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Document 31987R1760

Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 270/79, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne le strutture agrarie e l' adeguamento dell' agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale

OJ L 167, 26.6.1987, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991; abrogato e sostituito da 391R2328

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1760/oj

31987R1760

Regolamento (CEE) n. 1760/87 del Consiglio del 15 giugno 1987 che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 270/79, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne le strutture agrarie e l' adeguamento dell' agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1987 pag. 0001 - 0008


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/87 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 270/79, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 355/77 per quanto concerne le strutture agrarie e l'adeguamento dell'agricoltura alla nuova situazione dei mercati, nonché il mantenimento dello spazio rurale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le realtà dei mercati agricoli sono mutate e muteranno ancora a seguito del nuovo orientamento della politica agricola comune, imposto dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari;

considerando che in tale contesto la politica delle strutture deve contribuire ad aiutare gli agricoltori ad adattarsi alle nuove realtà e ad attenuare gli effetti che il nuovo orientamento della politica dei mercati e dei prezzi può causare, soprattutto per quanto riguarda i redditi agricoli;

considerando che, affinché la politica delle strutture possa raggiungere i suoi obiettivi, è opportuno adattare talune azioni comuni ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (5), istituite al fine di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato;

considerando che è opportuno, in particolare, adattare e completare l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (7);

considerando che un regime d'aiuti inteso ad incoraggiare gli agricoltori a procedere ad una riconversione ed estensivizzazione della produzione può contribuire ad adattare i vari settori di produzione al fabbisogno dei mercati, soprattutto quelli eccedentari;

considerando che durante un primo periodo l'applicazione del regime di estensivizzazione può limitarsi al settore dei cereali, delle carni bovine e del vino;

considerando che conviene prevedere una compensazione in favore dell'effettiva riduzione della produzione, che permetta di mantenere il reddito degli agricoltori che si saranno impegnati a ridurre la produzione;

considerando che l'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone contemplate dalla direttiva 75/268/CEE (8), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, costituisce uno strumento indispensabile non solo per contribuire al mantenimento dei redditi agricoli e quindi delle aziende agricole in tali zone, ma anche per sostenere nel contempo l'adattamento e la riorganizzazione di tali aziende;

considerando che un'estensione e un rafforzamento di tale misura possono ulteriormente accrescerne gli effetti e consentire di meglio tener conto del grado degli svantaggi naturali permanenti e dei servizi prestati dagli agricoltori;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare tali indennità non solo in base alla gravità degli svantaggi naturali permanenti, ma anche tenendo conto della situazione economica e del reddito delle aziende;

considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità all'indennità compensativa deve essere limitata in funzione dell'obiettivo di reddito perseguito dal presente regolamento;

considerando che gli agricoltori situati in zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale possono esercitare una funzione veramente utile per tutta la società e che l'instaurazione di misure particolari può incoraggiare gli agricoltori a introdurre o mantenere metodi di produzione agricola compatibili con le accresciute esigenze della

protezione dell'ambiente o del mantenimento dello spazio naturale e nel contempo contribuire, mediante un nuovo orientamento delle loro aziende, a realizzare l'obiettivo della politica agricola in materia di ripristino dell'equilibrio sul mercato di taluni prodotti agricoli;

considerando che le misure intese a incoraggiare l'imboschimento delle superfici agricole devono essere rafforzate;

considerando che è opportuno diversificare le misure di formazione agricola esistenti, per consentire agli agricoltori di adattare le loro aziende, soprattutto per quanto riguarda il riorientamento della produzione, l'applicazione di metodi di produzione compatibili con l'esigenza della protezione dello spazio naturale e l'imboschimento delle superfici agricole;

considerando che l'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), non ha potuto produrre gli effetti voluti, indispensabili all'adeguamento dell'agricoltura in tale Stato membro; che è quindi opportuno adattare tale azione, soprattutto per dare un quadro più flessibile ai sistemi di formazione dei divulgatori e della loro imminente entrata in funzione;

considerando che l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85 (4), può contribuire al necessario adattamento degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti agricoli in alcune regioni della Comunità; che è quindi opportuno prorogare la durata prevista per quest'azione e rafforzarla nel contempo;

considerando che l'incentivazione di progetti pilota e sperimentali concernenti la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica può aumentare l'efficacia dell'azione comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3827/85, ai fini di una migliore realizzazione degli obiettivi di questo regolamento in materia di adeguamenti o di orientamenti dell'agricoltura resi necessari dalle conseguenze economiche della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Per contribuire all'adattamento e all'orientamento dell'agricoltura nella Comunità, consentendone in tal modo il continuo sviluppo, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per conseguire i seguenti obiettivi:

i) contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato;

ii) contribuire a migliorare l'efficacia delle aziende mediante l'evoluzione e la riorganizzazione delle loro strutture;

iii) mantenere una Comunità agricola economicamente sana, anche nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;

iv) contribuire alla protezione dell'ambiente e alla conservazione duratura delle risorse naturali dell'agricoltura.

2. Conformemente al titolo VIII, la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", in appresso denominato "Fondo", all'azione di cui al paragrafo 1 riguarda le misure connesse con:

a) i regimi destinati a incoraggiare la riconversione e l'estensivizzazione della produzione;

b) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento di giovani agricoltori;

c) le altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e alla costituzione e al funzionamento di associazioni, servizi ed altre azioni destinate a più aziende;

d) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

e) le misure specifiche concernenti la protezione dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale;

f) le misure forestali a favore delle aziende agricole;

g) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna. »;

2) dopo l'articolo 1 è inserito il titolo seguente:

« TITOLO 0I

Riconversione ed estensivizzazione della produzione

Articolo 1 bis

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incoraggiare la riconversione e l'estensivizzazione della produzione.

Tale regime comprende:

a) un aiuto a favore della riconversione dei prodotti verso prodotti non eccedentari.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta prima del 31 dicembre 1987 l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa una riconversione nonché le condizioni e le modalità della concessione dell'aiuto;

b) un aiuto a favore dell'estensivizzazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati prodotti eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati. Fino al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime può essere limitata ai settori dei cereali, delle carni bovine e del vino. Inoltre gli Stati membri possono concedere tali aiuti anche a favore dell'estensivizzazione di altri prodotti.

2. Per estensivizzazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) si intende la riduzione della produzione del prodotto in questione almeno del 20 % senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, tale aumento è ammesso al prorata d'un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda. Qualora la diminuzione della produzione sia effettuata mediante ritiro delle superfici agricole dalla produzione agricola queste superfici possono essere lasciate a riposo con la possibilità di rotazione, rimboscate o utilizzate a scopi non agricoli.

3. Su richiesta motivata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 25, a non applicare il regime nelle regioni o zone in cui le condizioni naturali o il rischio di spopolamento militano contro una riduzione della produzione.

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le modalità di applicazione, in particolare i criteri per la delimitazione delle regioni o zone di cui al primo comma.

4. Il Portogallo è autorizzato a non applicare il regime di cui al paragrafo 1 durante la prima tappa dell'adesione.

Articolo 1 ter

1. Per quanto riguarda l'aiuto a favore dell'estensivizzazione della produzione gli Stati membri determinano:

a) le condizioni della concessione dell'aiuto; tra queste deve figurare la condizione secondo cui per almeno cinque anni, conformemente all'articolo 1 bis, paragrafo 2:

- per quanto riguarda i cereali, la superficie utilizzata per tale produzione sia ridotta almeno del 20 %;

- per quanto riguarda la produzione di carni bovine, il numero di capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %;

- per quanto riguarda la produzione vinicola, la resa per ettaro sia ridotta almeno del 20 %.

La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad applicare altre modalità di riduzione della produzione purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2;

b) eventualmente, le modalità di riduzione per gli altri prodotti;

c) il periodo di riferimento secondo la produzione di cui trattasi per il calcolo della riduzione;

d) l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere soprattutto in previsione di un controllo che la produzione sia effettivamente ridotta;

e) la forma e l'ammontare dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e in funzione delle perdite di reddito.

2. In caso di applicazione del regime di cui all'articolo 1 bis nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata a partire dal quantitativo di riferimento assegnato ai sensi del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione per la durata della loro sospensione.

