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Document 31988L0407

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

OJ L 194, 22.7.1988, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 15 - 28
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 15 - 28
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 106 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 276 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 276 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 41 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/407/oj

31988L0407

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 22/07/1988 pag. 0010 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0015


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (88/407/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nella direttiva 64/432/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), figurano disposizioni sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; che la direttiva 72/462/CEE (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 contiene peraltro disposizioni sui problemi di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, provenienti dai paesi terzi;

considerando che le disposizioni precitate hanno permesso di assicurare che il paese di provenienza garantisca il rispetto dei criteri di polizia sanitaria per quanto riguarda gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di animali delle specie bovina e suina, il che permette di scartare quasi del tutto i rischi di propagazione delle malattie degli animali; che esiste tuttavia un certo rischio di propagazione di queste malattie nel caso di scambi di sperma;

considerando che, nell'ambito della politica comunitaria di armonizzazione delle disposizioni nazionali di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali e dei loro prodotti, è oramai necessario istituire un regime armonizzato per gli scambi intracomunitari e le importazioni nella Comunità di sperma di bovini;

considerando che per gli scambi intracomunitari di sperma, lo Stato membro in cui lo sperma è raccolto deve aver l'obbligo di garantire che lo sperma sia raccolto e trattato in centri di raccolta riconosciuti e controllati, che esso provenga da animali il cui stato sanitario sia tale da scartare i rischi di propagazione delle malattie degli animali, che esso sia raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato secondo norme che permettano di preservarne lo stato sanitario e che sia scortato da un certificato sanitario durante l'inoltro nel paese destinatario per assicurare il rispetto di queste garanzie;

considerando che le diverse politiche seguite in seno alla Comunità in materia di vaccinazione contro talune malattie giustificano il mantenimento di deroghe, limitate nel tempo, le quali autorizzano gli Stati membri ad esigere, per quanto riguarda talune malattie una protezione supplementare contro dette malattie;

considerando che per l'importazione nella Comunità di sperma proveniente da paesi terzi occorre stabilire un elenco di paesi terzi in base a norme sanitarie; che senza pregiudizio dell'esistenza di questo elenco gli Stati membri dovrebbero autorizzare l'importazione di sperma solo quando esso provenga da centri di raccolta che rispettino talune norme e che siano ufficialmente controllati; che occorre inoltre fissare, in funzione delle circostanze, norme specifiche di polizia sanitaria applicabili ai paesi figuranti nell'elenco; che si può procedere a controlli in loco per verificare il rispetto di queste norme;

considerando che occorre prevedere una procedura per risolvere le eventuali controversie tra gli Stati membri in merito alla fondatezza del riconoscimento di un centro raccolta;

considerando che gli Stati membri possono rifiutare una partita di sperma qualora si sia constatato che non soddisfa le disposizioni della presente direttiva; che detto sperma deve poter essere rispedito se non sussistono motivi di polizia sanitaria che si oppongano a detta rispedizione e se lo speditore o il suo mandatario lo richiedano; che inoltre occorre dare a questi ultimi la possibilità di conoscere i motivi che hanno giustificato un divieto o una restrizione e di ottenere il parere di un esperto;

considerando che per prevenire la trasmissione di talune malattie contagiose occorre procedere ad un controllo d'importazione non appena una partita di sperma giunga sul territorio della Comunità, tranne nei casi in cui si tratti di un transito esterno;

considerando che dopo questo controllo, nel caso di un transito interno, si devono definire le misure che devono essere prese dagli Stati membri;

considerando che occorre permettere che uno Stato membro prenda misure di urgenza qualora si manifestino malattie contagiose in un altro Stato membro o in un paese terzo; che occorre che i pericoli insiti in tali malattie e le misure di difesa da esse rese necessarie siano valutati nello stesso modo in tutta la Comunità; che a questo fine occorre istituire, in seno al comitato veterinario permanente, una procedura comunitaria d'urgenza per prendere le misure necessarie;

considerando che occorre incaricare la Commissione di prendere talune misure di applicazione della presente direttiva; che a questo fine occorre prevedere una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando infine che la presente direttiva non riguarda gli scambi di sperma prodotto prima della data in cui gli Stati membri dovranno conformarsi a detto atto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE ed all'articolo 2 della direttiva 72/462/CEE.

