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Document 31990R0761

REGOLAMENTO (CEE) N. 761/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari di Hong Kong

OJ L 83, 30.3.1990, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/761/oj

31990R0761

REGOLAMENTO (CEE) N. 761/90 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari di Hong Kong

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 30/03/1990 pag. 0023 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 761/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e che chiude il procedimento relativo alle importazioni degli stessi prodotti originari di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte ai paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel luglio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comité de liaison des industries de métaux non férreux de la Communauté européenne, a nome della Beralt Tin & Wolfram, una società che rappresenta l'intera produzione comunitaria di minerali e concentrati di tungsteno. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese ed esportati da tale paese oppure da Hong Kong ed ha avviato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il riccorrente. La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate, alle quali ha inoltre offerto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di essere intese.

(3) Il produttore comunitario e due importatori indipendenti (che effettuano anche la lavorazione del prodotto) hanno rinviato alla Commissione il questionario debitamente compilato. Le due organizzazioni cinesi responsabili delle esportazioni, la China National Non-Ferrous Metals Import & Export Corporation (CNIEC) e la China National Metals and Minerals Import & Export Corporation (Minmetals) non hanno risposto al questionario della Commissione. Le conclusioni relative alla CNIEC, alla Minmetals e alle altre parti che non hanno risposto al questionario sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili [articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88]. Nel caso in esame sono state utilizzate le fatture ottenute dagli importatori, le statistiche ufficiali della Comunità sulle importazioni e le statistiche fornite dal ricorrente.

(4) Il produttore comunitario e un importatore (che effettua anche la lavorazione del prodotto) hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. La Minmetals ha chiesto ed ottenuto di essere intesa.

(5) La Commissione ha verificato, ove necessario, le informazioni ricevute ai fini delle conclusioni preliminari ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) produttore comunitario:

Beralt Tin & Wolfram Ltd, Londra, Regno Unito;

b) società di importazione/lavorazione nella Comunità:

Hermann C. Starck Berlin GmbH & Co. KG, Duesseldorf, Repubblica federale di Germania;

c) produttore nel paese di riferimento:

North Broken Hill Peko Ltd, King Island, Australia.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1o gennaio 1988 - 31 dicembre 1988.

(7) L'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno a causa della durata della copnsultazione in sede di comitato consultivo.

B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

(8) I minerali di tungsteno si presentano in natura principalmente sotto due forme, la wolframite, contenente tungstato di ferro e manganese e la scheelite, ovvero tungstato di calcio. Secondo il tipo di minerale si usano diversi processi di concentrazione, quali la flottazione, la separazione gravimetrica, chimica o magnetica per ottenere un concentrato con almeno il 65 %-75 % di ossido di tungsteno. Il concentrato di tungsteno è utilizzato nella prima fase di diversi processi di lavorazione per ottenere il tungsteno metallico destinato agli

impieghi finali. In considerazione delle caratteristiche fisiche e tecniche dei prodotti in questione, nonché degli impieghi e dei mercati corrispondenti, la Commissione ha concluso che i prodotti importati dalla Cina sono simili a quelli ottenuti nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. ESPORTAZIONI DA HONG KONG

(9) Nella denuncia si affermava che i minerali e i concentrati di tungsteno venivano esportati da Hong Kong. Tale affermazione era convalidata dalle statistiche comunitarie, dalle quali risultava che nel periodo 1984-1986 erano state effettuate importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno provenienti da Hong Kong. Dato che a Hong Kong non esistono miniere di tungsteno, la Commissione ha concluso che i prodotti in questione erano di origine cinese. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione è tuttavia emerso che, nel fattempo, le autorità cinesi avevano preso i provvedimenti necessari per evitare che i minerali e i concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese continuassero ad essere esportati come se fossero originari di Hong Kong. Anche se alcune spedizioni sono ancora effettuate da Hong Kong, i relativi certificati d'origine attestano che i prodotti sono di origine cinese e pertanto le statische comunitarie non hanno registrato importazioni da Hong Kong tra il 1987 e il 1988. La Commissione ritiene pertanto che la denuncia relativa alle esportazioni originarie di Hong Kong non sia sostenuta dagli elementi di prova disponibili per il periodo di riferimento.

