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Document 31991R1035

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/91 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1991 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare

OJ L 106, 26.4.1991, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1035/oj

31991R1035

REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/91 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1991 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare -

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 26/04/1991 pag. 0022 - 0025


REGOLAMENTO (CEE) N. 1035/91 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1991 relativo alla fornitura di « corned beef » a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 661 t di « corned beef »;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di corned beef da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta. Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

1. Azioni n. (1): 33/91, 34/91, 35/91 e 36/91.

2. Programma: 1991.

3. Beneficiario (7) (8): UNWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A.

4. Rappresentante del beneficiario (2):

- Ashdod: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem.

- Latakia: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus, SAR.

5. Luogo o paese di destinazione:

lotto A: Israele,

lotto B: Libano,

lotto C: Siria,

lotto D: Giordania.

6. Prodotto da mobilitare: corned beef.

7. Caratteristiche e qualità della merce (3):

« Corned beef » di puro bovino, senza additivi addensanti diversi dal collageano naturale dei tendini:

umidità: massimo 60 %;

sostanze proteiche: minimo 21 %; le proteine collagene non devono costituire più del 30 % del contenuto proteico globale;

grasso: massimo 15,5 %;

sale: massimo 2 %; massimo 50 ppm di nitrati totali, espressi in nitrato di sodio;

zucchero: massimo 1 %;

ceneri: massimo 3,5 %.

Il prodotto non deve contenere ossa, legamenti, cartilagini, peli o sostanze esogene; non dev'essere macinato finemente e non deve presentare odori o sapori sgradevoli.

8. Quantitativo globale: 1 661 t.

9. Numero di lotti: 4 (A: 817 t; B: 436 t; C: 190 t; D: 218 t).

10. Condizionamento e marcatura:

« Corned beef » in scatole metalliche del peso netto unitario di 340 g. Le scatole devono essere ermeticamente sigillate e non presentare segni di corrosione al loro interno o sulle aggraffature.

Marcatura/etichettatura speciali sulle o delle scatole: sull'etichetta litografata devono figurare:

a) un elenco degli ingredienti,

b) il peso netto in grammi,

c) il nome e l'indirizzo del produttore,

d) il paese d'origine,

e) la dicitura «NOT FOR SALE. GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY » stampata su due lati con caratteri maiuscoli di 5 mm,

f) le date di produzione e di scadenza.

Le date di produzione e di scadenza devono essere impresse in rilievo sul coperchio o sui coperchi delle scatole. La data di scadenza deve corrispondere alla data di produzione più quattro anni, vale a dire quattro anni dopo la data di produzione.

Le scatole metalliche vanno imballate in scatoloni di fibra da esportazione adatti per la spedizione via mare. Ogni scatolone dovrà contenere 48 scatole e venir adeguatamente sigillato dopo l'imballaggio; gli scatoloni sigillati devono quindi venir legati con reggetta robusta o con altro idoneo nastro di fissaggio. Gli scatoloni devono essere collocati in contenitori di 20 piedi, regime FCL/LCL (shipper's count load and stowage) (6).

Da indicare sugli scatoloni (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm):

A: « ACTION No 33/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA - TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / DATE OF EXPIRY: »

B: « ACTION No 34/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA - TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR LEBANON / DATE OF PRODUCTION / DATE OF EXPIRY: »

C: « ACTION No 35/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA - TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA / DATE OF EXPIRY: »

D: « ACTION No 36/91 / CORNED BEEF / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA / TO PALESTINE REFUGEES / LATAKIA FOR JORDAN / DATE OF PRODUCTION / DATE OF EXPIRY: ».

11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario.

12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: A: Ashdod (9); B, C e D: Latakia (10).

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 25. 6. 1991.

18. Data limite per la fornitura: 15. 7. 1991.

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14. 5. 1991, ore 12.

21. In caso di seconda presentazione di offerte:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 5. 1991, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 25. 6 al 10. 7. 1991;

c) data limite per la fornitura: 30. 7. 1991.

22. Importo della cauzione di gara: 15 ECU/t.

23. Importo della cauzione di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment Loi 120, bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): Restituzioni applicabili esclusivamente ai prodotti designati dal codice prodotto 1602 50 90 120 o 1602 50 90 320 di cui al regolamento (CEE) n. 3445/89 della Commissione (GU n. L 336 del 20. 11. 1989, pag. 1). Gli importi delle restituzioni sono quelli applicabili alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Note:

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato sanitario,

- certificato di origine.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

- 235 01 30,

- 235 01 32,

- 236 10 97,

- 236 20 05.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(6) Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Latakia, terminale per contenitori, e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni - esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) - a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico, né le devono venire imputate, delle spese di deposito cauzionale per i contenitori.

(7) Il fornitore è tenuto a comunicare mediante telescritto (n. 135310, UNRWA A), alla divisione forniture, UNRWA di Vienna il nome della nave trasportatrice e i nomi e indirizzi dell'agente marittimo e dell'agente assicuratore al porto di sbarco.

(8) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

(9) Ashdod: la fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette: sulle navi non devono essere caricati più di 50 contenitori.

(10) Il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

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