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Document 62020CB0081

Causa C-81/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritti fondamentali – Principio del ne bis in idem – Cumulo delle sanzioni penali e amministrative – Inapplicabilità – Obblighi fiscali accessori – Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale]

OJ C 382, 20.9.2021, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/5


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-81/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritti fondamentali - Principio del ne bis in idem - Cumulo delle sanzioni penali e amministrative - Inapplicabilità - Obblighi fiscali accessori - Interessi su una somma versata dal contribuente nell’ambito di un procedimento penale)

(2021/C 382/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Dispositivo

Gli articoli 2 e 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, dal momento che sono avvenute operazioni imponibili e che l’imposta sul valore aggiunto ad esse relativa è esigibile, un versamento, anche provvisorio, diretto a soddisfare il credito d’imposta corrispondente non può essere considerato come indebito e non può generare interessi a favore del contribuente che l’ha effettuato.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


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