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Document 31987R0381

Regolamento (CEE) n. 381/87 della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1694/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli

OJ L 36, 7.2.1987, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/381/oj

31987R0381

Regolamento (CEE) n. 381/87 della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1694/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 07/02/1987 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 381/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1694/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1346/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4049/86 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1346/86 ha autorizzato gli Stati membri interessati a concedere, nel periodo dal 28 aprile al 31 dicembre 1986 il suddetto premio; che, in attesa del nuovo regime dei premi applicabile nel settore delle carni bovine, il Consiglio ha prorogato fino al 5 aprile 1987 il periodo di cui sopra;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1694/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce la modalità di applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita dei vitelli (3), possono beneficiare del premio i vitelli nati nel periodo dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1986; che, dato il prolungamento summenzionato, è opportuno prolungare anche il suddetto periodo fino al 5 aprile 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1694/86, la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 5 aprile 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986. pag. 39.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 54.

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