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Document 31985R2364

Regolamento (CEE) n. 2364/85 della Commissione del 20 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

OJ L 223, 21.8.1985, p. 5–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1985; abrogato da 31985R2474

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2364/oj

31985R2364

Regolamento (CEE) n. 2364/85 della Commissione del 20 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 21/08/1985 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2364/85 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1985

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1859/85 della Commissione (7);

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di venti giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media, del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la dracma greca; che, tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni, la modificazione del tasso speciale per la dracma greca è necessaria;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (9), in particolare dell'articolo 2 ter, ai tassi centrali ed ai tassi di mercato si applica, a partire dalla campagna 1984/1985, un fattore correttivo; che, a seguito del riallineamento dei tassi centrali nell'ambito del sistema monetario, con decorrenza dal 22 luglio 1985, questo fattore di correzione è stato fissato a 1,035239 dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/85 della Commissione (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0215462 ECU;

b) per la corona danese:

1 corona danese = 0,118836 ECU;

c) per il marco tedesco:

1 marco tedesco = 0,431540 ECU;

d) per il franco francese:

1 franco francese = 0,140728 ECU;

e) per la sterlina inglese:

1 sterlina inglese = 1,67247 ECU;

f) per la sterlina irlandese:

1 sterlina irlandese = 1,33314 ECU;

g) per la lira italiana:

100 lire italiane = 0,0696116 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,383002 ECU;

i) per la dracma greca:

100 dracme greche = 0,919783 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1859/85 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.

(6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212.

(7) GU n. L 174 del 4. 7. 1985, pag. 34.

(8) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(9) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(10) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.

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