Inoltre, si intende per a) "sperma" il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato o diluito;

b) "centro di raccolta dello sperma" uno stabilimento ufficialmente riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

c) "veterinario ufficiale" il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro o del paese terzo;

d) "veterinario responsabile di un centro" il veterinario responsabile del rispetto quotidiano nel centro delle esigenze prescritte dalla presente direttiva;

e) "partita" una quantità di sperma coperta dallo stesso certificato;

f) "paese di raccolta" lo Stato membro o il paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito in uno Stato membro;

g) "laboratorio riconosciuto" un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo, designato dalla competente autorità veterinaria per effettuare gli esami prescritti dalla presente direttiva.

h) "raccolta" un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

CAPITOLO II Scambi intracomunitari Articolo 3

Ogni Stato membro vigila a che venga spedito dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro soltanto sperma che soddisfi le condizioni generali seguenti:

a) essere stato raccolto e trattato, in vista della fecondazione artificiale, presso un centro di raccolta riconosciuto, dal punto di vista sanitario, ai fini degli scambi intracomunitari in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;

b) provenire da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato B;

c) essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità delle disposizioni degli allegati A e C;

d) essere scortato, durante il trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario conforme all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano, fino al 31 dicembre 1992, l'ammissione di sperma di tori che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva o che presentano un risultato positivo in seguito a vaccinazione effettuata conformemente alla presente direttiva.

Fino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono autorizzare l'ammissione di sperma di tori che presentano un risultato positivo alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso ogni partita deve subire un esame di inoculazione in un animale vivo e/o una prova di isolamento del virus. Questo requisito non è richiesto per lo sperma di animali che, anteriormente a una prima vaccinazione nel centro di inseminazione, sono risultati negativi alle prove di cui al primo comma.

Questi esami possono essere effettuati, in base ad accordo bilaterale, nel paese di raccolta o nel paese destinatario.

Anteriormente al 1g gennaio 1992 il Consiglio riesamina il presente paragrafo in base ad una relazione della Commissione accompagnata da eventuali proposte.

2. Gli Stati membri in cui tutti i centri comprendono solo animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA sono autorizzati a rifiutare l'introduzione nel loro territorio di sperma provenienti da centri che non hanno lo stesso regime.

Secondo la procedura di cui all'articolo 19 si può decidere di estendere a una parte del territorio di uno Stato membro il beneficio delle disposizioni precitate nella misura in cui tutti i centri di questa parte di territorio contengano unicamente animali risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA.

3. Senza pregiudizio delle altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri che non praticano la vaccinazione contro l'afta epizootica non possono opporsi all'ammissione di sperma di animali vaccinati conformemente alla presente direttiva.

In questo caso, il 10 % al massimo dello sperma di ogni raccolta destinata agli scambi (con un minimo di 5 lamelle) può essere sottoposto ad una prova di isolamento del virus per la ricerca della febbre epizootica presso un laboratorio dello Stato membro destinatario o presso un laboratorio da esso designato. L'ammissione dello sperma può essere rifiutata se il risultato delle prove è positivo.

Articolo 5

1. Lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro di raccolta dello sperma vigila a che il riconoscimento di cui all'articolo 3, lettera a), venga concesso soltanto se sono rispettate le disposizioni di cui all'allegato A e se il centro di raccolta dello sperma è in grado di rispettare le altre disposizioni della presente direttiva.

Lo Stato membro provvede altresì a che un veterinario ufficiale controlli il rispetto di tali disposizioni e revochi il riconoscimento quando una o più di esse non sono più rispettate.

2. Tutti i centri di raccolta dello sperma riconosciuti sono iscritti in un elenco e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta dello sperma nonché i relativi numeri di riconoscimento veterinario e notifica loro l'eventuale revoca del riconoscimento.

Se uno Stato membro ritiene che le disposizioni che disciplinano il riconoscimento non sono o non sono più rispettate in un centro di raccolta dello sperma situato in un altro Stato membro, esso ne informa l'autorità competente di tale Stato. Quest'ultima prende allora tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro le decisioni adottate ed i motivi che le hanno originate.

Se il primo Stato membro teme che non siano state prese le misure necessarie o che quelle prese siano insufficienti, esso ne informa la Commissione che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. In base a questo parere, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 19, a vietare provvisoriamente l'ammissione dello sperma proveniente da tale centro.

La predetta autorizzazione può essere revocata secondo la procedura di cui all'articolo 19, alla luce di un nuovo parere reso da uno o più esperti veterinari.

Gli esperti veterinari devono essere cittadini di uno Stato membro, diverso da quelli coinvolti nella controversia.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 6

1. Gli Stati membri subordinano l'ammissione di sperma alla presentazione di un certificato sanitario rilasciato conformemente all'allegato D, da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta.

