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Document 52020XG0213(01)
Notice for the attention of persons subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2010/788/CFSP, as implemented by Council Implementing Decision (CFSP) 2020/190 and Council Regulation (EC) No 1183/2005, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2020/189 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of Congo2020/C 49/07
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio, che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo2020/C 49/07
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio, che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo2020/C 49/07
CM/1479/2020/INIT
OJ C 49, 13.2.2020, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 49/7 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio, che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
(2020/C 49/07)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona designata nell’allegato I della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio (4), che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo.
Il 6 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto una persona all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 9 dell’UNSCR 2374 (2017), insieme agli eventuali documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
United States of America |
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533
La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
B1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l’attenzione dell’interessato sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.
(2) GU L 40I del 13.2.2020, pag. 3.