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Document 62019CA0900

Causa C-900/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Articoli 5 e 8 – Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli – Articolo 9, paragrafo 1 – Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali – Presupposti – Assenza di altra soluzione soddisfacente – Giustificazione dell’assenza di «altra soluzione soddisfacente» con la sola preservazione di detto metodo tradizionale – Selettività delle catture – Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio)

OJ C 182, 10.5.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux / Ministre de la Transition écologique et solidaire

(Causa C-900/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/147/CE - Conservazione degli uccelli selvatici - Articoli 5 e 8 - Divieto di ricorrere a qualsiasi metodo di cattura degli uccelli - Articolo 9, paragrafo 1 - Autorizzazione a ricorrere in virtù di una deroga a un siffatto metodo consacrato dagli usi tradizionali - Presupposti - Assenza di altra soluzione soddisfacente - Giustificazione dell’assenza di «altra soluzione soddisfacente» con la sola preservazione di detto metodo tradizionale - Selettività delle catture - Normativa nazionale che autorizza la cattura di uccelli tramite l’impiego di vischio)

(2021/C 182/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Association One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux

Convenuto: Ministre de la Transition écologique et solidaire

con l’intervento di: Fédération nationale des Chasseurs

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che il carattere tradizionale di un metodo di cattura di uccelli non è sufficiente, di per sé, a dimostrare che un’altra soluzione soddisfacente, ai sensi di tale disposizione, non possa sostituirsi a detto metodo.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che autorizza, in deroga all’articolo 8 di tale direttiva, un metodo di cattura che comporta catture accessorie, qualora queste ultime, pur essendo di volume esiguo e di una durata limitata, siano idonee ad arrecare alle specie non bersaglio catturate danni che non siano trascurabili.


(1)  GU C 54 del 17.02.2020.


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