato organizzatore locale era composto da nove rappresentanti della FIGC e dal presidente e dal segretario generale della FIFA. Questi undici membri riuniti in sessione plenaria possedevano ogni potere di decisione sull'attività del comitato.

(70) Il comitato esecutivo ristretto del COL, di cui faceva parte il segretario generale della FIFA, non poteva essere formato che dai suoi propri membri.

(71) Grazie alla presenza di questi rappresentanti in seno all'organo di decisione del COL, la FIGC e la FIFA controllavano direttamente ed effettivamente tutta l'attività del comitato, in maniera congiunta, in particolare per quel che riguarda la distribuzione dei biglietti.

In materia, COL Italia era soggetto alle istruzioni della FIFA e della FIGC.

(72) Inoltre, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri, la FIFA conservava la possibilità di prendere in ultima istanza qualsiasi decisione di principio riguardande tutti i punti, in particolare con riferimento al sistema di distribuzione dei biglietti, che costituiva un elemento chiave per la realizzazione della Coppa del mondo.

(73) Il sistema di distribuzione dei biglietti doveva in ogni caso essere approvato dalla FIFA. Pertanto, i contratti del 26 giugno 1987 fra COL Italia e CIT/Italia Tour e dell'11 febbraio 1988 fra COL Italia e 90 Tour Italia per la distribuzione dei biglietti da includere nei pacchetti turistici comportavano una clausola sospensiva, con riferimento all'approvazione della politica di vendita dei biglietti da parte della FIFA.

(74) Nel complesso, occorre concludere che COL Italia non era in grado di determinare realmente ed in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato e che la succitata conclusione dei contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 è imputabile congiuntamente a COL Italia, alla FIGC e alla FIFA.

D. La nozione di accordo

(75) I due contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato.

E. Natura dei contratti in causa

(76) Nel corso della procedura, talune parti hanno osservato che lo scopo dei contratti in causa era quello di incaricare 90 Tour Italia di svolgere un compito che COL Italia non era in grado di realizzare.

Se ne potrebbe concludere che 90 Tour Italia è intervenuta unicamente come mandatario e che i contratti in causa sfuggirebbero alle disposizioni di cui all'articolo 85 del trattato.

(77) Una simile analisi non può essere accolta per le ragioni seguenti:

- 90 Tour Italia aveva la possibilità di acquistare presso COL Italia biglietti di ingresso agli stadi, ma forniva in seguito prestazioni diverse, costituite dai pacchetti turistici di cui i biglietti non erano che un elemento; tali pacchetti erano commercializzati al prezzo e alle condizioni fissati da 90 Tour Italia.

- 90 Tour Italia doveva impegnarsi ad acquistare, e ha effettivamente acquistato, un numero rilevante di biglietti per partite la cui attrattiva agli occhi degli spettatori era strettamente connessa con la qualificazione della loro squadra, ed era quindi aleatoria.

- 90 Tour Italia ha perciò assunto un alto rischio commerciale, come è stato sottolineato dai rappresentanti della CIT nel corso dell'audizione (verbale dell'audizione, pagine 60 e 70).

(78) Ne consegue che le funzioni di 90 Tour Italia travalicavano ampiamente quelle di un semplice mandatario e che i contratti in causa ricadono quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato.

F. Violazione della concorrenza

(79) Oggetto della presente decisione è unicamente quello di constatare la violazione della concorrenza risultante dai due contratti summenzionati conclusi tra COL Italia, 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour.

Per valutare lo scopo e gli effetti di questi contratti nel quadro dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, occorre tuttavia prendere in considerazione il contesto in cui essi hanno operato e, in particolare, tutto il sistema di distribuzione dei biglietti quale sopra descritto.

(80) In virtù dei due contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988, COL Italia ha affidato a 90 Tour Italia:

- l'esclusiva mondiale per l'organizzazione dei vari pacchetti turistici in relazione alla Coppa del mondo e per la predisposizione di una rete adeguata di distribuzione di tali pacchetti in Italia e nel resto del mondo;

- il diritto di presentarsi come mandatario esclusivo di COL Italia e utilizzare la denominazione « tour operator di Italia 90 »;

- l'esclusiva mondiale del rilascio dei biglietti di ingresso negli stadi utilizzabili nel quadro di pacchetti turistici, assicurandogli la disponibilità di un numero di biglietti pari almeno al 30 % della capacità degli stadi.

