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Document 31992R2145
Commission Regulation (EEC) No 2145/92 of 29 July 1992 redefining the destination zones for export refunds, export levies and certain export licences for cereals and rice
Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso
Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso
OJ L 214, 30.7.1992, p. 20–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 180 - 183
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 180 - 183
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 23 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 74 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 74 - 76
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2009; abrogato da 32009R0147
Regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 30/07/1992 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0180
REGOLAMENTO (CEE) N. 2145/92 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1992 recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (4), in particolare l'articolo 17, paragrafo 6, considerando che il regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (6), ha delimitato le zone di destinazione da utilizzare per la fissazione delle restituzioni o dei prelievi all'esportazione nei settori dei cereali e del riso; considerando che in seguito ai cambiamenti politici intervenuti nei paesi dell'Europa dell'Est, in particolare con riferimento agli Stati indipendenti sorti dall'ex Unione Sovietica e dall'ex Iugoslavia, è necessario aggiornare le zone di destinazione previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 1124/77; che occorre sostituire le denominazioni « Unione Sovietica » e « Iugoslavia » con quelle dei paesi derivati dall'ex Unione Sovieitca e dall'ex Iugoslavia; che è opportuno, contemporaneamente, classificare tali paesi nelle zone I, II, III e rispettivamente VIII; considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1124/77 e accogliere nel presente regolamento le disposizioni in esso contenute; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76, le zone di destinazione di cui occorre tener conto per fissare le restituzioni o i prelievi differenziati all'esportazione sono definite nell'allegato. Il regolamento (CEE) n. 1124/77 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. (5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (6) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10. ALLEGATO Zona I a) Marocco Algeria Tunisia b) Malta Egitto Israele Libano Siria Cipro Turchia Ex Sahara spagnolo c) Libia Zona II a) Polonia Repubblica federativa ceca e slovacca Ungheria b) Estonia Lettonia Lituania c) Norvegia Svezia Finlandia Isole Faeroeer Islanda d) Russia (settentrionale) Belorussia Zona III a) Bosnia-Erzegovina Croazia Slovenia Territorio dell'ex Iugoslavia, ad esclusione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina b) Albania Romania Bulgaria c) Russia (meridionale) Armenia Georgia Azerbaigian Moldavia Ucraina Kazakistan Kirghizistan Uzbekistan Tagikistan Turkmenistan Zona IV a) Messico Paesi e territori dell'America centrale (diversi dagli ACP) b) Grandi e Piccole Antille e Bermuda (diversi dagli ACP, Puerto Rico e PTOM) c) Paesi e territori dell'America del Sud (costa atlantica, diversi dagli PTOM) d) Paesi e territori dell'America del Sud (costa pacifica) Zona V Repubblica del Sudafrica Zona VI Paesi e territori della penisola arabica Giordania Iraq Iran Zona VII a) Afganistan Pakistan India (compreso il Sikkim) Nepal Sri Lanka Bangladesh Myanmar Bhutan Isole dell'Oceano Indiano (diverse dagli ACP e PTOM) b) Tailandia Cambogia Laos Giappone Indonesia Malaysia Filippine c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania (diversi dagli PTOM) Australia Nuova Zelanda Zona VIII a) (Paesi ACP) Angola Antigua e Barbuda Bahama Barbados Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Repubblica centrafricana Comore (esclusa Mayotte) Congo Costa d'Avorio Gibuti Dominica Etiopia Figi Gabon Gambia Ghana Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea equatoriale Guiana Haiti Giamaica Kenia Kiribati Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Maurizio Mauritania Mozambico Namibia Niger Nigeria Uganda Papua Nuova Guinea Repubblica Dominicana Ruanda San Cristoforo e Nevis San Vincenzo e isole Grenadine Santa Lucia Salomone (isole) Samoa occidentali Sao Tomé e Principe Senegal Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Suriname Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Trinidad e Tobago Tuvalu Vanuatu Zaire Zambia Zimbabwe b) (PTOM) Polinesia francese Nuova Caledonia e dipendenze Wallis e Futuna Terre australi e antartiche Saint-Pierre e Miquelon Mayotte Antille olandesi Aruba Groenlandia Anguilla Isole Cayman Isole Falkland Isole Sandwich australi e dipendenze Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Montserrat Pitcairn Sant'Elena e dipendenze Territorio antartico britannico Territorio britannico dell'Oceano Indiano