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Document 52020XG0213(01)

Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio, che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo2020/C 49/07

CM/1479/2020/INIT

OJ C 49, 13.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/7


Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio, che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

(2020/C 49/07)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona designata nell’allegato I della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2020/190 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/189 del Consiglio (4), che istituiscono misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo.

Il 6 febbraio 2020 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto una persona all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 9 dell’UNSCR 2374 (2017), insieme agli eventuali documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533

La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione dell’interessato sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  GU L 40I del 13.2.2020, pag. 3.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 40I del 13.2.2020, pag. 1.


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