Detto certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in una di quelle dello Stato membro destinatario;

b) nell'esemplare originale, scortare la partita fino a destinazione;

c) essere previsto per un solo destinatario.

2. a) Lo Stato membro destinatario può vietare l'ammissione di partite, qualora risulti dal controllo dei documenti che non è stato osservato l'articolo 3.

b) Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni.

c) Le decisioni prese in virtù delle lettere a) o b) devono autorizzare la rispedizione, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, purché non vi si oppongano considerazioni di polizia sanitaria.

3. Se l'ammissione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e lo Stato membro di raccolta non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma.

4. Le decisioni prese dall'autorità veterinaria competente in virtù dei paragrafi 2 e 3 ed i motivi che le hanno originate devono essere comunicati allo speditore o al suo mandatario.

Articolo 7

1. La presente direttiva non pregiudica i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni prese dall'autorità competente conformemente alla presente direttiva.

Ove ne sia fatta richiesta, tali decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente per iscritto allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi. Le decisioni suddette devono altresì essere comunicate all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza.

2. Ogni Stato membro accorda agli speditori le cui partite di sperma siano state oggetto delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il diritto di ottenere, prima che l'autorità competente prenda altre misure, il parere di un esperto veterinario, per determinare se l'articolo 6, paragrafo 2 sia stato rispettato.

L'esperto veterinario deve essere cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di raccolta o dallo Stato membro destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione stabilisce l'elenco degli esperti veterinari che possono essere incaricati di elaborare tali pareri. Le modalità generali d'applicazione del presente articolo ed in particolare la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

CAPITOLO III Importazioni in provenienza dai paesi terzi Articolo 8

1. Uno Stato membro può autorizzare unicamente l'importazione di sperma di animali della specie bovina prove- niente dai paesi terzi che figurano in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 19. L'elenco può essere completato o modificato secondo le procedure di cui all'articolo 18.

2. Per decidere se un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare:

a) dello stato sanitario del bestiame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici nel paese terzo, specialmente per quanto riguarda le malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria ambientale di tale paese, capaci di compromettere la salute del bestiame degli Stati membri;

b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite da tale paese in merito alla presenza nel suo territorio di malattie contagiose degli animali, specialmente quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

c) della normativa di tale paese in merito alla profilassi e alla lotta contro le malattie degli animali;

d) della struttura dei servizi veterinari di tale paese e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

e) dell'organizzazione e dell'applicazione delle misure profilattiche e di lotta contro le malattie contagiose degli animali;

f) delle garanzie che il paese terzo può offrire per quanto riguarda il rispetto della presente direttiva.

3. L'elenco previsto al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

1. Secondo la procedura dell'articolo 19, è elaborato un elenco di centri di raccolta dello sperma in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma originario di paesi terzi. Tale elenco può essere completato o modificato secondo la stessa procedura.

2. Per decidere se un centro di raccolta dello sperma situato in un paese terzo possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto in particolare del controllo veterinario esercitato in detto paese terzo in merito alle modalità di produzione dello sperma, dei poteri di cui dispongono i suoi servizi veterinari e della sorveglianza a cui sono sottoposti i suoi centri di raccolta dello sperma.

3. L'iscrizione di un centro di raccolta dello sperma nell'elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 può aver luogo soltanto se esso:

a) è situato in uno dei paesi figuranti nell'elenco di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

b) soddisfa le esigenze dell'allegato A, capitoli I e II;

c) è stato ufficialmente riconosciuto per le esportazioni verso la Comunità dai servizi veterinari del paese terzo interessato;

d) si trova sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro nel paese terzo in questione;

e) è sottoposto a ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, da parte di un veterinario ufficiale del paese terzo interessato.

Articolo 10

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un paese terzo figurante nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 e il paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma proveniente da un paese terzo che figura nell'elenco, soltanto a condizione che detto sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate secondo la procedura dell'articolo 18 per le importazioni di sperma da tale paese.

Ai fini dell'adozione delle norme di cui al primo comma devono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

a) la situazione sanitaria della zona circostante il centro di raccolta dello sperma, con riferimento speciale alle malattie figuranti nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

b) lo stato sanitario di tutti gli animali nel centro di raccolta dello sperma;

c) lo stato sanitario dell'animale donatore e le prescrizioni relative agli esami;

d) le prescrizioni relative agli esami cui deve essere sottoposto lo sperma.

