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Document 62021TN0057

Causa T-57/21: Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ungheria / Commissione

OJ C 88, 15.3.2021, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 88/43


Ricorso proposto il 27 gennaio 2021 — Ungheria / Commissione

(Causa T-57/21)

(2021/C 88/57)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte riguardante l’Ungheria, che esclude gli aiuti per superficie corrispondenti all’esercizio 2018 dal finanziamento dell’Unione in quanto non sarebbe stato effettuato un numero sufficiente di controlli in loco;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

A giudizio della ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato l’espressione «l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo» contenuta all’articolo 35 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 (2) e, fondandosi su tale erronea interpretazione, ha sviluppato una pratica errata. Secondo la ricorrente, l’esclusione si basa sul fatto che, nei suoi documenti di lavoro, la Commissione si considera vincolata da un’interpretazione sia erronea da un punto di vista tecnico sia non conforme alla citata disposizione del regolamento.

La Commissione, nell’adottare i documenti di lavoro, ha escluso, in pratica, dalle competenze degli Stati membri la facoltà di determinare essi stessi la misura considerata necessaria della percentuale di ulteriori beneficiari che devono essere sottoposti a controlli in loco. L’esclusione contestata è contraria al diritto in quanto, a differenza di quel che si verifica con il regolamento, la Commissione determina specificatamente, avvalendosi di un metodo di calcolo concreto, l’unica entità di aumento della percentuale di controlli considerata corretta. Inoltre, tale determinazione è carente di fondamento tecnico in quanto la Commissione non tiene conto delle differenze tra i controlli degli Stati membri e della loro efficacia.


(1)  GU 2020, L 390, pag. 10.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69).


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