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Document 31975L0440

Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri

OJ L 194, 25.7.1975, p. 26–31 (EN, FR)
OJ L 194, 25.7.1975, p. 34–39 (DA, DE, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 80 - 85
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 123 - 128
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 123 - 128
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 232 - 237
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 232 - 237
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 17 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 6 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 6 - 11

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/440/oj

31975L0440

Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 25/07/1975 pag. 0026 - 0031
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0080
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 1 pag. 0123
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0123
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 1 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 1 pag. 0232
DE L 328 25/07/1975 P. 0034-0039


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1975

concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri

( 75/440/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando la crescente utilizzazione delle risorse idriche per scopi alimentari e la conseguente necessità di ridurre l ' inquinamento idrico nonché di proteggere le acque da un ' ulteriore degradazione ;

considerando la necessità di tutelare la salute umana e di esercitare a tal fine un controllo sulle acque superficiali , destinate alla produzione di acqua potabile , nonché sul trattamento di depurazione di tali acque ;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per ciò che concerne i requisiti qualitativi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un ' azione della Comunità per raggiungere , con una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione necessari a tal fine , occorre fare ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee per la protezione dell ' ambiente ( 3 ) prevede di fissare in comune obiettivi di qualità che determinino le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e , in particolare , la definizione dei parametri validi per l ' acqua , comprese le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ;

considerando che la fissazione in comune di esigenze minime di qualità per le acque superficiali , destinate alla produzione di acqua potabile , non esclude esigenze più severe per altre forme di utilizzazione di dette acque , nonché per la protezione della vita acquatica ;

considerando che sarà necessario rivedere , sulla base delle nuove conoscenze tecniche e scientifiche , i valori dei parametri che definiscono la qualità delle acque superficiali , utilizzate per la produzione di acqua potabile ;

considerando che i metodi di prelievo dei campioni e di misura dei parametri , attualmente in corso d ' elaborazione , che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile , formeranno oggetto di un ' altra direttiva da adottare quanto prima ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda i requisiti cui deve soddisfare la qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate a essere utilizzate per la produzione di acqua potabile , in appresso denominato « acque superficiali » , dopo i trattamenti appropriati . Le acque sotterranee , le acque salmastre e le acque destinate alla rialimentazione delle falde sotterranee non sono soggette alla presente direttiva .

2 . Per l ' applicazione della presente direttiva , vengono considerate « acqua potabile » tute le acque superficiali destinate al consumo umano , distribuite da reti di canalizzazione ad uso della collettività .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva le acque superficiali sono suddivise nei seguenti tre gruppi di valori limite : A1 , A2 e A3 , che corrispondono ad adeguati processi di trattamento tipo , illustrati nell ' allegato I . Tali gruppi corrispondono a tre diverse qualità di acque superficiali , l cui caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche sono indicate nella tabella dell ' allegato II .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri stabiliscono per tutti i punti di prelievo , o per ciascun punto di prelievo , i valori applicabili alle acque superficiali per ciò che concerne i parametri indicati nell ' allegato II .

Quanto ai parametri per i quali non figura nessun valore nella tabella dell ' allegato II , gli Stati membri possono non fissare valori in applicazione del primo comma , finché non siano state determinate le cifre secondo la procedura prevista dall ' articolo 9 .

2 . I valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nelle colonne I dell ' allegato II .

3 . Qualora figurino valori nelle colonne G dell ' allegato II , con o senza valore corrispondente nelle colonne I dello stesso allegato , gli Stati membri si sforzano di rispettarli come valori indicativi , fatto salvo l ' articolo 6 .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri adottano le misure atte a rendere le acque superficiali conformi ai valori stabiliti in base all ' articolo 3 . Ciascuno Stato membro applica tale direttiva sia alle acque nazionali sia a quelle oltre frontiera .

2 . Nell ' ambito degli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire un costante miglioramento dell ' ambiente . A tale scopo essi definiscono un piano d ' azione organico ed un calendario per il risanamento delle acque superficiali , e segnatamente di quelle della categoria A3 . Nei prossimi dieci anni si dovranno realizzare al riguardo miglioramenti essenziali nell ' ambito dei programmi nazionali .

Per la fissazione del calendario previsto al primo comma , si terrà conto , da un lato , della necessità di migliorare la qualità dell ' ambiente , soprattutto quella delle acque e , dall ' altro , dei vincoli di ordine economico e tecnico che esistono o che possono presentarsi nelle varie regioni della Comunità .

La Commissione procederà ad un esame approfondito dei piani d ' azione previsti al primo comma , compresi i calendari , ed eventualmente presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito .

3 . Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche inferiori ai valori limite imperativi , corrispondenti al trattamento tipo A3 , non possono essere utilizzate per la produzione di acqua potabile . Tuttavia un tale tipo di acqua di qualità inferiore , può essere eccezionalmente utilizzato se viene impiegato un opportuno trattamento - compreso il miscuglio - che consenta di portare tutte le caratteristiche di qualità dell ' acqua ad un livello conforme alle norme di qualità dell ' acqua potabile . Le giustificazioni a tale eccezione , basata su un piano di gestione delle risorse d ' acqua nella zona interessata , devono essere notificate alla Commissione al più presto per quanto concerne le installazioni esistenti , e , preventivamente , nel caso di nuove installazioni . La Commissione procederà ad un esauriente esame di tali giustificazioni e , se necessario , presenterà al Consiglio proposte adeguate in merito .