3. Per quanto riguarda la fissazione delle condizioni di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 2, per la tubercolosi e la brucellosi, si applicano, come base di riferimento, le norme fissate dalle disposizioni dell'allegato A della direttiva 64/432/CEE. Può essere deciso caso per caso, secondo la procedura di cui all'articolo 18, di derogare a tali disposizioni quando il paese terzo interessato offra garanzie sanitarie simili; in tal caso vengono stabilite, secondo la stessa procedura, condizioni sanitarie almeno equivalenti a quelle del suddetto allegato A per consentire l'introduzione di tali animali nei centri di raccolta.

4. L'articolo 4 si applica per analogia.

Articolo 11

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dello sperma soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo di raccolta.

Il certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro ove si effettua il controllo all'importazione previsto all'articolo 12;

b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

c) consistere di un solo foglio;

d) essere previsto per un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 19.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato membro vigila affinché ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunità sia sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale e vieta l'introduzione di tale sperma nella Comunità qualora risulti dal controllo effettuato quando la partita giunge che:

- lo sperma non proviene dal territorio di un paese terzo figurante nell'elenco stabilito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;

- lo sperma non proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

- lo sperma proviene da un territorio di un paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2;

- il certificato sanitario che scorta lo sperma non è conforme alle condizioni che sono previste all'articolo 11 e che sono fissate in applicazione dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunità e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio.

Esso è tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunità.

2. Lo Stato membro destinatario può prendere le misure necessarie, ivi compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni.

3. Se l'introduzione dello sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 e se il paese terzo esportatore non autorizza entro 30 giorni la rispedizione, l'autorità sanitaria competente dello Stato membro destinatario può ordinare la distruzione dello sperma stesso.

Articolo 13

Ogni partita di sperma la cui introduzione nella Comunità sia stata autorizzata da uno Stato membro in base al controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, quando è inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro deve essere scortata dal certificato originale o da una copia autenticata dello stesso, debitamente firmati dall'autorità competente responsabile del controllo effettuato a norma dell'articolo 12.

Articolo 14

Se sono decise misure di distruzione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, le relative spese sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato.

CAPITOLO IV Misure di salvaguardia e di controllo Articolo 15

1. Uno Stato membro può prendere le misure seguenti, qualora vi sia pericolo di propagazione di una malattia degli animali in seguito all'introduzione nel suo territorio di sperma proveniente da un altro Stato membro:

a) se si manifesta una malattia epizootica nel territorio dell'altro Stato membro, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma proveniente dalle zone di detto territorio nelle quali la malattia si sia manifestata;

b) se una malattia epizootica assume carattere estensivo, o in caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali, vietare o limitare temporaneamente l'introduzione di sperma dall'intero territorio dell'altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla comparsa nel proprio territorio di ogni malattia di cui al primo comma e alle misure di lotta adottate. Esso li avverte anche immediatamente della scomparsa della malattia.

2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 10, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di essere propagata dallo sperma o di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo, o qualora lo giustifichino considerazioni di polizia sanitaria, lo Stato membro destinatario vieta l'importazione dello sperma sia che si tratti di importazione diretta o di importazione indiretta tramite un altro Stato membro, e che lo sperma provenga da questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

3. Le misure prese dagli Stati membri sulla base dei paragrafi 1 e 2 e la relativa abrogazione devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con l'indicazione dei motivi che giustificano dette misure.

Secondo la procedura prevista all'articolo 18, si quò decidere di abrogare o modificare tali misure, in particolare per assicurarne il coordinamento con quelle prese dagli altri Stati membri.

4. Se si verifica la situazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e se si rivela necessario che anche altri Stati membri applichino le misure prese a norma di detti paragrafi ed eventualmente modificate conformemente al paragrafo 3, le necessarie misure sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 18.

5. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 16

1. Esperti veterinari della Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, a controlli in loco là dove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva.

Il paese di raccolta nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento del loro compito. La Commissione informa il paese di raccolta interessato sui risultati dei controlli effettuati.

Il paese di raccolta interessato prende le misure eventualmente necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo. Qualora il paese di raccolta non prenda dette misure, la Commissione, previo esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente, può fare ricorso all'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma ed all'articolo 9, paragrafo 1.

2. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, primo comma, sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 19.

CAPITOLO V Disposizioni finali Articolo 17

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica gli allegati della presente direttiva, in particolare per adeguarli all'evoluzione tecnologica.