L'importo imputabile del premio corrisposto ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (3), è detratto dall'importo imputabile dall'aiuto concesso in applicazione dell'articolo 1 bis.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 25, le condizioni d'applicazione, segnatamente gli importi massimi imputabili al Fondo, in base al prezzo d'intervento per i cereali, tenuto conto dei costi di produzione e dei coefficienti da applicare agli altri prodotti.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. »;

3) il testo dell'articolo 6, paragrafo 4, prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 4. Fatta eccezione del settore dell'acquacoltura, i massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2 ed all'articolo 5 possono essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. »; 4) all'articolo 8:

i) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, superiori agli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2, ad eccezione degli aiuti:

- per la costruzione di fabbricati aziendali,

- per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilità,

- per le opere di miglioramento fondiario,

- per gli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente

purché tali importi superiori siano concessi in conformità dell'articolo 3 e degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. »;

ii) al paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;

iii) al paragrafo 4, secondo comma, il primo trattino è soppresso;

iv) al paragrafo 5, è aggiunto il seguente quinto trattino:

« - alle misure di aiuto agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell'ambiente, purché non determinino un aumento della produzione, »;

5) all'articolo 12, paragrafo 5, la cifra « 12 000 ECU » è sostituita da « 36 000 ECU »;

6) all'articolo 15:

i) il paragrafo 1, lettera a), primo comma è completato dalla seguente frase:

« Tuttavia, in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato fino a 120 ECU per UBA e per ettaro. »;

ii) il testo del paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:

i) per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento:

- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di frumento duro nelle zone che non fanno parte di quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 3103/76 (1);

- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione;

ii) per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ha per azienda;

iii) per quanto riguarda le zone agricole sfavorite di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.

L'importo dell'indennità non può superare 101 ECU per ettaro. Tuttavia in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 120 ECU per ettaro.

(1) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. »;

iii) il paragrafo 1 è completato dalla lettera seguente:

« c) gli Stati membri possono articolare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. »;

iv) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui l'imboschimento della totalità o dell'indennità, gli Stati membri possono accordare una indennità compensativa, calcolata in base al numero degli ettari di terreni agricoli utilizzabili e imboschiti, per un periodo massimo di vent'anni dal momento dell'imboschimento, sempreché l'indennità non superi i massimi di cui al paragrafo 1, lettera a). »;

v) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. L'importo massimo imputabile al Fondo dell'indennità compensativa concessa in virtù del presente articolo è fissato al 50 % del reddito di riferimento per ULU, stabilito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. »;

7) il testo del titolo V è sostituito dal testo seguente:

(1) GU n. C 273 del 29. 10. 1986, pag. 3.

(2) GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 110.

(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 37.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

(6) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(7) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

(8) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(1) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

« TITOLO V

Aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali e del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio

Articolo 19

Al fine di contribuire all'instaurazione o al mantenimento delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio, contribuendo in tal modo all'adattamento e all'orientamento delle produzioni agricole secondo il fabbisogno dei mercati e tenendo conto delle conseguenti perdite di reddito degli agricoltori, gli Stati membri possono instaurare un regime di aiuto specifico in zone particolarmente sensibili da questi punti di vista.

Articolo 19 bis

Il regime di aiuto di cui all'articolo 19 consiste in un premio annuo per ettaro concesso, nelle zone contemplate all'articolo 19, agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni, nel quadro di un programma specifico per la zona presa in considerazione, a instaurare o mantenere pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.

Articolo 19 ter

Gli Stati membri determinano le zone di cui all'articolo 19. Essi definiscono in funzione degli obiettivi perseguiti le pratiche di produzione compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio. Essi stabiliscono anche le regole ed i criteri che si devono osservare per quanto concerne le pratiche di produzione di cui all'articolo 19 bis, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità della produzione e/o la densità di bestiame richiesta. Essi fissano inoltre l'importo e la durata del premio, che debbono dipendere dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma.

