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Document 62019TN0703

Causa T-703/19: Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – DD/FRA

OJ C 432, 23.12.2019, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/64


Ricorso proposto l’11 ottobre 2019 – DD/FRA

(Causa T-703/19)

(2019/C 432/75)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno immateriale subito, quale esposto in dettaglio nel presente ricorso, valutato, ex aequo et bono, in EUR 50 000;

annullare la decisione del direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 21 dicembre 2018, recante rigetto della domanda proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea [in prosieguo: lo Statuto];

se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 24 giugno 2019, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi, nel cui ambito afferma quanto segue.

1.

Primo motivo: gli agenti incaricati dell’indagine non erano autorizzati a investigare su una possibile violazione, da parte del ricorrente, dell’articolo 17 o dell’articolo 11 dello Statuto o ad esaminare la mail del ricorrente del 5 marzo 2014; l’indagine amministrativa non ha fondamento legale. La FRA ha violato l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto e l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del consiglio di amministrazione 2013/01.

2.

Secondo motivo: l’apertura dell’indagine amministrativa non era fondata su un ragionevole sospetto di un’infrazione disciplinare in base ad elementi di prova prima facie.

3.

Terzo motivo: sono illegittime le condotte consistenti nell’omessa comunicazione al ricorrente dell’apertura dell’indagine amministrativa e nell’omessa comunicazione, a seguito di sua richiesta, delle relative decisioni.

4.

Quarto motivo: la durata dell’indagine e del procedimento previo al procedimento disciplinare è stata eccessiva e irragionevole.

5.

Quinto motivo: la decisione con cui è stata conclusa l’indagine è priva di motivazione e non conforme all’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto.

6.

Sesto motivo: la relazione d’indagine contiene un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione.

7.

Settimo motivo: è stato violato l’obbligo di riservatezza.

8.

Ottavo motivo: sono stati violati gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001. (1)

9.

Nono motivo: sussiste una violazione dell’obbligo di diligenza, nonché mancanza di obiettività, imparzialità e sviamento di potere.


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


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