Articolo 18

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito nella decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato "comitato", viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine di due giorni. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 19

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti.

4. La Commissione adotta le misure progettate e le mette immediatamente in applicazione se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di 15 giorni a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatemente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 20

1. La presente direttiva non è applicabile allo sperma raccolto e trattato in uno Stato membro anteriormente al 1g gennaio 1990.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri non applicano alle importazioni di sperma dai paesi terzi condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

Articolo 21

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1g gennaio 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1988.

Per il Consiglio Il Presidente I. KIECHLE

(1) GU n. C 267 del 6. 10. 1983, pag. 5. (2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 11. (3) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 6. (4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

ALLEGATO A CAPITOLO I CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta dello sperma devono:

a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile di un centro,

b) disporre almeno di:

iii) opportuni locali di stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento;

iii) impianti per la raccolta dello sperma, comprendenti un locale separato per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;

iii) un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

iv) un locale di immagazzinamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

c) essere costruiti od isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;

f) essere progettati in modo che i locali di stabulazione degli animali siano materialmente separati dai locali di trattamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di immagazzinamento dello sperma.

CAPITOLO II CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA DEI CENTRI DI RACCOLTA DELLO SPERMA I centri di raccolta devono:

a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui deve essere raccolto lo sperma: tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie il cui sperma deve essere raccolto e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento, con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza, alla data di nascita ed all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate e contenente dati provenienti dal fascicolo sullo stato di malattia o di salute di ciascun animale;

c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale, nel corso delle quali saranno controllate continuamente le condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

d) beneficiare di una sorveglianza che impedisca l'accesso delle persone non autorizzate. Devono inoltre essere autorizzate le visite secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

e) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;

f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

ivi) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con alcun altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può "comunque essere trattato presso un centro riconosciuto, a condizione che:

- detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii), iii), e v);

- il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso;

- questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, entrare in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari,

- questo sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un marchio distinto rispetto a quello previsto dal punto vii);

vii) la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

iiii) ogni parte di apparecchiatura che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettata prima dell'impiego;

iiv) i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma - compresi additivi o un diluente - siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;

iiv) i recipienti destinati all'immagazzinamento e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento;

ivi) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

vii) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore e il nome del centro, eventualmente mediante codice. Le caratteristiche ed il modello di questo marchio saranno stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 19.

ALLEGATO B CAPITOLO I CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni fuori dalle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui non si trovano animali a zoccolo fesso dello stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti prima dell'isolamento di cui alla lettera a) da mandrie:

ii) ufficialmente indenni da tubercolosi;

ii) ufficialmente indenni da brucellosi o indenni da brucellosi.

Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di stato inferiore;

c) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica o essere nati da una vacca che sia stata sottoposta, con risultato negativo, a un test sierologico per la ricerca della leucosi bovina enzootica, al massimo trenta giorni prima dell'ammissione dell'animale nel centro.

Se questa esigenza non può essere soddisfatta, lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capitolo II, paragrafo 1, punto iii).

d) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, alle prove seguenti:

iii) intradermotubercolinizzazione secondo la procedura descritta nell'allegato B della direttiva 64/432/CEE;

iii) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e, nel caso di aziende indenni da brucellosi, una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT);

iii) ricerca sierologica della leucosi bovina enzootica, secondo la procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE;

iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva;

iv) prova di isolamento del virus (ricerca per fluorescenza degli anticorpi o prova immunoperossidasi) per la diarrea virale dei bovini. Nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi la prova dovrà essere rinviata sino a quell'età;

L'autorità competente può permettere che i controlli di cui alla lettera d) siano effettuati nel luogo di isolamento purché i risultati siano conosciuti prima dell'inizio del periodo di isolamento di trenta giorni previsto alla lettera e);

e) essere stati sottoposti durante l'isolamento di almeno trenta giorni di cui alla lettera a) con risultati negativi alle prove seguenti:

iii) sieroagglutinazione secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml e una reazione di fissazione del complemento con un risultato inferiore a 20 unità CEE per ml (20 unità ICFT) nel caso di un animale non proveniente da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi;

iii) ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;

iii) prova microscopica e colturale per la ricerca di "Trichomonas foetus" su un campione di liquido di lavaggio vaginale o di materiale prepuziale; nel caso di femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale;

iv) sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva/della vulvovaginite pustolosa infettiva e aver subito un trattamento contro la leptospirosi, con due iniezioni di streptomicina a un intervallo di 14 giorni (a 25 mg per chilo di peso vivo).