D. DUMPING

(10) Per accertare se le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese fossero oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che il paese in questione non ha un'economia di mercato e pertanto ha basato le sue conclusioni sul valore normale in un paese terzo a economia di mercato. A questo proposito, il ricorrente aveva proposto il valore costruito del prodotto a King Island, in Australia.

(11) Un importatore indipendente, che effettua anche la lavorazione del prodotto in questione, ha obiettato che le transazioni relative ai concentrati di tungsteno si basano sui prezzi indicati nel London Metal Bulletin, une pubblicazione specializzata sui metalli non ferrosi, e ha affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere determinato in base ai prezzi ivi pubblicati, che in linea di massima sono considerati colme un'indicazione attendibile dei prezzi dei concentrati sul mercato libero. La Commissione non ha potuto accogliere la proposta dato che, per le esportazioni provenienti da un paese che non ha un'economia di mercato, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo di mercato o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ritiene inoltre che i prezzi indicati nel London Metal Bulletin siano inferiori ai costi di produzione nei paesi a economia di mercato.

(12) Lo stesso importatore ha inoltre contestato la scelta della miniera australiana, sostenendo che i concentrati in questione provenivano da giacimenti di scheelite, mentre quasi tutti i prodotti cinesi esportati nella Comunità e quelli ottenuti nella Comunità stessa derivano da giacimenti di wolframite.

La Commissione non ha potuto accogliere tale obiezione. In primo luogo i concentrati di tungsteno sono commercializzati in funzione del tenore di ossido di tungsteno, contenuto tanto nella scheelite quanto nella wolframite. In secondo luogo, mentre le differenze tra i prezzi dei concentrati ottenuti dal due principali minerali variano costantemente, i concentrati stessi dal punto di vista delle caratteristiche chimiche sono abbastanza simili per essere intercambiabili ai fini di quasi tutti gli impieghi finali e pertanto i prezzi dei concentrati ottenuti dalla scheelite e dalla wolframite sono strettamente collegati. I costi dell'estrazione e della produzione dei concentrati sono infine del tutto simili, dato che soltanto una piccola percentuale di tali costi dipende dalle caratteristiche fisiche e chimiche dei minerali.

(13) Dall'inchiesta svolta dalla Commissione in Australia, è inoltre emerso che i prezzi di vendita erano inferiori ai costi di produzione dato che, per poter continuare la propria attività commerciale, nel 1988 la miniera ha dovuto vendere a prezzi inferiori al livello necessario per compensare tutti i costi di produzione. Dato che la miniera australiana può essere considerata una delle più efficienti nei paesi produttori ad economia di mercato, la Commissione ha concluso che, ai fini della determinazione provvisoria, è opportuno e equo stabilire il valore normale in base al valore costruito in Australia.

(14) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

(15) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali condizioni di pagamento, costi di trasporto e assicurazione. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

(16) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità. L'entità del margine varia a seconda dell'esportatore, con la seguente media ponderata in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria:

CNIEC: 47,4 %,

Minmetals: 53,2 %.

(17) Per gli esportatori che non si sono espressi durante l'inchiesta preliminare il dumping è stato valutato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito, la Commissione ritiene che i risultati dell'inchiesta costituiscano la base più idonea per determinare il margine di dumping e che si offrirebbe la possibilità di eludere il dazio se si attribuisse agli esportatori in oggetto un margine di dumping inferiore al margine massimo accertato del 53,2 %. Si ritiene pertanto opportuno applicare al suddetto gruppo di esportatori quest'ultimo margine di dumping.

E. PREGIUDIZIO

a) Volume e prezzi delle importazioni

(18) Riguardo al pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping la Commissione ha accertato che le importazioni nella Comunità di minerali e concentrati di tungsteno originari della Cina, che tra il 1984 e il 1986 erano scese da 2 268 t a 477 t di tenore di tungsteno, sono successivamente aumentate a 1 414 t di tenore di tungsteno nel 1988. La corrisponde quota di mercato è scesa dal 37 % al 13 % tra il 1984 e il 1986 ed ha successivamente raggiunto il 47 % nel 1988.

