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Document 31992R2145

Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso

OJ L 214, 30.7.1992, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 180 - 183
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 180 - 183
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 74 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 74 - 76

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2009; abrogato da 32009R0147

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2145/oj

31992R2145

Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 30/07/1992 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0180


REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/92 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1992 recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (6), ha delimitato le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso;

considerando che in seguito ai cambiamenti politici intervenuti nei paesi dell'Europa dell'Est, in particolare con riferimento agli Stati indipendenti sorti dall'ex Unione Sovietica e dall'ex Iugoslavia, è necessario aggiornare le zone di destinazione previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 1124/77; che occorre sostituire le denominazioni « Unione Sovietica » e « Iugoslavia » con quelle dei paesi derivati dall'ex Unione Sovieitca e dall'ex Iugoslavia; che è opportuno, contemporaneamente, classificare tali paesi nelle zone I, II, III e rispettivamente VIII;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1124/77 e accogliere nel presente regolamento le disposizioni in esso contenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite nell'allegato.

Il regolamento (CEE) n. 1124/77 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (6) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

ALLEGATO

Zona I

a) Marocco

Algeria

Tunisia

b) Malta

Egitto

Israele

Libano

Siria

Cipro

Turchia

Ex Sahara spagnolo

c) Libia

Zona II

a) Polonia

Repubblica federativa ceca e slovacca

Ungheria

b) Estonia

Lettonia

Lituania

c) Norvegia

Svezia

Finlandia

Isole Faeroeer

Islanda

d) Russia (settentrionale)

Belorussia

Zona III

a) Bosnia-Erzegovina

Croazia

Slovenia

Territorio dell'ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina

b) Albania

Romania

Bulgaria

c) Russia (meridionale)

Armenia

Georgia

Azerbaigian

Moldavia

Ucraina

Kazakistan

Kirghizistan

Uzbekistan

Tagikistan

Turkmenistan

Zona IV

a) Messico

Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP)

b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM)

c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM)

d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica)

Zona V

Repubblica del Sudafrica

Zona VI

Paesi e territori della penisola arabica

Giordania

Iraq

Iran

Zona VII

a) Afganistan

Pakistan

India (compreso il Sikkim)

Nepal

Sri Lanka

Bangladesh

Myanmar

Bhutan

Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM)

b) Tailandia

Cambogia

Laos

Giappone

Indonesia

Malaysia

Filippine

c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM)

Australia

Nuova Zelanda

Zona VIII

a) (Paesi ACP)

Angola

Antigua e Barbuda

Bahama

Barbados

Belize

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Repubblica centrafricana

Comore (esclusa Mayotte)

Congo

Costa d'Avorio

Gibuti

Dominica

Etiopia

Figi

Gabon

Gambia

Ghana

Grenada

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Guiana

Haiti

Giamaica

Kenia

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Maurizio

Mauritania

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Uganda

Papua Nuova Guinea

Repubblica Dominicana

Ruanda

San Cristoforo e Nevis

San Vincenzo e isole Grenadine

Santa Lucia

Salomone (isole)

Samoa occidentali

Sao Tomé e Principe

Senegal

Seicelle

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania

Ciad

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tuvalu

Vanuatu

Zaire

Zambia

Zimbabwe

b) (PTOM)

Polinesia francese

Nuova Caledonia e dipendenze

Wallis e Futuna

Terre australi e antartiche

Saint-Pierre e Miquelon

Mayotte

Antille olandesi

Aruba

Groenlandia

Anguilla

Isole Cayman

Isole Falkland

Isole Sandwich australi e dipendenze

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Montserrat

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze

Territorio antartico britannico

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

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