Se qualcuna delle prove di cui sopra risulta positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente al presente allegato.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

a) essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;

b) essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;

c) essere indenni, almeno da 30 giorni, da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE.

5. A condizione che le esigenze del paragrafo 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi vengano effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II, gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto, che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali a zoccolo fesso di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettata la direttiva 64/432/CEE.

CAPITOLO II ESAMI E TRATTAMENTO DI ROUTINE DA APPLICARE A TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA 1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno alle prove o ai trattamenti seguenti:

iii) intradermotubercolinizzazione per la tubercolosi, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo;

iii) prova di sieroagglutinazione per la brucellosi, effettuata in conformità della procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, con risultato inferiore a 30 unità internazionali di agglutinazione per ml;

iii) ricerca sierologica per la leucosi bovina epizootica, effettuata conformemente alla procedura dell'allegato G della direttiva 64/432/CEE, con esito negativo;

iv) per la rinotracheite bovina infettiva o la vulvovaginite pustolosa infettiva, prova di sieroneutralizzazione o un test ELISA con esito negativo. Tuttavia fino al 31 dicembre 1992 può essere praticata la vaccinazione contro le malattie precitate su tori sieronegativi con una dose di vaccino vivo sensibile alla temperatura somministrato per via intranasale o con due dosi di vaccino inattivo separate l'una dall'altra da un intervallo di non meno di 3 e non più di 4 settimane; in seguito la vaccinazione deve essere ripetuta a intervalli di non oltre 6 mesi;

iv) oppure ricerca per immunofluorescenza degli anticorpi o prova colturale per il "Campylobacter foetus" su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale; nel caso delle femmine, prova di agglutinazione sul muco vaginale.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Se una prova tra quelle elencate al punto 1 risulta positiva, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari.

Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari sinché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO C CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA RACCOLTO PRESSO CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA E DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI 1.

Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b) ii) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica o ii) appartengano a un centro in cui tutti gli animali siano stati completamente protetti contro i tipi A,

O e C;

- sia che si tratti di animali che prima dell'ingresso nel centro non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica e che abbiano quindi dovuto ricevere 2 dosi di vaccino inattivo approvato e controllato dall'autorità competente dello Stato membro esportatore con un intervallo di non meno di 6 settimane e non più di 8 mesi,

- sia che si tratti di animali che prima della loro ammissione nel centro siano stati vaccinati in almeno 3 occasioni a intervalli di non più di 1 anno.

Ove sia praticata la vaccinazione tutti gli animali ricevono vaccinazioni ripetute a intervalli di non più di 12 mesi;

c) che non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta;

d) che immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno 30 giorni;

e) che non vengano ammessi alla monta naturale;

f) che si trovino presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a 30 giorni dopo la raccolta e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

g) che abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma, che siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denunzia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE nel periodo compreso fra 30 giorni prima della raccolta e 30 giorni dopo la raccolta.

2.

Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo:

non meno di: 500 ui per ml streptomicina,

500 ui per ml penicillina,

150 mg per ml lincomicina,

300 mg per ml spectinomicina.

È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5g C per non meno di 45 minuti.

3.

Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

ii) essere immagazzinato in condizioni riconosciute, per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione;

ii) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti, disinfettati e sterilizzati prima dell'impiego e opportunamente sigillati prima della loro uscita dal locale di immagazzinamento riconosciuto.

ALLEGATO D CERTIFICATO SANITARIO N. .

Paese di raccolte: .

Autorità competente: .

Autorità locale competente: .

III. Identificazione dello sperma .

III.

Numero di dosi Data/date di raccolta Identificazione dell'animale donatore Razza Data di nascita

III. Origine dello sperma Indirizzo del centro/dei centri di raccolta dello sperma .

.

.

Numero di riconoscimento del centro/dei centri di raccolta dello sperma .

.

III. Destinazione dello sperma III. Lo sperma sarà spedito da Lo sperma sarà spedito da .

(località di carico) III. Lo sperma sarà spedito da a .

a .

(paese e luogo di destinazione) III. mediante:

mediante .

(mezzo di trasporto) Nome e indirizzo dello speditore .

.

.

Nome e indirizzo del destinatario .

.

.

III.

IV. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. lo sperma sopra descritto è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;

2. lo sperma sopra descritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato ed in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE.

Fatto a .............................................., addì ....................................................

.

(Firma) .

(Nome in lettere maiuscole) Bollo

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