(19) Dall'esame dell'andamento dei prezzi nel periodo 1984-1986 risulta una brusca flessione dei prezzi dei prodotti in questione sul mercato della Comunità. La Repubblica popolare cinese, quale principale produttore mondiale, influisce in modo notevole sui prezzi di vendita. Secondo la Commissione, il calo dei prezzi può essere attribuito in gran parte alla decisione delle autorità cinesi di decentrare le vendite all'esportazione. Numerosi organismi ed enti pubblici a livello nazionale e provinciale hanno pertanto iniziato a commercializzare concentrati di tungsteno per incrementare le entrate in valuta e la forte concorrenza interna tra i fornitori cinesi ha provocato una brusca flessione dei prezzi sul mercato del tungsteno. In tale periodo i prezzi del prodotto cinese erano nettamente inferiori al livello necessario per compensare i costi dei produttori comunitari e numerose miniere europee hanno dovuto interrompere la produzione. Nonostante la relativa ripresa dei prezzi sul mercato della Comunità, in seguito alle disposizioni prese alle autorità cinesi verso la fine del 1986 per centralizzare le vendite del prodotto attraverso la CNIEC e la Minmetals, nel 1987 e nel 1988 i prezzi dei prodotti importati dalla Cina erano ancora nettamente inferiori al livello necessario affinché l'unico produttore comunitario rimasto in attività potesse compensare i propri costi e ottenere un profitto adeguato.

b) Incidenza sull'industria comunitaria

(20) La Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni in dumping in termini di produzione, utilizzazione degli impianti e quote di mercato e ha accertato che rispetto a tali elementi la situazione dell'unico produttore comunitario, che era migliorata tra il 1984 e il 1986, si era successivamente deteriorata e che per pertanto nel 1988 gli indicatori relativi a produzione, sfruttamento degli impianti e quota di mercato erano praticamente identici a quelli del 1984. La Commissione ha tuttavia accertato che a causa delle importazioni in dumping il livello dei prezzi sul mercato comunitario era successivamente basso e che il produttore comunitario ha dovuto allineare i suoi prezzi su quelli degli esportatori cinesi. Nel periodo 1986-1988 il produttore comunitario, per mantenere la propria quota di mercato, ha subito perdite finanziarie rilevanti e ha dovuto ridurre l'occupazione di oltre il 40 %, con la perdita di circa 500 posti di lavoro. Il produttore comunitario non ha potuto evitare tali perdite finanziarie nonostante l'elevata qualità del minerale e la diminuzione dei costi unitari di produzione, che tra il 1984 e il 1988 sono scesi di oltre il 25 %.

c) Causa del pregiudizio

(21) In considerazione dell'andamento del volume delle importazioni in dumping e del rapporto esistente tra i prezzi dei prodotti importati e i prezzi realizzati dall'industria comunitaria (punto 19), la Commissione ha concluso che il pregiudizio subito all'industria comunitaria, principalmente in forma di gravi perdite finanziarie, era dovuto alle conseguenze delle importazioni in dumping dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese.

(22) La Commissione ha esaminato gli eventuali altri fattori che avrebbero potuto provocare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Nel periodo 1984-1988, per il quale è stata effettuata l'inchiesta sul pregiudizio, il consumo di minerali e di concentrati di tungsteno nella Comunità è sensibilmente diminuito a causa dell'effetto della domanda per determinati impieghi finali. Tra il 1984 e il 1988 il calo del consumo ha provocato tanto la diminuzione delle vendite del produttore comunitario quanto una contrazione del volume delle importazioni cinesi. Il produttore comunitario, tuttavia, nel 1988 ha mantenuto la stessa quota di mercato del 1984, mentre nello stesso periodo la quota di mercato comunitario delle importazioni cinesi è passata dal 37 % al 47 %. La Commissione ha inoltre esaminato l'incidenza delle importazioni originarie di altri paesi terzi e ha accertato che tra il 1984 e il 1988 tali importazioni sono costantemente diminuite, passando da 2 428 t a 514 t di tenore di tungsteno, con una perdita di quota di mercato dal 40 % al 17 %. I prezzi di vendita di tali prodotti importati erano conformi a quelli dei prodotti di origine cinese, dato che gli altri fornitori hanno allineato i propri prezzi su quelli degli esportatori cinesi, i quali hanno voluto una funzione guida nella determinazione dei prezzi.