Articolo 19 quater

L'importo massimo del premio annuo per ettaro di cui all'articolo 19 bis, che può essere rimborsato dal Fondo, è fissato a 100 ECU per singolo ettaro oggetto dell'impegno dell'articolo summenzionato. Nel caso in cui il premio annuo viene concesso ad un beneficiario dell'indennità compensativa di cui all'articolo 15, l'importo massimo del premio annuo che può essere rimborsato dal Fondo è fissato a 60 ECU per ettaro. »;

8) all'articolo 20:

i) al paragrafo 1, dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

« L'aiuto all'estensivizzazione previsto dall'articolo 1 bis nonché alle associazioni o cooperative forestali o alle comunità che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole appartenenti alle categorie di conduttori agricoli di cui al presente articolo. »;

ii) al paragrafo 2 la cifra « 1 400 ECU » è sostituita da « 1 800 ECU »;

9) all'articolo 21:

i) al paragrafo 1, secondo comma, primo trattino è aggiunto il testo seguente:

« . . . nonché corsi o tirocini di formazione complementare di tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale, e all'accesso alla formazione necessaria allo sfruttamento della loro superficie forestale. »;

ii) il testo del paragrafo 3, prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono imputabili al Fondo a concorrenza di 7 000 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi; di tale importo 2 500 ECU sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali. »;

10) all'articolo 26:

i) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 bis, 1 ter, da 3 a 7, da 9 a 17 e da 19 a 21.

2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 bis, 1 ter, da 3 a 7, da 13 a 17 e da 19 a 20. L'aliquota è portata:

- al 50 % per gli aiuti agli investimenti contemplati agli articoli 3 e 4 e relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, nonché all'insieme del territorio portoghese;

- al 50 % per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni di cui all'articolo 7;

- al 50 % per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 17, relativi alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare. Inoltre il fondo può rimborsare agli Stati membri fino al 25 % delle spese imputabili nel quadro delle azioni previste agli articoli da 9 a 12 e 21; nelle regioni, menzionate all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia e dei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nell'intero territorio portoghese, l'aliquota può essere portata al 50 % delle spese imputabili per l'azione di cui all'articolo 21. »;

ii) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Il Consiglio, nell'adottare l'elenco delle zone agricole svantaggiate della Spagna ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, determina quelle per le quali il tasso di rimborso per le misure di cui agli articoli 3, 4, 14, 17 e 21 è portato al 50 %. »;

11) il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 31

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, ad eccezione del settore disciplinato dagli articoli da 3 a 6, dall'articolo 7, secondo comma, punto 2), dall'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 13, misure di aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di concessione si scostino da quelle ivi previste o i cui importi superino i massimali ivi previsti, sempreché tali misure siano adottate in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

2. Ad eccezione dell'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, le disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano alle misure di aiuto disciplinate dagli articoli da 3 a 6, dall'articolo 7, secondo comma, punto 2), dall'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4 e dall'articolo 13. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 270/79 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in fine è aggiunto il seguente testo:

« . . . o garantito da organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori. »;

2) all'articolo 3:

i) al punto 1 è inserita la seguente lettera:

« b. bis) le organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori; »;

ii) il testo del punto 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) i servizi di divulgazione, compresi quelli delle organizzazioni professionali, cui i divulgatori sono destinati, nonché le modalità di controllo loro applicabili; »;

iii) al punto 2, l'ultima riga della lettera d) è sostituita dalla parte di frase seguente:

« dai servizi o dalle organizzazioni di cui alla lettera c). »;

3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) devono consentire alle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 di acquisire conoscenze sufficienti in funzione dei loro compiti, in particolare nei seguenti settori:

- tecniche di divulgazione agricola;

- tecniche di gestione delle aziende agricole;

- tecniche di elaborazione di piani di miglioramento materiale delle aziende ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85 (1);

- tecniche e metodi di miglioramento qualitativo della produzione;

- pratiche di produzione compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;

- tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o di altre materie connesse a tali programmi o misure;

- psicologia e sociologia rurali;

- pratica di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche o telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola.

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »;

4) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. I divulgatori formati conformemente all'articolo 7 sono impiegati nel quadro della realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. L'italia vigila affinché il 60 % almeno dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 siano impiegati nel Mezzogiorno. Inoltre l'Italia vigila affinché i divulgatori formati siano distribuiti in armonia con la situazione esistente nelle varie zone e con i fabbisogni che ne risultano.

