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Document 31977L0391

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

OJ L 145, 13.6.1977, p. 44–47 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 144 - 147
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 195 - 198
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 012 P. 195 - 198
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 244 - 247
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 244 - 247
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 140 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 216 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 7 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/391/oj

31977L0391

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 13/06/1977 pag. 0044 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0244
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0244
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0195


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1977

che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini

( 77/391/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in campo veterinario uno dei compiti della Comunità è quello di migliore lo stato sanitario del bestiame onde garantire una migliore redditività dell ' allevamento e proteggere l ' uomo da alcune malattie trasmissibili del bestiame ;

considerando altresi che , per quanto riguarda gli scambi , un ' azione di questo tipo deve contribuire ad eliminare gli ostacoli che ancora sussistono nel commercio tra gli Stati membri di carni fresche o di animali vivi a causa delle diverse situazioni sanitarie ;

considerando che in una prima fase le iniziative intraprese a tal fine dalla Comunità devono concentrarsi su determinate malattie dei bovini per le quali è possibile un ' azione immediata ; che tale è precisamente il caso per la brucellosi , la tubercolosi e la leucosi ;

considerando che le misure previste in quanto abbiano per scopo la realizzazione degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , costituiscono un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) ;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento di quest ' azione comune ; che essa deve pertanto essere in grado di sincerarsi che le relative disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri concorrano a realizzare gli obiettivi dell ' azione comune ; che a tal fine è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ( 4 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di migliorare lo stato sanitario del bestiame bovino della Comunità mediante un ' azione comunitaria di accelerazione o di intensificazione del processo di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi e di eradicazione della leucosi .

CAPITOLO 1

Disposizioni tecniche particolari applicabili alla brucellosi , alla tubercolosi ed alla leucosi

Articolo 2

1 . Ai fini della presente direttiva , gli Stati membri il cui bestiame bovino ù affetto da brucellosi bovina approntano un piano inteso ad accelerare l ' eradicazione della malattia dal territorio nazionale conformemente alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 .

2 . a ) Il piano inteso ad accelerare l ' eradicazione dell brucellosi bovina deve essere concepito in modo che , dopo la sua esecuzione , gli allevamenti siano considerati « ufficialmente indenni da brucellosi » ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili in materia e segnatament ai sensi della direttiva 64/432/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1964 , relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 6 ) .

b ) Nel piano devono essere specificate le misure da adottare per accelerare e intensificare l ' eradicazione della brucellosi bovina e devono essere precisate le misure di lotta e di prevenzione contro tale malattia .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a ) La percentuale e il numero totale degli allevamenti sottoposti a misure di controllo e degli allevamenti riconosciuti affetti da brucellosi bovina ;

b ) il numero totale di capi

- sottoposti a misure di controllo ;

- sospettati infetti o considerati infetti ;

- infetti ;

- abbattuti ;

c ) La durata prevista del programma iniziale di eradicazione e quella del piano accelerato :

d ) il metodo applicato per controllare l ' effettivo svolgimento del piano accelerato ;

e ) lo stanziamento previsto nel bilancio nazionale per l ' eradicazione delle brucellosi bovina e la relativa ripartizione .

Le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) ed e ) devono essere comunicare , la prima volta , per i tre anni precedenti l ' applicazione delle misure di accelerazione ed annualmente in seguito .

4 . Gli Stati membri il cui bestiame bovino è indenne da brucellosi bovina comunicano alla Commissione tutte le misure adottate per prevenire una riapparizione della malattia .

Articolo 3

1 . Ai fini della presente direttiva , gli Stati membri il cui bestiame bovino è affetto da tubercolosi bovina approntano un piano inteso ad accelerare l ' eradicazione del malattia dal territorio nazionale conformemente alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 .

2 . a ) il piano inteso ad accelerare l ' eradicazione della tubercolosi bovina deve essere concepito in modo che , dopo la sua esecuzione , gli allevamenti siano considerati « ufficialmente indenni da tubercolosi » ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili in materia e segnatament ai sensi della direttiva 64/432/CEE .

b ) Nel piano devono essere specificate le misure da adottare per accelerare , intensificare o portare a termine l ' eradicazione della tubercolosi bovina e devono essere precisate le misure di lotta e di prevenzione contro tale malattia .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a ) la percentuale e il numero totale degli allevamenti sottoposti a misure di controllo e degli allevamenti riconosciuti affetti da tubercolosi bovina ;

b ) il numero totale di capi

- sottoposti a misure di controllo ;

- sospettati infetti o considerati infetti ;

- infetti ;

- abbattuti ;

c ) la durata prevista del programma iniziale di eradicazione e quella del piano accelerato ;

d ) il metodo applicato per controllare l ' effettivo svolgimento del piano accelerato ;

e ) lo stanziamento previsto nel bilancio nazionale per l ' eradicazione della tubercolosi bovina e la relativa ripartizione .

