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Document 31987R3967

Regolamento (CEE) n. 3967/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all' applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

OJ L 371, 30.12.1987, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3967/oj

31987R3967

Regolamento (CEE) n. 3967/87 della Commissione del 23 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all' applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0056 - 0056


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3967/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/86 con riferimento all'applicazione di una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

considerando che prima del 1o marzo 1986 sono stati importati in Spagna ingenti quantitativi di latte scremato in polvere precedentemente sottoposto a denaturazione in base alla normativa spagnola, a prezzi inferiori ai prezzi comunitari d'intervento;

considerando che per evitare che questo latte scremato in polvere sia riesportato in altri Stati membri e vi sia applicato un importo compensativo adesione pari a 0, oppure sia inviato in paesi terzi che beneficiano di restituzione, il regolamento (CEE) n. 805/86 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1412/87 (2), ha istituito una tassa all'esportazione che copre la differenza tra il prezzo del prodotto importato e il prezzo d'intervento negli altri Stati membri, applicabile fino al 31 dicembre 1987; che si assiste al fenomeno che sono tuttora disponibili in Spagna quantitativi relativamente elevati del prodotto in questione; che occorre pertanto prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/86 la data del « 31 dicembre 1987 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.

(2) GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 14.

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