(81) Questi diritti esclusivi non sono stati concessi da COL Italia a titolo gratuito, ma hanno dato luogo ad una remunerazione da parte di 90 Tour Italia, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 5 del contratto del 26 giugno 1987.

(82) 90 Tour Italia ha quindi concesso ad agenzie di vari Stati l'autorizzazione a vendere i suoi pacchetti turistici.

(83) Il risultato di questi diritti esclusivi è stato che 90 Tour Italia è stato il solo tour operator in grado di acquistare biglietti di ingresso agli stadi presso COL Italia allo scopo di predisporre e commercializzare pacchetti turistici comprensivi di tali biglietti.

(84) Gli altri tour operator, come pure le agenzie di viaggio, non potevano acquistare biglietti di ingresso agli stadi presso COL o presso altre fonti quali le associazioni sportive o la BNL, a motivo delle restrizioni imposte alla vendita dei biglietti, e particolarmente a causa del divieto di rivendita ad agenzie di viaggio.

(85) Ne risulta che i soli pacchetti turistici comprensivi di biglietti di ingresso agli stadi disponibili sul mercato erano quelli predisposti da 90 Tour Italia. Gli altri operatori potevano confezionare unicamente pacchetti senza biglietti di ingresso agli stadi.

(86) È evidente, peraltro, che per le persone desiderose di recarsi in Italia per la Coppa del mondo era essenziale disporre di pacchetti turistici comprensivi di biglietti d'ingresso agli stadi.

Di conseguenza, i tour operator che non erano in grado di proporre tali pacchetti subivano un notevole svantaggio concorrenziale nei confronti di 90 Tour Italia.

(87) L'esclusiva mondiale concessa a 90 Tour Italia ha avuto quindi l'effetto di restringere la concorrenza tra tour operator nella CEE.

(88) D'altro canto, le agenzie di viaggio che desideravano commercializzare pacchetti turistici comprendenti biglietti di ingresso alle partite non potevano ottenere tali pacchetti se non presso un solo tour operator.

Ora, se 90 Tour Italia non avesse beneficiato dell'esclusiva mondiale, le agenzie di viaggio avrebbero potuto rivolgersi a vari operatori, ottenendo eventualmente condizioni più vantaggiose, tali da permettere loro di porsi in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle altre agenzie di viaggio.

(89) Di conseguenza, l'esclusiva mondiale di cui ha beneficiato 90 Tour Italia ha avuto anche l'effetto di restringere la concorrenza anche fra agenzie di viaggio nella CEE.

(90) Nel corso della procedura, le parti hanno sostenuto che qualunque tour operator aveva la possibilità di vendere pacchetti turistici senza biglietti di ingresso agli stadi e di chiedere ai suoi clienti di acquistare i biglietti di ingresso presso la BNL o le associazioni calcistiche.

(91) L'esistenza di una tale possibilità non può essere validamente accolta. In quest'ipotesi, l'acquirente di un pacchetto senza biglietto doveva recarsi infatti presso una succursale della BNL o presso uno dei suoi agenti per ottenere i biglietti corrispondenti alle date del pacchetto turistico. Tenuto conto di queste operazioni e della perdita di tempo che esse comportavano, è chiaro che gli interessati non potevano che preferire le agenzie di viaggio autorizzate da 90 Tour Italia, che erano in grado di vendere pacchetti con i biglietti.

(92) Una seconda possibilità suggerita dalle parti nel corso della procedura era che le persone interessate potevano acquistare un pacchetto senza biglietto presso un'agenzia di viaggi, conferendole al tempo stesso il mandato di ottenere i biglietti di ingresso agli stadi.

(93) Neanche questa possibilità può essere considerata come una soluzione alternativa soddisfacente.

Un tale modo di procedere avrebbe richiesto che per ciascun pacchetto venduto l'agente di viaggio non autorizzato da 90 Tour Italia si recasse in una succursale della BNL o presso un suo agente, con un documento d'identità dell'acquirente, per ottenere i biglietti di ingresso agli stadi.

Questo procedimento avrebbe comportato operazioni supplementari e conseguentemente costi aggiuntivi per l'agenzia non autorizzata e, agli occhi dell'acquirente del pacchetto, avrebbe sempre lasciato sussistere il dubbio circa le possibilità reali di ottenere biglietti di ingresso agli stadi.

