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Document 31973L0239

Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

OJ L 228, 16.8.1973, p. 3–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 157 - 173
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 143 - 157
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 143 - 157
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 146 - 159
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 146 - 159
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 14 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010 P. 3 - 19

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32009L0138 e vedi 32012L0023 e 32013L0058

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/239/oj

31973L0239

Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 228 del 16/08/1973 pag. 0003 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0143


PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(73/239/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in base al programma generale di cui sopra, la soppressione delle restrizioni alla creazione di agenzie e di succursali è, per quanto riguarda le imprese di assicurazione diretta, subordinata al coordinamento delle condizioni d'accesso e di esercizio; che questo coordinamento deve essere attuato in primo luogo per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

considerando che, per agevolare l'accesso a tali attività assicurative ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo, pur assicurando una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare segnatamente le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazioni;

considerando che una classifica dei rischi per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolar modo, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria e l'ammontare del fondo minimo di garanzia stabilito in funzione del ramo esercitato;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano a condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie peculiari; che è inoltre opportuno escludere certi organismi, in diversi Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata a un determinato territorio o a determinate persone;

considerando che le varie legislazioni contengono norme differenti per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione malattia, dell'assicurazione crediti e cauzioni e dell'assicurazione spese legali, sia fra di loro sia con altri rami assicurativi; che il mantenimento di tale divergenza dopo la soppressione delle restrizioni del diritto di stabilimento nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita lascerà sussistere ostacoli allo stabilimento; che la soluzione di questo problema dovrà essere prevista in un coordinamento ulteriore che dovrà essere realizzato entro un periodo relativamente breve;

considerando che è necessario estendere in ciascuno Stato membro il controllo a tutti i rami assicurativi previsti dalla presente direttiva; che tale controllo è possibile unicamente se le suddette attività sono soggette ad una autorizzazione amministrativa; che occorre dunque precisare le condizioni di concessione o di revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le dicisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

considerando che conviene assoggettare i rami detti di trasporto, di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, ed i rami di credito, di cui ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato, ad un regime più elastico in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci ed in crediti;

considerando che la ricerca di un metodo comune di calcolo delle riserve tecniche forma attualmente oggetto di studi sul piano comunitario; che appare quindi opportuno riservare ad ulteriori direttive l'attuazione del coordinamento in questa materia, nonché i problemi relativi alla determinazione delle categorie di investimenti e alla valutazione delle attività;

considerando che è necessario che le imprese di assicurazioni dispongano, oltre alle riserve tecniche sufficienti per far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero, onde far fronte ai rischi dell'esercizio; che, per assicurare, sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in funzione di criteri oggettivi, i quali pongano su un piano di eguaglianza di concorrenza le imprese aventi la stessa importanza, conviene prevedere che questo margine sia in rapporto con il volume globale degli affari dell'impresa e sia determinato in funzione di due indici di sicurezza fondati l'uno sui premi e l'altro sui sinistri;

considerando che è necessario esigere un fondo minimo di garanzia in funzione della gravità del rischio nei rami praticati, sia per assicurare che le imprese dispongano fin dal momento della loro costituzione di mezzi adeguati, sia per garantire che, nel corso della loro attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un limite minimo di sicurezza;

considerando che è necessario prevedere misure per il caso in cui la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività assicurative dirette all'interno della Comunità debbono, in linea di massima, applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato, e quindi anche alle agenzie e alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alla modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

considerando che talune misure transitorie sono necessarie per permettere segnatamente alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in esecuzione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme della norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta praticata dalle imprese di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nei rami definiti nell'allegato della presente direttiva, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

La presente direttiva non riguarda

1. le seguenti assicurazioni:

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;

b) l'assicurazione di rendita;

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

2. le seguenti operazioni:

a) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

b) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

c) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

d) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le operazioni di assicurazione credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato.

