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Document 31990R2206

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

OJ L 201, 31.7.1990, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 80 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 80 - 81

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2206/oj

31990R2206

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/90 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1990 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0080


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/90 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, nonché il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (2), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1569/72 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 (6), e del regolamento (CEE) n. 2036/82 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1190/90 (8), il calcolo degli importi differenziali monetari è basato sui tassi di mercato che si riferiscono al tasso centrale di alcuni Stati membri;

considerando che per una maggiore chiarezza delle disposizioni relative al calcolo degli importi differenziali monetari e per tener conto della crescente importanza dell'ecu si ravvisa l'opportunità di ricorrere direttamente all'ecu come base di riferimento per stabilire il tasso di mercato per le monete che non rispettano il margine di fluttuazione del 2,25 % nel quadro del sistema monetario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/72 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), della percentuale che rappresenta la differenza tra:

- il tasso di conversione agricolo, e

- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, rilevata durante un periodo da stabilirsi. »

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, ai tassi di cui al primo comma, lettera a), secondo trattino e lettera b), secondo trattino si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 1677/85 (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 52/90 (**).

(*) Gu n. L 164 del 26. 6. 1985, pag. 6.

(**) GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 22. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue:

1) All'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) secondo trattino i termini « coefficiente di cui all'articolo 6, paragrafo 3 » sono sostituiti dai termini « coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ».

2) Il testo dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a), della percentuale che rappresenta la differenza tra:

- il tasso di conversione agricolo, e

- la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(6) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

(7) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

(8) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 39.

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