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Document 62020TN0397
Case T-397/20: Action brought on 26 June 2020 — Allergan Holdings France v EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
Causa T-397/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
Causa T-397/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
OJ C 279, 24.8.2020, p. 50–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/50 |
Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM)
(Causa T-397/20)
(2020/C 279/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, Solicitor e T. de Haan, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermavita Company SARL (Beirut, Libano)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM — Marchio dell’Unione europea n. 2 196 822
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 877/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata nella misura in cui quest’ultima ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del suo marchio dell’Unione europea n. 2 196 822 JUVEDERM per «impianti dermici» e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese; |
— |
condannare l’EUIPO e la Dermavita Company Ltd a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, incluse quelle sostenute da quest’ultima dinanzi alla quarta commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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violazione dell’articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |