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Document 31992R1799

Regolamento (CEE) n. 1799/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa, l' importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993

OJ L 182, 2.7.1992, p. 80–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1799/oj

31992R1799

Regolamento (CEE) n. 1799/92 della Commissione, del 1° luglio 1992, che fissa, l' importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 02/07/1992 pag. 0080 - 0080


REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/92 DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1992 che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfettariamente dagli Stati membri;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (4), stabilisce che l'ammontare dei contributi per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, tale importo è stato fissato a 0,52 ecu per 100 kg di zucchero bianco dal regolamento (CEE) n. 1749/92 del Consiglio (5);

considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1992/1993 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1992/1993 può essere pertanto stimata in circa 76 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 397 milioni di ecu per la campagna di commercializzazione 1992/1993; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo positivo di 62 milioni di ecu; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1992/1993 a circa 13,4 milioni di tonnellate espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero comunitario ammonta pertanto a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dlle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8. (5) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 14.

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