Articolo 5

1 . Per l ' applicazione dell ' articolo 4 , le acque superficiali vengono considerate conformi ai parametri che ad esse si riferiscono quando i campioni di queste acque , prelevati a intervalli regolati in uno stesso luogo di estrazione e utilizzati per la produzione di acqua potabile , indicano che esse sono conformi ai valori dei parametri concernenti la qualità delle acque in questione per :

- il 95 % dei campioni , nel caso dei parametri conformi a quelli specificati nelle colonne I dell ' allegato II ,

- il 90 % dei campioni in tutti gli altri casi ,

e quando , per il 5 % o il 10 % dei campioni che , secondo i casi , non sono conformi :

a ) l ' acqua non si discosta più del 50 % dal valore dei parametri in questione , esclusi la temperatura , il pH , l ' ossigeno disciolto e i parametri microbiologici ;

b ) non può derivarne alcun periodo per la salute pubblica ;

c ) i campioni d ' acqua , prelevati successivamente ad una frequenza statisticamente adeguata , non si discostano dai parametri che ad essa si riferiscono .

2 . La frequenza dei prelievi di campioni e dell ' analisi di ogni parametro , nonché i metodi di misura sono fissati dalle autorità nazionali competenti , in attesa di una futura politica comunitaria in materia , tenendo conto in particolare del volume di acqua estratto , della entità dell ' estrazione , della popolazione servita , del grado di rischio derivante dalla qualità delle acque e dalla variazione stagionale di tale qualità .

3 . Il superamento dei valori di cui al paragrafo 2 non viene preso in considerazione nel calcolare le percentuali stabilite nel paragrafo 1 , qualora esso sia determinato da inondazioni , da catastrofi naturali o da condizioni meteorologiche eccezionali .

4 . Per luogo di estrazione si intende il luogo della presa d ' acqua da cui le acque superficiali sono prelevate prima di essere convogliate al trattamento di depurazione .

Articolo 6

Gli Stati membri sono liberi in qualsiasi momento di stabilire per le acque superficiali valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva .

Articolo 7

L ' applicazione delle disposizioni adottate in base a questa direttiva non può in nessun caso avere l ' effetto di accrescere , direttamente o indirettamente , il deterioramento dell ' attuale qualità delle acque superficiali .

Articolo 8

Sono consentite deroghe alla presente direttiva :

a ) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali ;

b ) per alcuni parametri contraddistinti nell ' allegato II dalla lettera ( O ) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche eccezionali ;

c ) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze , con superamento dei limiti fissati per le categorie A1 , A2 e A3 della tabella dell ' allegato II ;

d ) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti , per alcuni parametri indicati con un asterico nella tabella dell ' allegato II , fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m , che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno , e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico .

Per arricchimento naturale si intende il processo attraverso il quale una determinata massa d ' acqua riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute , senza intervento umano .

In nessun caso le deroghe di cui al primo comma possono prescindere dagli imperativi imposti dalla protezione della salute pubblica .

Lo Stato membro che ricorra ad una deroga deve informarne immediatamente la Commissione , precisando i motivi ed i termini .

Articolo 9

I valori numerici e l ' elenco dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali , indicati nella tabella dell ' allegato II , potranno essere soggetti a revisione , su richiesta di uno Stato membro o su proposta della Commissione , quando si disporrà di nuove cognizioni tecniche e scientifiche sui metodi di trattamento o quando saranno modificate le norme relative all ' acqua potabile .

Articolo 10

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 16 giugno 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . RYAN

( 1 ) GU n . C 62 del 30 . 5 . 1974 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 109 del 19 . 9 . 1974 , pag . 41 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 3 .

ALLEGATO I

Definizione dei processi di trattamento tipo che consentono di trasformare le acque superficiali delle categorie A1 , A2 e A3 in acqua potabile

Categoria A1 :

Trattamento fisico semplice e disinfezione , ad esempio filtrazione rapida e disinfezione .

Categoria A2 :

Trattamento fisico e chimico normale , e disinfezione , ad esempio preclorazione , coagulazione , flocculazione , decantazione , filtrazione , disinfezione ( clorazione finale ) .

Categoria A3 :

Trattamento fisico e chimico approfondito , affinazione e disinfezione , ad esempio clorazione al « break point » , coagulazione , flocculazione , decantazione , filtrazione , affinazione ( carbonio attivo ) , disinfezione ( ozono , clorazione finale ) .