Le indicazioni di cui alle lettere a ) , b ) ed e ) devono essere comunicate , le prima volta , per i tre anni precedenti l ' applicazione delle misure di accelerazione ed annualmente in seguito .

4 . Gli Stati membri il cui bestiame bovino è indenne da tubercolosi bovina comunicano alla Commissione tutte le misure adottate per prevenire una riapparizione della malattia .

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri che abbiano accertato la presenza di leucosi enzootica nel proprio territorio approntano un piano di eradicazione della malattia .

Nel piano devono essere precisate le misure di lotta contro tale malattia .

Per accertare se un alievamento è indenne da indenne da leucosi si fa ricorso alla prova al metodo definito nella decisione 73/30/CEE della Commissione , del 23 gennaio 1973 , che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare speciali garanzie sanitarie all ' introduzione di bovini da allevamento e da produzione nel proprio territorio con riferimento alla lotta contro la leucosi ( 7 ) , modifica da ultimo dalla decisione 75/64/CEE ( 8 ) , o ad altra prova ad altro metodo riconosciuto in base alla procedura di cui all ' articolo 11 .

Su richiesta della Commissione , gli Stati membri comunicano alla stessa tutte le informazioni relative all ' esecuzione del piano .

CAPITOLO 2

Disposizioni comuni e finanziarie

Articolo 5

L ' azione prevista al capitolo 1 , nella misura in cui intende perseguire gli obiettivi di cui all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato , costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 6

1 . Per l ' esecuzione dell ' azione comune è previsto un periodo di tre anni .

2 . Il costo previsionale a carico del Fondo europeo agricolo sezione orientamento e garanzia , di seguito denominato « Fondo » , è valutato a 130 milioni di conto per il triennio considerato .

Articolo 7

1 . Le spese degli Stato membri per le misure applicato ai sensi degli articoli 2 , 3 e 4 , beneficiano di un aiuto del Fondo , sezione orientamento , nei limiti precisati all ' articolo 6 .

2 . La sezione orientamento del Fondo versa agli Stati membri 60 unità di conto per vacca e 30 unità di conto per ogni altro bovino macellato nell ' ambito delle azioni di cui al capitolo 1 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento CEE n . 729/70 .

4 . Le misure adottate dagli Stato membri possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità soltanto se le relative disposizioni sono state oggetto di una decisione favorevole in conformità dell ' articolo 9 .

Articolo 8

1 . Le domande di pagamento riferite alle macellazioni effettuate dagli Stati membri durante l ' anno civile devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno succesivo .

2 . La concessione dell aiuto del Fondo viene decida in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 9

1 . I piani previsti dagli articoli 2 e 3 , nonchù le indicazioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettere c ) e d ) , e all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettere c ) e d , vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione , prima dell ' attuazione di detti piani , entro tre mesi al massimo dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e annualmente in seguito I piani di cui all ' articolo 4 , vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione annualmente , nonchè prima della loro entrata in vigore dagli Stati membri che non abbiano ancora fissato un piano .

2 . La Commissione esamina i piani comunicati ai sensi del paragrafo 1 per accertare se , in base alla loro conformità con la presente direttiva e tenuto conto degli obiettivi della medesima , sussistano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità . Entro due mesi dalla ricezione dei piani , la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente . Il comitato emette il suo parere , nel termine stabilito dal presidente , secondo la procedura di cui all ' articolo 11 . Il comitato del Fondo viene consultato sugli aspetti finanziari .

Articolo 10

La Commissione procede a regolari controlli sul posto per verificare dal punto di vista veterinario l ' applicazione dei piani .

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare detti controlli e per garantire in particolare che gli esperti ricevano , a loro richiesta , tutte le informazione e i documento necessari per valutare l ' esecuzione dei piani .

Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al primo comma , le disposizioni d ' applicazione per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari , nonchù la procedura che questi ultimi devono osservare nel redigere la loro relazione , sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 11 .

Articolo 11

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta di uno Stato membro .

2 . In senso al comitato è attribuita ai voti degli stati membri le ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presente senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non ha deliberato in merito entro un termine di tre mesi dalla data della comunicazione , la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato , a maggioranza semplice , contro dette misure .

Articolo 12

L ' articolo 11 si applica fino al 21 giugno 1981 .

Articolo 13

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , adotta prima del 1° agosto 1977 le disposizioni relative ai criteri cui devono soddisfare i piani nazionali di eradicazione , di cui agli articoli 2 , 3 e 4 per beneficiare di un contributo finanziario della Comunità .

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data prevista per l ' attuazione delle disposizioni di cui all ' articolo 13 .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . $$Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . SILKIN

( 1 ) GU n . C 6 del 10 . 1 . 1977 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . C 56 del 7 . 3 . 1977 , pag . 28 .

( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 255 del 28 . 10 . 1968 , pag . 23 .

( 5 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 6 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 .

( 7 ) GU n . L 77 del 26 . 3 . 1973 , pag . 40 .

( 8 ) GU n . L 21 del 28 . 1 . 1975 , pag . 20 .

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