Articolo 3

1. La presente direttiva non riguarda le mutue di cui, nel contempo

- lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi o di ridurre le prestazioni,

- l'attività non copre i rischi di responsabilità civile - salvo se questi costituiscono una garanzia accessoria nel senso del punto C dell'allegato - né i rischi di credito e di cauzione;

- l'ammontare annuo di contributi riscossi in virtù delle attività di cui alla presente direttiva non eccede un milione di unità di conto, e

- la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui alla presente direttiva proviene da persone iscritte alla mutua.

2. Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

Articolo 4

La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:

a) in Germania

- i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

1. Badische Gebaeudeversicherungsanstalt, Karlsruhe

2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Muenchen

3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Muenchen

4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

13. Feuersozietaet Berlin, Berlin

14. Wuerttembergische Gebaeudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart

Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.

- i seguenti enti semipubblici:

1. Postbeamtenkrankenkasse

2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

b) in Francia

gli organismi seguenti:

1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes

2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or

3. Caisse départementale des incendiés de la Marne

4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse

5. Caisse départementale des incendiés de la Somme

6. Caisse départementale grêle du Gers

7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

c) in Irlanda

Voluntary Health Insurance Board;

d) in Italia

la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

e) nel Regno Unito

the Crown Agents.

Articolo 5

Ai sensi della presente direttiva si intende per

a) unità di conto: quella definita dall'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti;

b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

c) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili.

Titolo II - Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità

Sezione A: Condizioni di accesso

Articolo 6

1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.

2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:

a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;

c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;

d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.

3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.

2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato;

c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono sul suo territorio e richiedono l'autorizzazione

a) adottino una delle forme seguenti:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio:

«société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen», «association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsmaatschappij», «société coopérative/cooeperatieve vennootschap»;

- per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

«aktieselskaber» (società per azioni), «gensidige selskaber» (società mutue);

- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:

«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «OEffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen»;

- per quanto riguarda la Repubblica francese:

«société anonyme», «société à forme mutuelle», «mutuelle», «union de mutuelles»;

- per quanto riguarda la Repubblica d'Irlanda:

«incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;

- per quanto riguarda la Repubblica italiana:

«società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

- per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:

«société anonyme», «société en commandite par actions», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»;

- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi:

«naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij», «cooeperatieve vereniging»;

- per quanto riguarda il Regno Unito:

«incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Act», l'associazione dei sottoscrittori denominata Lloyd's;

Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumono qualsiasi forma di diritto pubblico, se lo scopo di tali enti sia quello di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, paragrafo 2.

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione delle sue attività ad altri rami o, nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9, per quanto riguarda questi altri rami o questa altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica degli amministratori, nonché l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 9

Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire; le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;

b) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

d) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

f) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

g) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

h) la situazione probabile di tesoreria;

i) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

Tuttavia non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b) se si tratta di rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, né sono richieste le indicazioni di cui alla lettera b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) possono non essere richieste se si tratta di rischi classificati al n. 11 del medesimo punto.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro esige che l'impresa avente sede sociale sul territorio di un altro Stato membro e che chiede l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o di una succursale:

a) comunichi il proprio statuto e l'elenco degli amministratori;

b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti del paese della sede sociale, attestante i rami che l'impresa interessata è abilitata a praticare e che essa dispone del minimo fondo di garanzia o, se è più elevato, del minimo del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, e indicante i rischi che tale impresa garantisce effettivamente, nonché i mezzi finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e);

c) presenti un programma di attività conforme all'articolo 11;

d) designi un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel paese ospitante e sia dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi, ed a rappresentarla dinanzi alle autorità ed alle giurisdizioni del paese ospitante; se il mandatario è una persona giuridica, deve avere la sede sociale nel paese ospitante e deve designare a sua volta, per rappresentarlo, una persona fisica che risponda alle condizioni sopra indicate. Il mandatario designato non può essere ricusato dallo Stato membro se non per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualifica tecnica, nelle condizioni applicabili ai dirigenti delle imprese che hanno la loro sede sociale sul territorio dello Stato interessato.

Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nel paese ospitante inerenti ad assicurazioni contratte non dovrebbero sorgere, per l'assicurato, maggiori difficoltà di quelle che incontrerebbe in caso di controversie analoghe sorte contro assicuratori di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere la facoltà di essere citato in giudizio, nella detta qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

2. Ciascuno Stato membro esige per l'estensione delle attività dell'agenzia o succursale, sia ad altri rami sia ad altra parte del territorio nazionale nel caso previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), che il richiedente l'autorizzazione presenti un programma d'attività conforme all'articolo 11 e soddisfi alle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b).

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedano, per tutte le imprese di assicurazioni, la necessità di una approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 11

1. Il programma di attività dell'agenzia o succursale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire nel paese ospitante; le condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione che essa si propone di utilizzare nel suddetto paese;

b) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

d) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa, di cui agli articoli 16 e 17;

e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

f) le previsioni relative alle spese di gestione;

g) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove;

h) la situazione probabile di tesoreria dell'agenzia o succursale.

Tuttavia non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, né sono richieste le indicazioni di cui alla lettera b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) possono non essere richieste se si tratta di rischi classificati al n. 11 del medesimo punto.

2. Il programma è accompagnato dal bilancio e dal conto profitti e perdite dell'impresa per ciascuno dei tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, quando l'impresa abbia meno di tre esercizi sociali, essa deve fornire tali elementi soltanto per gli esercizi già chiusi.

Per quanto riguarda i Lloyd's, alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite si sostituisce l'obbligo di presentare i conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun assicuratore, in modo da provare che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. Tali documenti debbono permettere alle autorità di controllo di avere una visione comparativa dello stato di solvibilità dell'associazione.

3. Il programma, accompagnato dalle osservazioni delle autorità incaricate di concedere l'autorizzazione, è trasmesso alle autorità competenti del paese della sede sociale. Queste ultime rendono noto il loro parere alle prime, entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti; in caso di silenzio allo scadere di tale termine, il parere delle autorità interpellate si considera favorevole.

Articolo 12

Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

Sezione B: Condizioni di esercizio

Articolo 13

Gli Stati membri verificano, in stretta collaborazione, la situazione finanziaria delle imprese autorizzate.

Articolo 14

L'autorità di controllo dello Stato membro, sul territorio del quale è situata la sede sociale dell'impresa, deve verificare lo stato di solvibilità di quest'impresa per l'insieme delle sue attività. Le autorità di controllo degli altri Stati membri sono tenute a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro sul cui territorio un'impresa esercita la sua attività impone a quest'ultima di costituire riserve tecniche sufficienti.

L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate dallo Stato interessato o, in mancanza, secondo le procedure stabilite da questo Stato.

2. Le riserve tecniche devono avere come contropartita attività equivalenti, congrue e localizzate in ognuno dei paesi in cui si eserciti l'attività. Tuttavia, gli Stati membri potranno accordare delle attenuazioni alle regole della congruenza e della localizzazione delle attività.

Tenuto conto della sua situazione particolare, il Lussemburgo, sino al coordinamento delle legislazioni sulla liquidazione delle imprese, può mantenere il regime di garanzie relativo alla riserve tecniche esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

La regolamentazione del paese in cui si esercita l'attività stabilisce la natura delle attività ed eventualmente i limiti entro i quali queste possono essere ammesse a rappresentazione delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di dette attività.

3. Se uno Stato membro ammette la rappresentazione di riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, fissa la percentuale ammessa. In questo caso non può, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2, esigere la localizzazione di questi crediti.

4. L'autorità di controllo dello Stato membro, sul territorio del quale è situata la sede sociale di un'impresa, vigila affinché il bilancio dell'impresa presenti, per le riserve tecniche, attività equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui essa esercita.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare:

- il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo;

- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo;

- le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni;

- il riporto dagli utili;

- il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine;

- su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attività, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche è stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75 % della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale dà la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere preso in considerazione nel margine di solvibilità fino a concorrenza del 20 %.

2. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

3. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti:

primo risultato (in relazione ai premi):

- si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;

- si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;

- si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato è ottenuto moltiplicando l'ammontare così calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

secondo risultato (in relazione ai sinistri):

- si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2;

- si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi;

- si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione;

- si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2;

- si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare così ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unità di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26 % e del 23 % vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

- è costituita una riserva d'invecchiamento;

- è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

- l'assicuratore non può denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al più tardi;

- il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.

