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Document 31984R2137

Regolamento (CEE) n. 2137/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

OJ L 196, 26.7.1984, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 190 - 191
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 190 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 017 P. 229 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 017 P. 229 - 230

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1999; abrogato da 31999R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2137/oj

31984R2137

Regolamento (CEE) n. 2137/84 della Commissione del 25 luglio 1984 che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0229
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0229
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0190


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/84 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

che stabilisce le modalità di applicazione relative all'estensione delle norme fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 15 ter,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3285/83 del Consiglio (3), ha stabilito le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate da un'organizzazione di produttori di ortofrutticoli, o un'associazione di organizzazioni di produttori; che occorre quindi stabilire le modalità di applicazione di dette regole;

considerando che, a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche; che è opportuno che vengano comunicati anche i criteri che consentono di valutare l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme che intendono rendere obbligatorie per tutti i produttori di una circoscrizione economica determinata; che è necessario disporre che questa comunicazione sia accompagnata da informazioni supplementari che consentano di valutare la fondatezza della domanda di estensione;

considerando che l'articolo 15 ter, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1035/72 autorizza la Commissione a rifiutare o annullare l'estensione delle norme che le sono comunicate; che è opportuno fissare un termine oltre il quale le norme si considerano estese;

considerando che l'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 1037/72 prevede che, in caso di applicazione dell'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettere c) e d), lo Stato membro versi ai produttori non aderenti un'indennità per i prodotti non commercializzati o ritirati dal mercato; che è quindi opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione gli organismi da essi designati per garantire il corretto funzionamento di tale regime;

considerando che a norma dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i produttori non aderenti possono essere tenuti a versare quote destinate a coprire determinate spese; che è opportuno che lo Stato membro interessato comunichi alla Commissione l'importo di tali quote;

considerando che le norme possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti per un periodo non eccedente tre anni; che è quindi opportuno fissare la data limite di applicazione di tali norme;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora, si applichi l'articolo 15 ter, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione l'elenco delle circoscrizioni economiche previste al paragrafo 2 dello stesso articolo, e comunica contemporaneamente anche tutte le informazioni che consentano di valutare, ai fini della definizione delle circoscrizioni economiche, l'osservanza delle condizioni di cui al medesimo paragrafo 2.

Articolo 2

Per ciascuna circoscrizione economica e per ciascuno dei prodotti oggetto di una domanda di estensione delle norme, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle norme, nonché le norme che intendono estendere e la data a partire dalla quale ha effetto l'estensione di dette regole;

2) il numero di produttori membri di tale organizzazione o associazione, il numero totale di produttori nella circoscrizione economica la cui produzione è destinata essenzialmente alla commercializzazione, tenendo presente che tali dati devono riferirsi alla situazione esistente alla data di trasmissione della domanda da parte dello Stato membro;

3) il volume totale della produzione della circoscrizione economica, nonché il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione durante l'ultima campagna per la quale detti dati sono disponibili;

4) i risultati delle consultazioni di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

Le norme diverse da quelle di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono rese obbligatorie alla scadenza di un termine di 30 giorni successivo alla loro notifica alla Commissione, salvo nel caso in cui quest'ultima abbia deciso, prima della scadenza di tale termine, che esse non possono essere rese obbligatorie in applicazione del paragrafo 6 dello stesso articolo.

Articolo 4

Per ciascuna circoscrizione economica e anteriormente all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione le organizzazioni di produttori o le altre persone fisiche o giuridiche da essi designate per effettuare il ritiro dei prodotti che non possono essere commercializzati o che sono stati ritirati dal mercato, in conformità dell'articolo 15 ter, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 5

In caso di applicazione dell'articolo 15 ter, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'importo unitario delle quote di cui sono debitori i produttori non aderenti all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori, nonché la natura delle varie spese di cui al primo e secondo trattino dello stesso paragrafo.

Articolo 6

Le norme estese durante i primi tre anni di applicazione del regime di estensione hanno una durata che non può eccedere la fine della campagna iniziata nel corso del terzo anno di applicazione del regime.

Articolo 7

Gli Stati membri verificano che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3285/83 siano soddisfatte e ne informano la Commissione anteriormente alla fine della campagna iniziata nel corso del terzo anno di applicazione del regime.

Articolo 8

Gli Stati membri che hanno reso obbligatoria l'estensione delle norme comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le norme estese, a partire dalla messa in applicazione di detta estensione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.

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