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Document 62021CN0376

Causa C-376/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto und rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog

OJ C 391, 27.9.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 391/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 giugno 2021 — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto und rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 / Obshtina Razlog

(Causa C-376/21)

(2021/C 391/10)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad.

Parti

Ricorrente in cassazione: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto und rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020.

Resistente in cassazione: Obshtina Razlog.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 160, paragrafo 1, e l’articolo 2 del regolamento 2018/1046 (1) e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 966/2012 debbano essere interpretati nel senso che si applicano anche alle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell’Unione europea quando gli appalti pubblici da esse aggiudicati sono finanziati con risorse dei fondi strutturali e di investimento europei.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima domanda: se i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione richiamati all’articolo 160, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046 e all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una restrizione totale della concorrenza nell’aggiudicazione di un appalto pubblico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione, quando l’oggetto dell’appalto pubblico non sia caratterizzato da specificità tali da rendere necessaria la sua esecuzione in via esclusiva da parte dell’operatore economico invitato a negoziare. In particolare, se l’articolo 160, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 164, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2018/1046, e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 104, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 966/2012 debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in base alla quale, a seguito dell’annullamento di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per inappropriatezza dell’unica offerta presentata, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare anche un solo operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, quando l’oggetto dell’appalto pubblico non sia caratterizzato da specificità tali da rendere necessaria la sua esecuzione in via esclusiva da parte dell’operatore economico invitato a negoziare.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).


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