Un tale modo di procedere poneva quindi l'agenzia non titolare dei biglietti in una situazione concorrenziale sfavorevole rispetto alle agenzie autorizzate da 90 Tour Italia che erano le sole a poter indicare nella loro pubblicità di poter garantire la fornitura dei biglietti di ingresso agli stadi.

(94) Va inoltre preso in considerazione il fatto che, con fax del 26 gennaio 1990, la BNL ha impartito a tutti i suoi punti di vendita fuori d'Italia l'ordine di cessare la vendita dei biglietti d'ingresso agli stadi a partire dal 31 gennaio 1990.

(95) Ne consegue che, a decorrere dal 1° febbraio 1990, i tour operator diversi da 90 Tour Italia erano nell'impossibilità di vendere paccheti turistici e d'invitare nel contempo i loro clienti ad acquistare i biglietti presso le succursali o gli agenti della BNL.

(96) Nel complesso, gli accordi conclusi tra COL Italia, da una parte, in quanto organo appartenente congiuntamente alla FIFA e alla FIGC, e 90 Tour Italia, CIT e Italia Tour, dall'altra, concedendo a titolo esclusivo a 90 Tour Italia la distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi utilizzati nei pacchetti, in assenza di fonti alternative di approvvigionamento per i soli biglietti, hanno avuto l'effetto di restringere la concorrenza nella Comunità, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato, fra tour operator e fra agenzie di viaggio, sul mercato della vendita dei pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990. Risultano quindi soddisfatti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

G. Regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione

(97) Nel corso della procedura, le parti hanno precisato che gli accordi in causa avrebbero potuto beneficiare del regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (1).

(98) Il regolamento (CEE) n. 1983/83 è stato adottato dalla Commissione in applicazione del regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (2).

(99) L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 19/65/CEE limita esplicitamente la facoltà che la Commissione ha di adottare un regolamento di esenzione al solo campo di prodotti.

Tale limitazione risulta anche dalla dizione letterale dell'articolo che si riferisce ad operazioni delle quali una parte acquista un prodotto per rivenderlo.

(100) Simili operazioni di acquisto e di rivendita non possono essere applicate ai servizi.

(101) Occorre quindi concludere che i servizi sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento n. 19/65/CEE.

(102) Il regolamento (CEE) n. 1983/83 non può che riprendere lo stesso campo di applicazione definito come « gli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali l'una si impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune. »

(103) Nella sua comunicazione relativa al summenzionato regolamento (CEE) n. 1983/83 (1), la Commissione ha precisato a tale riguardo al punto 11 che « gli accordi esclusivi, relativi non già alla rivendita del prodotto, bensì alla prestazione dei servizi, non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti ».

(104) Gli accordi in causa nel quadro della presente procedura riguardano la distribuzione a titolo esclusivo di biglietti d'ingresso agli stadi, allo scopo di confezionare pacchetti turistici comprendenti in particolare il trasporto, il pernottamento e la ristorazione.

(105) È quindi manifesto che questi accordi riguardano la prestazione di servizi e non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1983/83.

(106) In ogni caso, anche se i pacchetti turistici in causa fossero considerati come prodotti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1983/83, non sarebbero soddisfatte tutte le condizioni contemplate dall'articolo 3 di detto regolamento per beneficiare dell'esenzione.

L'esenzione in forza di tale regolamento è infatti da escludere, conformemente all'articolo 3, lettera c) dello stesso, giacché gli utilizzatori non potevano acquistare nel territorio dato in esclusiva i pacchetti turistici con biglietto di ingresso alle partite se non presso il concessionario esclusivo o i suoi rappresentanti, né esistevano fonti alternative di approvvigionamento al di fuori del territorio concesso in esclusiva, per il semplice fatto che quest'ultimo corrispondeva al mondo intero.

(107) Per quel che riguarda l'esclusiva di cui ha beneficiato 90 Tour Italia, i rappresentanti di COL Italia hanno dichiarato nel corso della procedura trattarsi di un'esclusiva di fatto, risultante dall'assenza di altri tour operator interessati a concludere un contratto con COL Italia.

