EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2735

Regolamento (CEE) n. 2735/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

OJ L 264, 27.9.1990, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 85 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 85 - 87

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2735/oj

31990R2735

Regolamento (CEE) n. 2735/90 del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 27/09/1990 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0085
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0085


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2735/90 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 761/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2128/90 (3).

B. Prosieguo del procedimento

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters » ha chiesto e ottenuto un'audizione a nome di due esportatori cinesi, la « China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation » (CNIEC) e la « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals).

(3) La Commissione ha informato la « China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters » degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Agli esportatori cinesi, inoltre, è stato concesso un periodo di tempo per inviare ulteriori comunicazioni.

(4) L'inchiesta non si è conclusa entro il termine fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della durata delle consultazioni in sede di comitato consultivo che hanno preceduto l'istituzione delle misure provvisorie.

C. Prodotti oggetto dell'inchiesta e definizione del prodotto simile

(5) Gli esportatori cinesi hanno dichiarato che i minerali e i concentrati di tungsteno da loro esportati non sono prodotti simili a quelli comunitari. Inoltre, essi hanno sostenuto di aver esportato unicamente concentrati di wolframite contenenti il 55-56 % di ossido di tungsteno, mentre le miniere comunitarie producono wolframite e scheelite con una percentuale di ossido di tungsteno nettamente superiore.

Dall'inchiesta della Commissione è emerso che le importazioni di questi prodotti effettuate dai due esportatori cinesi durante il periodo di riferimento consistevano in wolframite contenente tra il 72 e il 74 % di ossido di tungsteno. Anche il produttore comunitario produce soltanto concentrati di wolframite, e non di scheelite, contenenti il 75-76 % di ossido di tungsteno. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che le importazioni cinesi e i prodotti comunitari hanno le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati nella Comunità.

(6) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che i prodotti in questione presentano caratteristiche fisiche e tecniche sufficientemente simili, nonché le stesse utilizzazioni finali e gli stessi mercati, e possono quindi essere considerati prodotti simili. Il

Consiglio conferma pertanto la conclusione della Commissione secondo la quale i minerali e i concentrati di tungsteno prodotti nella Comunità sono prodotti simili a tutte le importazioni cinesi di minerali e concentrati di tungsteno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. Dumping

(7) Nel calcolare il valore normale, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese non ha un'economia di mercato e che pertanto, a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88, occorreva determinare il valore normale in rapporto ai prezzi o ai costi di uno o più produttori di un paese ad economia di mercato. Per calcolare il valore normale, pertanto, la Commissione si è basata sul valore costruito del prodotto simile in Australia ed ha giustificato la propria scelta nei considerando 11-13 del regolamento (CEE) n. 761/90.

(8) Gli esportatori cinesi hanno ribadito le obiezioni già formulate alla Commissione da un importatore prima che venissero determinate le risultanze provvisorie [considerando 12 del regolamento (CEE) n. 761/90] riguardo alla scelta di una miniera di scheelite in Australia per determinare il valore normale.

La Commissione, che ha già esaminato attentamente queste argomentazioni, fa notare che gli esportatori cinesi non hanno fornito elementi a riprova delle loro dichiarazioni e non hanno proposto una base alternativa per determinare il valore normale. Il Consiglio conferma pertanto le risultanze provvisorie della Commissione riguardo alla base per il calcolo del valore normale.

(9) La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni riguardo alla determinazione del dumping. Di conseguenza, il Consiglio conferma le risultanze di cui ai considerando 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 761/90.

E. Pregiudizio

(10) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, gli esportatori cinesi hanno addotto principalmente due argomentazioni per contestare le conclusioni preliminari della Commissione, di cui al regolamento (CEE) n. 761/90.

(11) In primo luogo, gli esportatori cinesi hanno sostenuto che il calo della domanda ha avuto sui prezzi e sui volumi delle vendite nella Comunità un'incidenza nettamente superiore a quella delle importazioni cinesi. In secondo luogo, detti esportatori hanno dichiarato che le esportazioni provenienti da altri paesi terzi nella Comunità sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli da essi praticati.