5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti riguardanti in particolare le commissioni versate.

Questi elementi nonché il calcolo effettuato sono comunicati alle autorità di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati.

Articolo 17

1. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a:

- 400 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

- 300 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16;

- 200 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 9 e 17.

b) Se l'attività dell'impresa si estende a parecchi rami o a parecchi rischi, è preso in considerazione soltanto il ramo od il rischio che esige l'importo più elevato.

c) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del minimo del fondo di garanzia per le mutue e le società a forma mutualistica.

Articolo 18

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta delle attività che superano quelle rappresentanti le riserve tecniche considerate all'articolo 15.

2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1 e 3 e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità delle attività mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese autorizzate.

Tuttavia la Repubblica federale di Germania, sino al coordinamento ulteriore delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione sulla vita e del suo esercizio, può mantenere, per quanto riguarda le assicurazioni malattia ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, le restrizioni imposte alla libera disponibilità delle attività nella misura in cui si faccia dipendere la libera disponibilità delle attività che coprono le riserve matematiche dall'accordo di un «Treuhaender».

Tuttavia il Regno di Danimarca, fino a coordinamento ulteriore, può mantenere le disposizioni legislative che impongono restrizioni alla libera disponibilità delle attività costituite da imprese di assicurazione per coprire le pensioni dovute a titolo d'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

3. Queste disposizioni non pregiudicano le misure che gli Stati membri, pur rispettando la regolamentazione menzionata all'articolo 15, paragrafo 2, dei paesi in cui si esercita l'attività, e salvaguardando inoltre gli interessi degli assicurati, sono abilitati ad adottare in quanto proprietari o associati delle imprese in causa.

Articolo 19

1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale sul suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione e del loro stato di solvibilità.

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano le assicurazioni sul loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

Articolo 20

1. Qualora l'impresa non si conformi alle disposizioni previste all'articolo 15, l'autorità di controllo del paese in cui essa esercita la sua attività può vietare, dopo avere informato della sua intenzione le autorità di controllo del paese della sede sociale, la libera disponibilità delle attività localizzate in tale paese.

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 16, paragrafo 3, l'autorità di controllo del paese della sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

3. Qualora il margine di solvibilità non raggiunga più il fondo di garanzia definito all'articolo 17, l'autorità di controllo del paese della sede sociale esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul territorio dei quali tale impresa è ugualmente autorizzata, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse misure.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 3 le autorità di controllo competenti possono adottare inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

5. Le autorità di controllo degli Stati membri sul territorio dei quali l'impresa in oggetto è stata ugualmente autorizzata, collaborano per l'esecuzione delle misure previste ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il margine di solvibilità necessario.

Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento.

2. Una volta ammesso dall'autorità di controllo competente, il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati.

Sezione C: Revoca dell'autorizzazione

Articolo 22

1. L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede sociale dell'impresa può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

b) non abbia potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 20;

c) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione nazionale.

In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di controllo del paese della sede sociale ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri che hanno autorizzato l'impresa; questi ultimi debbono procedere anch'essi alla revoca dell'autorizzazione. L'autorità di controllo del paese della sede sociale adotta, con il concorso dell'autorità di controllo degli altri Stati membri, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e segnatamente restringe la libera disponibilità delle attività dell'impresa, quando una tale restrizione non sia stata ancora imposta in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma.

2. L'autorizzazione concessa alle agenzie o succursali di imprese aventi la loro sede sociale in un altro Stato membro può essere revocata quando l'agenzia o la succursale:

a) non soddisfi più alle condizioni d'accesso;

b) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione del paese in cui esercita la propria attività, specialmente per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche definite all'articolo 15.

Prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, le autorità di controllo del paese d'esercizio consultano l'autorità di controllo del paese della sede sociale dell'impresa. Qualora esse ritengano necessario sospendere l'attività delle agenzie o succursali di cui trattasi prima che sia ultimata questa consultazione, ne informano immediatamente la stessa autorità.

3. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione o di sospensione di attività deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ciascuno Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro la decisione di revoca.

Titolo III - Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite nella Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità

Articolo 23

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di una autorizzazione amministrativa l'accesso, sul suo territorio, all'attività di cui all'articolo 1, per ogni impresa avente la sede sociale fuori della Comunità.

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

a) essere abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;

b) aprire un'agenzia o una succursale sul territorio di detto Stato membro;

c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

d) designare un mandatario generale che dev'essere riconosciuto dall'autorità competente;

e) disporre, nel paese d'esercizio, di attività per un ammontare almeno uguale alla metà del minimo prescritto all'articolo 17, paragrafo 2 per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo, a titolo di cauzione;

f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 25;

g) presentare un programma di attività conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Articolo 24

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire riserve tecniche sufficienti corrispondenti agli impegni sottoscritti sul loro territorio; essi vigilano affinché la contropartita di tali riserve tecniche sia costituita dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e, nella misura fissata dallo Stato, congrue.

Per il calcolo delle riserve tecniche, la determinazione delle categorie di investimento e la valutazione delle attività si applica la legislazione degli Stati membri.

Lo Stato membro interessato esige che le attività formanti la contropartita delle riserve tecniche siano localizzate sul suo territorio. È peraltro applicabile l'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 25

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte sul suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attività libere da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3. Per il calcolo di tale margine sono presi tuttavia in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

2. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall'articolo 17, paragrafo 2. Vi è incorporata la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e).

3. Le attività rappresentative del margine di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia, e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

Articolo 26

1. Le imprese che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione di uno Stato membro, ottengono da uno o più altri Stati membri l'autorizzazione ad aprire sul loro territorio altre agenzie o succursali, possono richiedere uno o più dei vantaggi seguenti:

a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono presi in considerazione i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'insieme delle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;

b) che siano dispensate dall'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), di depositare anche in questi Stati la cauzione richiesta;

c) che le attività formanti la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse esercitano la loro attività.

2. In caso di accordo di almeno due Stati membri interessati su tutta o parte della domanda dell'impresa, l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede di più antica data dell'impresa richiedente, verifica lo stato di solvibilità di tale impresa per l'insieme delle attività esercitate all'interno degli Stati membri che hanno partecipato all'accordo. Tuttavia, a richiesta dell'impresa e con l'accordo. Tuttavia, a richiesta dell'impresa e con l'accordo unanime degli Stati membri interessati, tale verifica potrà essere effettuata dall'autorità competente di un altro Stato membro. L'autorità che effettua la verifica ottiene a questo scopo le informazioni necessarie dagli altri Stati membri circa le agenzie o succursali stabilite sul loro territorio.

3. I vantaggi accordati dal presente articolo possono essere soppressi ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

Articolo 27

Gli articoli 19 e 20 sono applicabili anche alle agenzie e succursali delle imprese previste dal presente titolo.

Per l'applicazione dell'articolo 20, l'autorità della sede di più vecchia data o quella che effettua in sua vece la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali, è equiparata all'autorità dello Stato sul territorio del quale si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria.

Articolo 28

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza della solvibilità globale quale è fissata nell'accordo di cui all'articolo 26, gli Stati membri parti dell'accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

Articolo 29

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel titolo presente, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e disposizioni varie

Articolo 30

1. Alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano sul loro territorio uno o più rami tra quelli di cui all'articolo 1, gli Stati membri concedono un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva per conformarsi alle condizioni degli articoli 16 e 17.

