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Document 62020CA0096

Causa C-96/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale – Salute – Articolo 168 TFUE – Direttiva 2002/98/CE – Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti – Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana – Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 – Servizi trasfusionali – Persona responsabile – Condizioni minime di qualificazione – Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo – Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri)

OJ C 182, 10.5.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ / Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-96/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Salute - Articolo 168 TFUE - Direttiva 2002/98/CE - Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti - Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Servizi trasfusionali - Persona responsabile - Condizioni minime di qualificazione - Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo - Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri)

(2021/C 182/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ

Convenuta: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con l’intervento di: Sds Snabi, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto ogni profilo, il diritto dell’Unione.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


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