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Document 31989L0463

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all' autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (89/463/CEE)

OJ L 226, 3.8.1989, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/463/oj

31989L0463

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all' autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (89/463/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0014 - 0015


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 recante modifica della direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri (89/463/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la direttiva 83/416/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 86/216/CEE (4), stabilisce un programma comunitario per l'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali tra Stati membri;

considerando che ciò rappresenta un rilevante passo verso la realizzazione del mercato interno;

considerando che il sistema istituito dalla direttiva precitata ha carattere sperimentale e che l'articolo 13 della stessa prevede quindi che il Consiglio esamini lo stato di attuazione della direttiva anteriormente al 1g luglio 1986, sulla scorta di relazioni presentate dalla Commissione;

considerando che l'esperienza ha mostrato che soltanto un numero esiguo di servizi è stato autorizzato in conformità delle disposizioni della direttiva precitata e che sarebbe quindi auspicabile dare ai vettori aerei maggiori possibilità di sviluppare i mercati, contribuendo così all'evoluzione della rete intracomunitaria;

considerando che norme comuni devono promuovere lo sviluppo di servizi diretti, piuttosto che indiretti, tra le varie regioni della Comunità;

considerando che un servizio diretto tra due aeroporti non dovrebbe essere rifiutato, se esiste un servizio aereo tra due aeroporti vicini;

considerando che il traffico potenziale di alcuni aeroporti regionali è esiguo, ma che da tali aeroporti sono possibili servizi validi sotto il profilo finanziario, se combinati con servizi a destinazione di altri aeroporti regionali della Comunità, con conseguenti risparmi di energia e di costi;

considerando che il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno concordato a Londra, il 2 dicembre 1987, in una dichiarazione comune dei ministri degli esteri dei due Stati membri un regime che rafforza la cooperazione quanto all'utilizzazione dell'aeroporto di Gibilterra e che tale regime non è ancora entrato in applicazione;

considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 83/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 83/416/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle procedure di autorizzazione dei servizi aerei regolari interregionali per lo sviluppo del traffico aereo intercomunitario, per il trasporto

- di passeggeri o

- di passeggeri insieme con posta e/o merci,

per viaggi che abbiano origine e termine nel territorio europeo degli Stati membri e che siano effettuati tra due aeroporti situati nella Comunità, delle categorie 2 e 2,2 e 3 o 3 e 3 aperti al traffico regolare internazionale. La classificazione degli aeroporti figura nell'allegato A.

2. Nonostante l'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 87/602/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri (5), l'articolo 2, lettera b) e gli articoli 3 e 4 di detta decisione si applicano ai servizi autorizzati conformemente alla presente direttiva ed effettuati mediante aeromobili con capacità superiore a 70 posti.

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 19.»

2) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma è soppresso.

3) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) è soppresso.

4) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 13

Il Consiglio delibera in merito alla revisione della presente direttiva entro il 30 giugno 1990, sulla base di una proposta che la Commissione presenterà entro il 1g novembre 1989.»

Articolo 2 1. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

2. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà messo in applicazione il regime contenuto nella dichiarazione comune dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. In tale momento i governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito.

Articolo 3 1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per modificare le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, al fine di renderle conformi alla presente direttiva entro il 1g novembre 1989.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in esecuzione della presente direttiva.

Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) GU n. C 13 del 18. 1. 1988, pag. 183.

(2) GU n. C 105 del 21. 4. 1987, pag. 4.

(3) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19.

(4) GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 47.

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