La Commissione ritiene che l'eventuale incidenza di tali fattori potrebbe giustificare soltanto una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d) Conclusione

(23) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che il volume delle importazioni in dumping dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese e i prezzi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità, considerati isolatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

a) Considerazioni generali

(24) Le misure antidumping hanno lo scopo di eliminare le pratiche di dumping che causano pregiudizio all'industria comunitaria per ristabilire sul mercato comunitario una situazione di concorrenza aperta e leale, che rappresenta una condizione essenziale per l'interesse della Comunità nel suo complesso.

La Commissione, pur riconoscendo che l'imposizione di misure antidumping potrebbe incidere sul livello dei prezzi degli esportatori cinesi interessati e che pertanto potrebbe ridurre la competitività relativa dei loro prodotti, non prevede che la concorrenza tra le società che vendono minerali e concentrati di tungsteno nella Comunità possa ridursi sensibilmente, dato che, oltre all'unico produttore comunitario, altri paesi esportatori forniscono il prodotto in questione sul mercato della CEE. L'unica conseguenza in termini di concorrenza sul mercato comunitario sarà l'eliminazione dei vantaggi sleali ottenuti dagli esportatori cinesi con le pratiche di dumping.

(25) La Commissione ha inoltre esaminato gli effetti delle misure antidumping relative ai minerali e ai concentrati di tungsteno importati dalla Repubblica popolare cinese rispetto agli interessi specifici dell'industria comunitaria e delle altre parti interessate, comprese le società che effettuano la lavorazione dei prodotti.

b) Interessi dell'industria comunitaria

(26) Nel 1985 undici miniere (due in Francia, due in Spagna e sette in Portogallo) producevano minerali e concentrati di tungsteno nella Comunità e le vendite dei produttori comunitari sul mercato della CEE nel 1985 e nel 1986 rappresentavano una quota di mercato pari rispettivamente a 25 % e al 50 %. Dieci miniere sono state chiuse a causa delle importazioni cinesi a prezzi eccessivamente bassi. Attualmente è rimasta in funzione soltanto una miniera in Portogallo, che tuttavia opera in perdita nonostante la sensibile diminuzione delle spese d'esercizio e l'eliminazione di circa 500 posti di lavoro. La quota di mercato comunitario dell'unico produttore ancora in attività nel 1988 non superava il 6,5 %. Tale situazione è dovuta al pregiudizio subito dall'industria di estrazione del tungsteno negli ultimi cinque anni a causa delle importazioni dei prodotti di origine cinese.

In mancanza di misure di difesa contro il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping originarie della Cina sarebbe in pericolo la sopravvivenza dell'unico produttore comunitario e la Comunità dovrebbe dipendere interamente dai fornitori esterni di concentrati di tungsteno.

(27) Un importatore ha sostenuto che l'unico produttore comunitario potrebbe difficilmente soddisfare l'intera domanda comunitaria se le forniture originarie della Repubblica cinese dovessero diminuire. Dagli elementi di cui dispone la Commissione risulta tuttavia che l'industria della Comunità è in grado di soddisfare un eventuale aumento della domanda in seguito al ripristino di normali condizioni di concorrenza. La miniera europea ancora in attività dispone di sufficienti capacità di produzione, senza contare che una parte delle vendite all'esportazione potrebbe essere destinata al mercato interno in sostituzione delle importazioni dalla Cina.

c) Interesse di altre parti

(28) Un importatore che effettua anche la lavorazione del prodotto ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di minerali e di concentrati di tungsteno originari della Cina provocherebbe l'aumento dei costi dell'industria dei prodotti intermedi, principalmente per quanto riguarda il parawolframato di ammonio, e che tale incremento pregiudicherebbe la capacità concorrenziale dell'industria in questione rispetto ai produttori e alle società dei paesi terzi che esportano i prodotti intermedi del tungsteno nella Comunità e che potranno continuare ad acquistare i minerali e i concentrati cinesi a basso prezzo.

