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Document 62020CN0452

Causa C-452/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2020 — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

OJ C 423, 7.12.2020, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 settembre 2020 — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-452/20)

(2020/C 423/43)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: PJ

Appellati: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se, l’art. 25, comma 2, del r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, come sostituito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 6 del 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE (1) sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) — nella parte in cui stabilisce che «[a] chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3 000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività» — violi o meno i principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall’art. 5 del TUE, dall’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva, dando prevalenza al principio di precauzione senza mitigarlo con quello di proporzionalità e in tal modo sacrificando in modo sproporzionato gli interessi degli operatori economici a vantaggio della protezione del diritto alla salute, così non garantendo il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali, per di più mediante una sanzione che, in violazione del considerando 8 della direttiva, non persegue efficacemente l’obiettivo di disincentivare la diffusione del fumo tra i giovani.


(1)  GU 2014, L 127, pag. 1.


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