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Document 31991L0672

Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

OJ L 373, 31.12.1991, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 4 - 7

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/oj

31991L0672

Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1991 pag. 0029 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0060


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (91/672/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di disposizioni comuni per il certificato uniforme di conduzione di navi valido per le idrovie interne della Comunità;

considerando che per promuovere la libera navigazione sulle idrovie interne della Comunità si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, i certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, menzionati all'allegato I, sono così classificati:

Gruppo A:i certificati di conduzione validi per le idrovie a carattere marittimo menzionate nell'allegato II,

Gruppo B:i certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, del Lek e del Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5 la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro riconosce la validità dei certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo A dell'allegato I per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo enumerate nell'allegato II, come se li avesse rilasciati esso stesso.

2. Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo B dell'allegato I, come validi per la navigazione sulle loro idrovie interne, tranne quelle che richiedono la patente di battelliere del Reno o che figurano nell'allegato II, come se li avvessero rilasciati essi stessi.

3. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione compreso nel gruppo A o B dell'allegato I può essere subordinato ai medesimi requisiti di età minima richiesti in detto Stato membro per il rilascio di un certificato di conduzione compreso nel medesimo gruppo.

4. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione può essere limitato alle stesse categorie di navi per cui tale certificato è valido nello Stato membro che l'ha rilasciato.

5. Salvo consultazione della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri soddisfino condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

6. La presente direttiva non osta a che uno Stato membro prescriva conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportano sostanze pericolose nel suo territorio.

Gli Stati membri riconoscono l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'ADNR come comprovante tali conoscenze.

Articolo 4

Ove occorra, la Commissione prende le iniziative necessarie ai fini dell'adeguamento dell'elenco dei certificati di cui all'allegato I secondo la procedura stabilita all'articolo 7.

Articolo 5

Il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1994, sulle disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi della navigazione interna destinate al trasporto di merci e di persone, in base ad una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di modifica dell'allegato I. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta la modifica dell'allegato I qualora sia conforme al parere del comitato.

Se la modifica prevista non è conforme al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta la modifica proposta.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. MAIJ-WEGGEN

(1)GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

(2)GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 41.

(3)GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 18.

ALLEGATO I

ELENCO DEI CERTIFICATI NAZIONALI DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, PREVISTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA

GRUPPO A:Certificati di conduzione validi sulle idrovie a carattere marittimo menzionate all'alle- gato II

Regno del Belgio -Brevet de conduite A (arrêté royal no ... du ...).

Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...) Repubblica federale di Germania -«Schifferpatent» con validità supplementare per le «Seeschiffahrtsstrassen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese -Certificat général de capacité de catégorie «A» con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (1) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

-Certificats spéciaux de capacité con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi -«Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

GRUPPO B:Certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie eccettuato il Reno, il Lek e il Waal

Regno del Belgio -Brevet de conduite A (arrêté royal no ... du ...).

Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. ... van ...) Repubblica federale di Germania -«Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese -Certificat général de capacité de catégorie «A» senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

-Certificats spéciaux de capacité senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi -«Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

(1)GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE IDROVIE A CARATTERE MARITTIMO, PREVISTO ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA

Regno del Belgio Schelda marittima.

Repubblica federale di Germania Zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.

Regno dei Paesi Bassi Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale.

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