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Document 32023D0252
Council Decision (CFSP) 2023/252 of 4 February 2023 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine
Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
ST/5269/2023/INIT
OJ L 32I, 4.2.2023, p. 11–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 32/11 |
DECISIONE (PESC) 2023/252 DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2023
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (2), che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e a ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio. |
(4) |
Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2369 (3), che ha stabilito il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi. |
(5) |
In considerazione della situazione e tenendo conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi. In particolare, è opportuno introdurre un tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («petrolio sotto la pari rispetto al greggio») e un altro tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sopra la pari («petrolio sopra la pari rispetto al greggio»). |
(6) |
È inoltre opportuno introdurre un periodo di transizione di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi originari della Russia acquistati e caricati a bordo prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1o aprile 2023. |
(7) |
La decisione (PESC) 2022/2369 ha introdotto un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi. Dalla metà di marzo 2023, il riesame dovrebbe basarsi su dati oggettivi forniti ogni due mesi dalla Commissione al Consiglio. Tali dati dovrebbero includere informazioni sul livello dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati, sulle variazioni registrate durante il periodo oggetto del riesame e su previsioni ragionevoli in merito all'andamento dei prezzi nel periodo successivo. La Commissione fornirà anche dati pertinenti riguardanti l'impatto previsto sul bilancio russo, sul settore energetico e sugli Stati membri. Sulla base di tali dati, dei criteri di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 12, della decisione 2014/512/PESC e dell'impegno ad adeguare il tetto sui prezzi ivi stabilito, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, presenterà le proposte necessarie. |
(8) |
È altresì opportuno apportare alcune modifiche tecniche. |
(9) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 4 sexdecies è così modificato:
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2) |
l'articolo 4 septdecies è così modificato:
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3) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(3) Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono così modificati:
1) |
l'allegato XI è così modificato:
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2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO XIII Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies
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