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Document 62020CN0080

Causa C-80/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

OJ C 279, 24.8.2020, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Causa C-80/20)

(2020/C 279/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: Wilo Salmson France SAS

Resistenti: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Questioni pregiudiziali

1)

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 167, in combinato disposto con l’articolo 178 della direttiva 2006/112/CE (1): se esista una distinzione tra il momento in cui sorge e il momento in cui viene esercitato il diritto a detrazione in relazione al modo in cui funziona il sistema dell’IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se il diritto a detrazione dell’IVA possa essere esercitato in assenza di una fattura fiscale (valida) emessa per gli acquisti di beni effettuati.

2)

Per quanto riguarda l’interpretazione delle medesime disposizioni in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE (2): qual è il punto di riferimento procedurale per valutare la regolarità dell’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se si possa presentare una richiesta di rimborso dell’IVA divenuta esigibile prima del «periodo di riferimento», ma la cui fatturazione è avvenuta nel corso del periodo di riferimento.

3)

Per quanto riguarda l’interpretazione delle medesime disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE, in combinato disposto con l’articolo 167 e con l’articolo 178 della direttiva 2006/112/CE: quali sono gli effetti dell’annullamento e dell’emissione di nuove fatture per gli acquisti di beni precedenti al «periodo di riferimento», sull’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA relativa a tali acquisti.

A tal fine è necessario chiarire se, nel caso di annullamento da parte del fornitore delle fatture iniziali emesse per acquisti di beni e di emissione di nuove fatture in un momento successivo, l’esercizio del diritto del beneficiario di chiedere il rimborso dell’IVA relativa agli acquisti debba essere riferito alla data delle nuove fatture. Ciò in una situazione in cui l’annullamento delle fatture iniziali e l’emissione delle nuove fatture non rientrano nella sfera del controllo del beneficiario, ma esclusivamente nel potere discrezionale del fornitore.

4)

Se la legislazione nazionale possa subordinare il rimborso dell’IVA concesso conformemente alla direttiva [2008/9/CE] a una condizione di esigibilità, in una situazione in cui la fattura corretta sia emessa nel periodo della richiesta.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. l).

(2)  Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 12).


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