(108) Quest'argomento non può essere accolto per i tre motivi seguenti:

- per un verso, se le parti non avessero inteso concludere un contratto esclusivo, non si comprenderebbe come mai abbiano incluso tale clausola nel contratto;

- per altro verso, il primo contratto fra COL Italia e CIT/Italia Tours, firmato fin dal 26 giugno 1987, prevedeva già tale esclusiva. Fin da tale data, COL Italia era quindi nell'impossibilità di concludere un contratto con qualsiasi altro tour operator interessato;

- infine, se un'esclusiva non fosse stata voluta dalle parti, non si comprenderebbe perché le parti stesse abbiano previsto per contratto la contropartita finanziaria di tale esclusiva.

H. La questione della sicurezza

(109) Nel corso della procedura, le parti hanno preteso che le eventuali restrizioni della concorrenza erano giustificate da motivi di sicurezza.

La separazione degli spettatori negli stadi in base alla nazionalità e la loro sicurezza intorno agli stadi avrebbero richiesto che un unico tour operator fosse abilitato a confezionare i pacchetti turistici con biglietti d'ingresso agli stadi per la vendita a livello mondiale.

(110) Sul piano giuridico, le parti hanno osservato che siffatte restrizioni della concorrenza dovevano essere esaminate alla luce dell'articolo 36 del trattato, le cui disposizioni prevarrebbero sulle regole di concorrenza enunciate all'articolo 85. A tal riguardo, le parti hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 18 febbraio 1971, causa 40/70, (Sirena/Eda) (2).

(111) Quanto all'applicazione dell'articolo 36 del trattato, nella sentenza della causa 40/70, la Corte di giustizia ha precisato in particolare che « l'articolo 36, pur facendo parte del capitolo riguardante le restrizioni quantitative degli scambi tra Stati membri, è informato ad un principio che può valere pure in materia di concorrenza, nel senso che, benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compromessi dagli articoli 85 e 86 del trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti ».

(112) Da tale sentenza occorre dedurre che, come nel caso delle norme relative alla libera circolazione delle merci, le regole di concorrenza possono porre limiti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale. La tesi sostenuta dalle parti va invece in senso contrario, giacché secondo essa l'articolo 36 porrebbe limiti all'applicazione delle regole di concorrenza.

(113) In ogni caso, se questo principio fosse accolto, occorrerebbe che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36, le pratiche in causa non costituissero restrizioni dissimulate della concorrenza e fossero indispensabili per raggiungere l'obiettivo prefisso.

(114) Nella sua testimonianza sui problemi di sicurezza, il sostituto procuratore della Repubblica italiana, responsabile del coordinamento della sicurezza in occasione della Coppa del mondo, non ha fatto menzione della necessità di stabilire un'esclusiva mondiale per la distribuzione dei pacchetti comprendenti biglietti di ingresso agli stadi.

(115) Nel corso dell'audizione, un rappresentante di COL Italia ha dichiarato, a proposito dei pacchetti, che tutti i tour operator che fossero stati disposti a costituire un sottosistema informatico e a garantirne il coordinamento con quello della BNL avrebbero potuto essere autorizzati. Il rappresentante di COL Italia ha in particolare dichiarato che « due, quindici o venti » tour operator avrebbero potuto essere prescelti (verbale dell'audizione, pagina 89).

(116) Dalle dichiarazioni stesse del rappresentante di COL Italia occorre quindi dedurre che l'esclusiva mondiale conferita a 90 Tour Italia non era indispensabile per garantire la sicurezza della manifestazione sportiva.

Ne consegue che, anche se il principio dell'articolo 36 del trattato poteva trovare applicazione nel caso presente, l'esclusiva mondiale concessa a 90 Tour Italia era sproporzionata rispetto all'obiettivo da raggiungere e non può essere quindi giustificata con la salvaguardia della sicurezza.

(117) Quanto ai pacchetti turistici comprendenti biglietti, un controllo rigoroso della distribuzione risulta necessario. È particolarmente importante che il tour operator che abbia confezionato tali pacchetti possa avere la garanzia che le agenzie di viaggio incaricate della distribuzione a valle rispettino le condizioni di distribuzione che ha imposto.

(118) Per tale motivo, la Commissione ritiene giustificato che agenzie di viaggio non controllate dagli organizzatori, quali l'agenzia che ha presentato il reclamo nel caso in esame, non potessero acquistare lotti di biglietti di ingresso agli stadi per predisporre pacchetti turistici commercializzabili al di fuori di ogni controllo.

(119) La Commissione ritiene tuttavia che una pluralità di tour operator, che avessero imposto le stesse condizioni di distribuzione alle agenzie di viaggio autorizzate alla vendita dei loro pacchetti, sarebbe potuta intervenire nel contempo sul mercato senza mettere in pericolo la sicurezza degli spettatori.

(120) La Commissione constata che questa eventualità è stata riconosciuta dai rappresentanti di COL Italia nel corso dell'audizione, quando hanno dichiarato che avrebbero potuto essere prescelti tutti i tour operator che avessero adottato gli stessi criteri di 90 Tour Italia.

I. L'articolo 85, paragrafo 3

(121) Gli accordi in causa non sono stati notificati alla Commissione in vista di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

(122) In ogni caso, la Commissione ritiene che gli accordi non rispettassero le condizioni richieste per la concessione di tale esenzione.

(123) Infatti, anche a voler considerare che gli accordi potevano contribuire a migliorare la distribuzione dei biglietti e dei pacchetti turistici, la Commissione è del parere che gli accordi stessi imponevano restrizioni non indispensabili per raggiungere gli obiettivi desiderati e davano inoltre alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi.

J. Pregiudizio per il commercio fra Stati membri

(124) I contratti in causa concernevano la distribuzione esclusiva all'interno della CEE e nel resto del mondo di pacchetti turistici comprendenti i biglietti, senza possibilità di fonti alternative di approvvigionamento. Detti contratti hanno quindi sortito l'effetto di pregiudicare sensibilmente il commercio tra gli Stati membri giacché, in loro assenza, ci si sarebbe potuti attendere tra l'altro un aumento degli scambi economici per quel che riguarda il mercato dei pacchetti in questione.

K. Imposizione di ammende

(125) A tal riguardo occorre tener conto del fatto che si tratta della prima volta che la Commissione interviene nel settore della distribuzione dei biglietti in occasione di una manifestazione sportiva.

D'altro canto, il caso presentava una complessità indiscussa a motivo di importanti questioni di sicurezza.

Infine, l'infrazione è cessata con la fine della Coppa del mondo di calcio 1990.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che non si debbano imporre ammende alle parti degli accordi.

(126) La Commissione ritiene tuttavia che sia necessaria una decisione per chiarire il punto di diritto e impedire in futuro qualsiasi infrazione simile o analoga. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, [in particolare la sentenza del 2 marzo 1983, causa 7/82 (GVL/Commissione) (1)], la Commissione ha quindi un interesse legittimo a constatare che i contratti in causa hanno violato l'articolo 85 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La FIFA, la FIGC, COL Italia, CIT SpA, Italia Tour SpA e 90 Tour Italia SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE per quanto riguarda le disposizioni dei contratti del 26 giugno 1987 e dell'11 febbraio 1988 - conclusi tra COL Italia, CIT SpA e Italia Tour SpA, da una parte, e 90 Tour Italia SpA, dall'altra - che prevedevano a favore di 90 Tour Italia, la fornitura a titolo esclusivo, a livello mondiale, dei biglietti d'ingresso agli stadi allo scopo di confezionare pacchetti turistici per la Coppa del mondo 1990. Tali biglietti facevano parte di un sistema generale di distribuzione dei biglietti d'ingresso agli stadi ideato e realizzato da COL Italia secondo le istruzioni della FIGC e della FIFA e previa approvazione di quest'ultima, sistema che vietava la vendita di biglietti per la confezione dei suddetti pacchetti turistici, rendendo impossibile agli altri tour operator e alle altre agenzie di viaggio reperire fonti di approvvigionamento diverse da 90 Tour Italia.

Articolo 2

Destinatari della presente decisione sono:

- 90 Tour Italia SpA

Via Laura Mantegazza 75

I-Roma

- COL Italia/Italia 90

Via Po 36

I-00198 Roma

- Compagnia italiana turismo SpA

Piazza della Repubblica 68

I-00185 Roma

- Fédération internationale de football association

PO Box 85

Hitzigweg 11

CH-8030 Zurich

- Federazione italiana gioco calcio

Via Po 36

I-00198 Roma

- Italia Tour SpA

Piazza Schuman 78

I-Roma

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992. Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Raccolta 1974, pag. 1405.

(2) Raccolta 1990, pag. I-1979.

(3) Raccolta 1985, pag. 873.

(1) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

(2) GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

(1) GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.

(2) Raccolta 1971, pag. 69.

(1) Raccolta 1983, pag. 483.

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