2. Inoltre gli Stati membri:

a) possono accordare alle imprese previste al paragrafo 1 e che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora completamente costituito il margine di solvibilità, un periodo supplementare fino ad un massimo di due anni, sempreché, conformemente all'articolo 20, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che si propongono di adottare per raggiungere tale margine.

b) possono dispensare le imprese previste al paragrafo 1 e che allo scadere del termine di cinque annin non abbiano raggiunto un incasso annuo di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell'esame previsto all'articolo 34, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

3. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10, possono procedervi solo qualora esse si conformino immediatamente alle norme della direttiva. Tuttavia le imprese di cui al paragrafo 2, lettera b) e che, all'interno del territorio nazionale, estendono le loro attività ad altri rami d'attività o ad altre parti del territorio, possono essere dispensate, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, dall'obbligo di costituire il fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le imprese aventi forma diversa da quella indicata all'articolo 8 possono continuare ad esercitare, per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che esse rivestono al momento di detta notifica. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo.

Le imprese che, in Belgio, conformemente al loro oggetto sociale, praticano i prestiti ipotecari per intervento, o che effettuano operazioni di risparmio, a norma del quarto comma dell'articolo 15 delle disposizioni relative al controllo delle casse di risparmio private, coordinate dal decreto reale del 23 giugno 1967, possono proseguire queste attività per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva.

Gli Stati membri interessati compilano l'elenco di tali imprese e lo comunicano agli Stati membri ed alla Commissione.

5. A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli 15, 16 e 17, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi o cauzioni che sono stati costituiti in virtù dell'attuale regolamentazione.

Articolo 31

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III e che, alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano uno o più rami fra quelli di cui all'articolo 1, e che non estendano le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla notifica della direttiva, per conformarsi alle condizioni dell'articolo 25.

Articolo 32

Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo ai sensi dell'articolo 29 e al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva, ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale paese stabilite nel suo territorio, il regime relativo alla congruenza e alla localizzazione delle riserve tecniche applicato loro il 1o gennaio 1973, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e che tale regime non superi i limiti delle attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 ad imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.

Titolo V - Disposizioni finali

Articolo 33

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della direttiva.

Articolo 34

1. La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie stabilite dalla direttiva sulla situazione dei mercati dell'assicurazione degli Stati membri.

2. Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Articolo 35

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali, conformemente alla direttiva, entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Fatti salvi gli articoli 30, 31 e 32, le disposizioni così modificate sono applicate al più tardi entro trenta mesi a decorrere da questa notifica.

Articolo 36

Dópo la notifica della direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

L'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NOERGAARD

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.(2) GU n. C 27 del 28. 3. 1968, pag. 15.(3) GU n. 158 del 18. 7. 1967, pag. 1.

ALLEGATO

A. Classificazione dei rischi per ramo

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

- prestazioni forfettarie

- indennità temporanee

- forme miste

- persone trasportate

2. Malattia

- prestazioni forfettarie

- indennità temporanee

- forme miste

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:

- veicoli terrestri automotori

- veicoli terrestri non automotori

4. Corpi di veicoli ferroviari

Ogni danno subito da veicoli ferroviari

5. Corpi di veicoli aerei

Ogni danno subito da veicoli aerei

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni danno subito da:

- veicoli fluviali

- veicoli lacustri

- veicoli marittimi

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto

8. Incendio ed elementi naturali

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

- incendio

- esplosione

- tempesta

- elementi naturali diversi dalla tempesta

- energia nucleare

- cedimento del terreno

9. Altri danni ai beni

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8

10. R. C. autoveicoli terrestri

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)

11. R. C. aeromobili

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)

12. R. C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)

13. R. C. generale

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12

14. Credito

- insolvibilità generale

- credito all'esportazione

- vendita a rate

- credito ipotecario

- credito agricolo

15. Cauzione

- cauzione diretta

- cauzione indiretta

16. Perdite pecuniarie di vario genere

- rischi relativi all'occupazione

- insufficienza di entrate (generale)

- intemperie

- perdite di utili

- persistenza di spese generali

- spese commerciali impreviste

- perdita di valore venale

- perdita di fitti e di redditi

- perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente

- perdite pecuniarie non commerciali

- altre perdite pecuniarie

17. Tutela giudiziaria

tutela giudiziaria

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

B. Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;

b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni ni aeronautiche»;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;

g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dallo Stato membro interessato, che verrà comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. Rischi accessori

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

- sono connessi con il rischio principale,

- riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e

- sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

Tuttavia, i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A, non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

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