3. Ogni anno l'Italia comunica, se del caso:

- le disposizioni adottate per garantire che le attività esercitate dai divulgatori siano totalmente dedicate alla divulgazione, esclusa qualsiasi attività amministrativa o di altra natura non connessa alla divulgazione;

- la distribuzione dei divulgatori formati ogni anno tra le varie zone, distinguendo fra divulgatori polivalenti, divulgatori specializzati e quadri di divulgazione. 4. La Commissione formula un parere sugli argomenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura prevista all'articolo 14. »;

5) l'articolo 9 è abrogato;

6) all'articolo 11:

o) al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, in fine è aggiunto il seguente testo:

« . . . formati dai centri o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). »;

ii) l'inizio del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Il Fondo rimborsa all'Italia le spese di assunzione dei divulgatori secondo le seguenti condizioni:

l'importo massimo imputabile per divulgatore formato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e di nuova assunzione conformemente all'articolo 8 è di 12 500 ECU. Il tasso . . . »;

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:

1) all'articolo 6:

i) il testo del paragrafo 1, lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - regole comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, »;

ii) il testo del paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

« c) comprendere nei loro statuti almeno l'obbligo per i produttori membri delle associazioni e per le associazioni riconosciute di produttori che aderiscono all'unione, di procedere all'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali essi aderiscono all'associazione o all'unione, secondo le regole di conferimento e d'immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione.

Gli Stati membri possono ammettere che tale obbligo sia sostituito dall'obbligo di far effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali sono riconosciuti rispettivamente dall'associazione o dall'unione, o in loro nome e per loro conto, o per loro conto ma in nome dell'associazione e dell'unione, o in nome e per conto dell'associazione o dell'unione. L'associazione o l'unione può tuttavia autorizzare i propri membri ad effettuare l'immissione sul mercato di una parte della produzione conformemente al primo comma.

Per quanto riguarda le associazioni di produttori, tali obblighi non si applicano alla parte della produzione per la quale i produttori avevano concluso contratti di vendita o accettato opzioni prima di aderire all'associazione, purché tale associazione sia stata informata prima dell'adesione, dell'estensione e della durata degli obblighi contratti. »;

iii) il testo del paragrafo 3, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - alla superficie colturale minima, alla cifra d'affari o al volume di produzione del prodotto o del gruppo dei prodotti interessati provenienti dai membri che, ai sensi del paragrafo 1, lettera e), le associazioni devono rappresentare nonché, se necessario al numero minimo di loro aderenti;

- all'estensione territoriale, compresa la superficie colturale minima, alla cifra d'affari e alla parte del volume nazionale di produzione del prodotto o del gruppo di prodotti interessati provenienti dalle associazioni che le unioni devono rappresentare, nonché, se necessario, al numero minimo di associazioni di produttori aderenti all'unione. »;

2) all'articolo 10 è inserito il paragrafo seguente:

« 2bis. Tuttavia, l'importo degli aiuti concessi alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1o luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento:

- è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno, al massimo al 5 %, al 5 %, al 4 %, al 3 % e al 2 % del valore dei prodotti provenienti dai membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato;

- non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata;

- è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni successivo alla data del riconoscimento. »;

3) il testo dell'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune termina il 31 dicembre 1991. »;

Articolo 4

L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 355/77 è completato dal comma seguente:

« Tuttavia è possibile derogare alle condizioni previste alle lettere a) e c), se un progetto interessa la commercializzazione o la trasformazione di prodotti ottenuti dall'agricoltura detta biologica e se il progetto ha un carattere pilota o sperimentale. » Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro un termine di nove mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 6

Le misure di cui all'articolo 1, punto 2), per quanto concerne l'estensivizzazione, e punti 6) e 7) sono applicabili per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Prima della fine del terzo anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente la loro applicazione, inclusa l'evoluzione delle spese.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide prima della scadenza di tale termine sulla proroga delle misure suddette.

In mancanza di una decisione entro tale data il periodo di applicazione di queste misure è prorogato di due anni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

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