EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0252

Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio del 4 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/5269/2023/INIT

OJ L 32I, 4.2.2023, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/252/oj

4.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 32/11


DECISIONE (PESC) 2023/252 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2023

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (2), che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e a ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio.

(4)

Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2369 (3), che ha stabilito il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi.

(5)

In considerazione della situazione e tenendo conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi. In particolare, è opportuno introdurre un tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («petrolio sotto la pari rispetto al greggio») e un altro tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sopra la pari («petrolio sopra la pari rispetto al greggio»).

(6)

È inoltre opportuno introdurre un periodo di transizione di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi originari della Russia acquistati e caricati a bordo prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1o aprile 2023.

(7)

La decisione (PESC) 2022/2369 ha introdotto un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi. Dalla metà di marzo 2023, il riesame dovrebbe basarsi su dati oggettivi forniti ogni due mesi dalla Commissione al Consiglio. Tali dati dovrebbero includere informazioni sul livello dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati, sulle variazioni registrate durante il periodo oggetto del riesame e su previsioni ragionevoli in merito all'andamento dei prezzi nel periodo successivo. La Commissione fornirà anche dati pertinenti riguardanti l'impatto previsto sul bilancio russo, sul settore energetico e sugli Stati membri. Sulla base di tali dati, dei criteri di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 12, della decisione 2014/512/PESC e dell'impegno ad adeguare il tetto sui prezzi ivi stabilito, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, presenterà le proposte necessarie.

(8)

È altresì opportuno apportare alcune modifiche tecniche.

(9)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

l'articolo 4 sexdecies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione, originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

d)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.»;

2)

l'articolo 4 septdecies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»;

b)

ai paragrafi 4 e 5, «allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014» è sostituito da «allegato XIII della presente decisione»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a)

dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione;

b)

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c)

al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;

d)

a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023;

e)

a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XI della presente decisione, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.»;

d)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi.

Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.»;

3)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).


ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono così modificati:

1)

l'allegato XI è così modificato:

a)

Il testo «[tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]» è sostituito dal sottotitolo seguente:

«Prezzo per il petrolio greggio»;

b)

sono inseriti il sottotitolo e la tabella seguenti:

«Prezzi dei prodotti petroliferi

Codice NC

Descrizione

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli

 

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

2710 12 11

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Benzine speciali

 

2710 12 21

Acqua ragia minerale

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 25

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

altre

Benzine per motori

 

2710 12 31

Benzine avio

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

altre, aventi tenore di piombo

inferiore o uguale a 0,013  g per l

 

2710 12 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 50

superiore a 0,013  g per l

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 90

altri oli leggeri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19

altre

 

 

Oli medi

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

cherosene

 

2710 19 21

Carboturbi

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 25

altro

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 29

altri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli pesanti

Oli da gas

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 43

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 46

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,002  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 47

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 48

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 62

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 66

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  % e inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 67

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Oli lubrificanti ed altri

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 83

Oli idraulici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 85

Oli bianchi, paraffina liquida

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 87

Oli per cambi

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli

 

 

Oli di gas

2710 20 11

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 16

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 19

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 20 32

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 38

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 90

altri oli

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Residui di oli

 

2710 91

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 99

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023»;

2)

è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XIII

Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies

Codice NC

Descrizione

ex 2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

».

Top