ALLEGATO II

Qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

* Parametri * A1 G * A1 I * A2 G * A2 I * A3 G * A3 I *

1 * pH * 6,5-8,5 * * 5,5-9 * * 5,5-9 * *

2 * Colore ( dopo filtrazione semplice ) mg/l scala pt * 10 * 20 ( O ) * 50 * 100 ( O ) * 50 * 200 ( O ) *

3 * Totale materie in sospensione mg/l MES * 25 * * * * * *

4 * Temperatura °C * 22 * 25 ( O ) * 22 * 25 ( O ) * 22 * 25 ( O ) *

5 * Conduttività *s/cm-1 a 20° * 1 000 * * 1 000 * * 1 000 * *

6 * Odore ( fattore di diluizione a 25 °C ) * 3 * * 10 * * 20 * *

7* * Nitrati mg/l NO3 * 25 * 50 ( O ) * * 50( O ) * * 50 ( O ) *

8 ( 1 ) * Fluoruri mg/l F * 0,7/1 * 1,5 * 0,7/1,7 * * 0,7/1,7 **

9 * Cloro organico totale estraibile mg/l Cl * * * * * * *

10* * Ferro disciolto mg/l Fe * 0,1 * 0,3 * 1 * 2 * 1 * *

11* * Manganese mg/l Mn * 0,05 * * 0,1 * * 1 * *

12 * Rame mg/l Cu * 0,02 * 0,05 ( O ) * 0,05 * * 1 * *

13 * Zinco mg/l Zn * 0,5 * 3 * 1 * 5 * 1 * 5 *

14 * Boro mg/l B * 1 * * 1 * * 1 * *

15 * Berillio mg/l Be * * * * * * *

16 * Cobalto mg/l Co * * * * * * *

17 * Nichelio mg/l Ni * * * * * * *

18 * Vanadio mg/l V * * * * * * *

19 * Arsenico mg/l As * 0,01 * 0,05 * * 0,05 * 0,05 * 0,1 *

20 * Cadmio mg/l Cd * 0,001 * 0,005 * 0,001 * 0,005 * 0,001 * 0,005 *

21 * Cromo totale mg/l Cr * * 0,05 * * 0,05 * * 0,05 * *

22 * Piombo mg/l Pb * * 0,05 * * 0,05 * * 0,05 * *

23 * Selenio mg/l Se * * 0,01 * * 0,01 * * 0,01 * *

24 * Mercurio mg/l Hg * 0,005 * 0,001 * 0,005 * 0,001 * 0,005 * 0,001 *

25 * Bario mg/l Ba * * 0,1 * * 1 * * 1 *

26 * Cianuro mg/l Cn * * 0,05 * * 0,05 * * 0,05 * *

27 * Solfati mg/l SO4 * 150 * 250 * 150 * 250 ( O ) * 150 * 250 ( O ) *

28 * Cloruri mg/l Cl * 200 * * 200 * * 200 * *

29 * Tensioattivi ( che reagiscono al blu di metilene ) mg/l ( solfato di laurile ) * 0,2 * * 0,2 * * 0,2 * *

30* ( 2 ) * Fosfati mg/l P2O5 * 0,4 * * 0,7 * * 0,7 * *

31 * Fenoli ( indice fenoli ) paranitroanilina , 4 amminoantipirina mg/l C6H5OH * * 0,001 * 0,001 * 0,005 * 0,01 * 0,1 *

32 * Idrocarburi disciolti o emulsionati ( dopo estrazione mediante etere di petrolio ) mg/l * * 0,05 * * 0,2 * 0,5 * 1 *

33 Carburi aromatici policiclici mg/l * * 0,0002 * * 0,0002 * * 0,001 *

34 * Antiparassitari - totale ( parathion , HCH , dieldrine ) mg/l * * 0,001 * * 0,0025 * * 0,005 *

35* * Domanda chimica ossigeno ( DCO ) mg/l O2 * * * * * * *

36* * Tasso di saturazione dell ' ossigeno disciolto % O2 * > 70 * * > 50 * * > 30 * *

37* * A 20 °C senza nitrificazione Domanda biochimica ossigeno ( DBO5 ) mg/l O2 * < 3 * * < 5 * * < 7 * *

38 * Azoto kjeldahl ( tranne NO3 ) mg/l N * 1 * * 2 * * 3 * *

39 * Ammoniaca mg/l NH4 * 0,05 * * 1 * 1,5 * 2 * 4 ( O ) *

40 * Sostanze estraibili al cloroformio mg/l SEC * 0,1 * * 0,2 * * 0,5 * *

41 * Carbonio organico totale mg/l C * * * * * * *

42 * Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana ( 5 * ) TOC mg/l C * * * * * * *

43 * Coliformi totali 37 °C /1OO ml * 50 * * 5 000 * * 50 000 * *

44 * Coliformi fecali /100 ml * 20 * * 2 000 * * 20 000 * *

45 * Streptococchi fecali / 100 ml * 20 * * 1 000 * * 10 000 * *

46 * Salmonelle * assenza in 5 000 ml * * assenza in 1 000 ml * * * *

I = imperativo .

G = guida .

O = circostanze climatiche o geografiche eccezionali .

* = vedi articolo 8 ( d ) .

( 1 ) I valori indicati costituiscono i limiti determinati in base alla temperatura media annua ( alta e basse temperatura ) .

( 2 ) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti .

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