Tale argomentazione, che a breve termine potrebbe essere valida per l'industria di lavorazione, non può giustificare la totale eliminazione dell'industria che produce minerali e concentrati di tungsteno nella Comunità, dove è minacciata la sopravvivenza dell'unico produttore ancora in attività. L'industria comunitaria di lavorazione non può inoltre continuare beneficiare di vantaggi in termini di prezzo derivanti da pratiche di concorrenza sleale, senza contare che non sussiste alcuna garanzia in merito all'opportunità di continuare a beneficiare di prezzi di dumping, dato che, qualora la produzione comunitaria dovesse cessare, gli esportatori cinesi si troverebbero in posizione di assoluto predominio, con tutte le possibili conseguenze negative sulla fornitura di minerali e concentrati di tungsteno nella Comunità. La Commissione ritiene che i limitati svantaggi di eventuali incrementi dei prezzi per l'industria comunitaria di lavorazione siano compensati dai vantaggi a medio e a lungo termine derivanti dalla difesa dell'industria comunitaria nei confronti di pratiche commerciali sleali e dal mantenimento di una fonte di approvvigionamento interna per l'industria produttrice dei prodotti intermedi del tungsteno.

(29) Per quanto riguarda altre eventuali parti interessate, quali gli utilizzatori finali dei prodotti lavorati, principalmente carburi di tungsteno e metalli duri, le misure proposte dovrebbero avere un'incidenza limitata sui prezzi di vendita dei prodotti finiti. Secondo la Commissione, inoltre, i vantaggi in termini di prezzo di cui hanno precedentemente beneficiato gli utilizzatori finali derivavano da pratiche commerciali sleali e pertanto non sono più giustificati.

d) Conclusioni

(30) Dopo aver preso in considerazione le argomentazioni delle parti interessate e l'interesse generale della Comunità e tenendo conto delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria in un settore di grande rilevanza economica e strategica, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure opportune. Per evitare un ulteriore pregiudizio nel corso della procedura appare opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio.

G. ALIQUOTA DEL DAZIO

(31) Vista l'entità del pregiudizio provocato, l'aliquota del dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il dazio dovrebbe essere sufficientemente elevato per permettere al produttore comunitario di coprire tutti i costi di produzione e di realizzare un profitto adeguato. In considerazione del capitale investito dal produttore comunitario, del normale tasso di redditività e del rischio inerente ai progetti minerari, la Commissione ha ritenuto adeguato ed equo un margine di utile del 15 %.

(32) Il livello del pregiudizio da eliminare è stato determinato nella differenza tra i costi di produzione, più il margine di utile ritenuto equo, e i prezzi franco frontiera comunitaria. La Commissione ritiene che, per salvaguardare l'efficacia delle misure di difesa e per agevolare le operazioni di sdoganamento, il dazio antidumping provvisorio debba essere istituito in forma di dazio ad valorem.

H. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(33) Riguarda alle importazioni originarie di Hong Kong, alla luce delle conclusioni di cui al punto 9, la Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il procedimento senza adottare misure di difesa. Il ricorrente è stato informato dei fatti e delle considerazioni principali alla base di tale decisione e non ha formulato obiezioni. Il comitato consultivo non ha espresso obiezioni.

I. TERMINE

(34) In seguito all'istituzione del dazio provvisorio è opportuno fissare un termine entro il quale le parti direttamente interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio corrisponde al 42,4 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato (codice Taric 8433), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 venduti all'esportazione nella Comunità dalla seguente organizzazione, alle quali si applica l'aliquota del dazio sottoindicata:

1.2 // - China National Non-Ferrous Metals Import & Export Corporation (CNIEC) (codice Taric 8433). // 37,0 %

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito cauzionale pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari di Hong Kong.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltate.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di questo periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 2 del 4. 1. 1989, pag. 5.

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