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Document 31987R3846

Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

OJ L 366, 24.12.1987, p. 1–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 19 - 80
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 19 - 80
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 325 - 327
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 123 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 123 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 20 - 22

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3846/oj

31987R3846

Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 24/12/1987 pag. 0001 - 0062
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0019


REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1987

che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che a decorrere dal 1g gennaio 1988 entrerà in vigore la nomenclatura combinata delle merci istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (3), sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto opportuno formulare le designazioni delle merci e i numeri della tariffa figuranti negli allegati dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli tenendo conto dei termini della nomenclatura combinata;

considerando che, ai fini di una presentazione uniforme degli elenchi dei prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni e per garantire la loro corretta applicazione, è opportuno istituire una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che in certi casi è necessaria la creazione di suddivisioni della nomenclatura combinata, rispondenti alle esigenze dell'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione; che per identificare tali suddivisioni e per agevolare il trattamento dei rispettivi dati è pertanto opportuno procedere alla creazione di codici numerici basati sui codici della nomenclatura combinata;

considerando che, ove la fissazione di una restituzione riguardi solo una parte dei prodotti contemplati nell'ambito di una sottovoce della nomenclatura combinata, è necessario indicare anche la parte della sottovoce della nomenclatura combinata per la quale non viene fissata la restituzione, allo scopo di tener fede ad una nomenclatura coerente per le restituzioni e di consentirne il trattamento computerizzato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sulla base della nomenclatura combinata è instaurata

una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, di seguito denominata «nomenclatura delle restituzioni».

La nomenclatura delle restituzioni è riportata nell'allegato.

Essa contiene suddivisioni complementari a quelle indicate nella nomenclatura combinata, necessarie per la designazione delle merci subordinate al regime delle restituzioni all'esportazione, nonché i numeri di codice di cui all'arti-

colo 2.

Articolo 2

1. Ogni sottovoce della nomenclatura delle restituzioni comporta un codice numerico di prodotto composto di undici cifre consecutive:

a) le prime otto cifre corrispondono ai codici numerici assegnati alle sottovoci della nomenclatura combinata;

b) la nona, la decima e l'undicesima cifra identificano le sottovoci della nomenclatura delle restituzioni. Se una sottovoce della nomenclatura combinata non è suddivisa

ai fini della nomenclatura delle restituzioni, le ultime tre cifre sono 000.

2. Nel caso del tabacco, all'atto della pubblicazione degli importi delle restituzioni sarà aggiunta una dodicesima cifra al codice dei prodotti per identificare l'anno di raccolta.

Articolo 3

La nomenclatura delle restituzioni è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e i codici numerici debbono essere indicati sui documenti previsti a questo effetto.

Gli Stati membri possono raggruppare la nomenclatura delle restituzioni con altre nomenclature.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la versione completa della nomenclatura delle restituzioni applicabile a partire dall 1g gennaio di ogni anno, quale risultante dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti

agricoli.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

POR:L555UMBI00.96

FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 742 mm; 104 Zeilen; 5020 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

SOMMARIO

SettorePagina

1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala5

2. Riso e rotture di riso7

3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso8

4. Malto13

5. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali14

6. Carni bovine20

7. Carni suine24

8. Carni di volatili28

9. Uova32

10. Latte e prodotti lattiero-caseari33

11. Ortofrutticoli48

12. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli51

13. Semi oleosi53

14. Olio d'oliva54

15. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali55

16. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero56

17. Vini57

18. Tabacco60

POR:L555UMBI01.96

FF: 5UIT; SETUP: 01; Hoehe: 508 mm; 28 Zeilen; 850 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde: ................................

POR:L555UMBI02.95 29. 12. 1987

>SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

> SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

> SPAZIO PER TABELLA>

24. 12. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

>SPAZIO PER TABELLA>

> SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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