(12) Nel considerando 22 del regolamento (CEE) n. 761/90, la Commissione ha valutato l'incidenza di entrambi i fattori sul mercato comunitario. La diminuzione del consumo di minerali e concentrati di tungsteno nella Comunità ha provocato, dal 1984 al 1988, un calo delle vendite del produttore comunitario. Quest'ultimo ha attuato misure di ristrutturazione riducendo il numero di dipendenti e diminuendo notevolmente i suoi costi unitari di produzione [considerando 20 del regolamento (CEE) n. 761/90]. Così facendo, il produttore comunitario è riuscito a mantenere la sua quota di mercato, che nel 1988 era praticamente identica a quella del 1984, ma ha subito gravi perdite finanziarie in quanto è stato costretto ad allinearsi ai prezzi di vendita delle importazioni cinesi. In realtà, come è detto al considerando 19 del regolamento (CEE) n. 761/90, durante questo periodo gli esportatori cinesi hanno mantenuto i loro prezzi ad un livello tale da vanificare tutte le iniziative prese dal produttore comunitario per adeguarsi alla minore domanda di questo prodotto nella Comunità. Di conseguenza, risulta chiaro che la diminuzione del consumo non ha avuto la stessa incidenza sull'industria comunitaria e sulle importazioni cinesi in dumping, la cui quota di mercato comunitario è passata, tra il 1984 e il 1988, dal 37 % al 47 %.

(13) Per quanto riguarda le importazioni provenienti da altri paesi terzi, la Commissione ha riscontrato che, nel periodo di riferimento, i loro prezzi non sono stati inferiori a quelli delle importazioni cinesi e che tra il 1984 e il 1988 la loro quota di mercato è diminuita, mentre quella detenuta dalle importazioni cinesi è aumentata.

(14) Sebbene il calo della domanda e le importazioni provenienti da altri paesi terzi possano aver contribuito in parte al grave pregiudizio riscontrato, la Commissione ha concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese, considerate separatamente, è grave. Inoltre, l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88 non limita la determinazione del pregiudizio ai casi in cui il dumping costituisce la causa principale (vedi sentenza della Corte in data 5 ottobre 1988, cause riunite n. 277 e n. 300/85, Canon contro Consiglio, pubblicata nella Raccolta 1988, pag. 5731, paragrafo 62).

(15) Di conseguenza, il Consiglio conferma le conclusioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria esposte dalla Commissione nei considerando 18-23 del regolamento (CEE) n. 761/90.

F. Interesse della Comunità

(16) Dato che, dopo l'istituzione dei dazi provvisori, non sono pervenute altre informazioni riguardo all'interesse della Comunità, il Consiglio ha confermato le conclusioni della Commissione di cui al regolamento (CEE) n. 761/90, secondo le quali è nell'interesse della Comunità prendere provvedimenti. G. Dazio definitivo

(17) Il Consiglio conferma la necessità di applicare un dazio ad valorem che, pur rimanendo nettamente inferiore al margine di dumping, corrisponde al prezzo minimo necessario per garantire al produttore comunitario un equo utile sulle vendite.

(18) Dato che le conclusioni della Commissione sulla forma e l'aliquota del dazio antidumping provvisorio sono rimaste invariate rispetto a quelle esposte nel regolamento (CEE) n. 761/90, l'importo del dazio antidumping definitivo dovrebbe essere pari a quello del dazio antidumping provvisorio.

H. Impegni

(19) Due esportatori cinesi, la CNIEC e la Minmetals, hanno offerto impegni di prezzi ritenuti accettabili, in virtù dei quali i prezzi dei prodotti in questione verranno aumentati onde abolire il pregiudizio recato all'industria comunitaria. Detti impegni sono stati accettati, previa consultazione, con decisione 90/478/CEE della Commissione (1).

I. Riscossione del dazio provvisorio

(20) Data l'entità dei margini di dumping stabiliti e la gravità del pregiudizio recato all'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a concorrenza del dazio definitivo. Per gli esportatori i cui impegni sono stati accettati, il dazio provvisorio dovrebbe essere riscosso a concorrenza dei margini di dumping definitivamente stabiliti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio è pari al 42,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice addizionale Taric 8433).

3. Il dazio di cui al paragrafo 2 non si applica ai minerali e ai concentrati di tungsteno esportati nella Comunità dalle seguenti società:

- China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC), (codice addizionale Taric 8432);

- China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), (codice addizionale Taric 8432).

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CEE) n. 761/90 vengono riscossi sino a concorrenza del 42,4 %, fatta eccezione per la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) cui si applica un'aliquota del 37,0 %.

Gli importi depositati in eccedenza rispetto alle summenzionate aliquote del dazio vengono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 3.

(1) Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

Top