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Document 62020CN0006
Case C-6/20: Request for a preliminary ruling from the Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) lodged on 7 January 2020 — Sotsiaalministeerium v Innove SA
Causa C-6/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA
Causa C-6/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA
OJ C 87, 16.3.2020, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 87/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 7 gennaio 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA
(Causa C-6/20)
(2020/C 87/18)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Sotsiaalministeerium
Resistente: Innove SA
Questioni pregiudiziali
1. |
Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali — come l’articolo 41, paragrafo 3, del Riigihangete seadus (RHS) (legge sugli appalti pubblici) — secondo cui, quando la legge prevede requisiti specifici per le attività da svolgersi in forza di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando di gara le registrazioni o le autorizzazioni necessarie ai fini dell’ammissione dell’offerente, deve richiedere nel bando stesso la presentazione di una prova dell’autorizzazione o della registrazione ai fini della verifica del soddisfacimento degli specifici requisiti di legge e deve respingere, come non ammissibile, l’offerente qualora quest’ultimo non disponga della corrispondente autorizzazione o registrazione. |
2. |
Se gli articoli 2 e 46 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debbano essere interpretati congiuntamente nel senso che, nel caso di un appalto per l’acquisto di aiuti alimentari eccedente la soglia internazionale, non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di prevedere per gli offerenti un criterio di scelta secondo cui tutti gli offerenti, già all’atto della presentazione delle offerte e a prescindere dal loro pregresso luogo di attività, devono disporre di un’autorizzazione o di una registrazione nel paese in cui l’aiuto alimentare è concesso anche se in precedenza essi non operavano in detto Stato membro. |
3. |
In caso di risposta affermativa alla questione che precede:
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(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).