EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1920

Regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo

OJ L 183, 3.7.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1920/oj

31987R1920

Regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 03/07/1987 pag. 0018 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo e che modifica il regolamento (CEE) n. 476/86 che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che la produzione portoghese di girasole ha incontrato difficoltà di smercio nel corso della campagna 1986/1987, particolarmente a causa della struttura dell'industria di triturazione portoghese e dell'assenza di aiuto, risultante dall'atto di adesione, per i grani che sono raccolti e trasformati in Portogallo ed il cui olio è destinato al consumo interno; che è opportuno, per permettere uno smercio normale del raccolto, prevedere la concessione di un aiuto speciale per i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo; considerando che questo aiuto deve essere limitato al periodo di applicazione, in Portogallo, del regime di controllo di cui all'articolo 292 dell'atto di adesione e che alla scadenza del suddetto periodo sono applicabili le disposizioni comuni relative all'aiuto; considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 (1) prevede la concessione di un aiuto compensativo per i semi di girasole che sono prodotti e trasformati in Portogallo ed il cui olio è destinato all'esportazione; che l'aiuto speciale previsto nel presente regolamento sarà concesso per i semi il cui olio è destinato sia al mercato interno portoghese sia all'esportazione; che occorre dunque sopprimere il suddetto aiuto compensativo per evitare che i semi di girasole beneficino indebitamente di due aiuti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1990 i semi di girasole prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale pari alla differenza tra il prezzo indicativo di questi semi in Portogallo ed il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali riscossi all'importazione in Portogallo dei semi di girasole.

Articolo 2

È soppresso l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (2). Modalità supplementari di applicazione sono, se necessario, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (3).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51. (2) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

Top