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Document 52019XG0913(01)

Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

ST/11767/2019/INIT

OJ C 309, 13.9.2019, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/6


Avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2019/C 309/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/1405 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1403 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 2 novembre 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 236 del 13.9.2019, pag. 17.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 236 del 13.9.2019, pag. 1.


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