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Document 62019TN0300

Causa T-300/19: Ricorso proposto il 13 maggio 2019 — Achema e Lifosa/Commissione

OJ C 238, 15.7.2019, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/25


Ricorso proposto il 13 maggio 2019 — Achema e Lifosa/Commissione

(Causa T-300/19)

(2019/C 238/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Achema AB (Jonava, Lituania) e Lifosa AB (Kedainiai, Lituania) (rappresentanti: E. Righini e N. Solárová, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 9209 final, dell’8 gennaio 2019, nel procedimento in materia di aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN) ̶ Lituania ̶ Sostegno a centrali elettriche che producono elettricità da fonti di energia rinnovabile;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato il procedimento d’indagine formale, privando in tal modo le ricorrenti dei diritti procedurali previsti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Le ricorrenti sostengono che tutte le prove indicano che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dei dubbi circa la compatibilità, con il mercato interno e il diritto europeo, dell’aiuto di Stato e del suo metodo di finanziamento. Essa avrebbe dovuto pertanto avviare un’indagine formale.

Le ricorrenti fanno riferimento ad un ampio insieme di prove tra cui sono compresi la durata della fase di pre-notifica, la ripartizione sproporzionata del tempo tra tale fase e il procedimento di esame preliminare, altre circostanze nelle quali la decisione impugnata è stata adottata e presunti vizi che si riflettono nel contenuto di tale decisione, la quale, a loro parere, sarebbe insufficientemente motivata e inficiata da gravi errori di valutazione o dalla mancanza di valutazione. Tali fattori dimostrerebbero che la Commissione ha svolto un’analisi insufficiente degli aspetti rilevanti e che non disponeva di tutte le informazioni necessarie prima di dichiarare compatibile con il mercato interno e il diritto europeo l’aiuto di Stato e il relativo metodo di finanziamento.

In particolare, si afferma che (i) la Commissione sarebbe incorsa in errore nella sua valutazione di un presunto schema autonomo di Fonti Energia Rinnovabile (FER) e prelievo FER, interpretando erroneamente al contempo il quadro legislativo lituano e le denunce delle ricorrenti; (ii) la Commissione avrebbe omesso di valutare l’aiuto agli investimenti concesso per i generatori FER e, pertanto, la sua analisi sostanziale sarebbe incompleta e insufficiente; (iii) la Commissione sarebbe incorsa in errore nella sua valutazione delle esenzioni dal prelievo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; (iv) la valutazione della Commissione sulla compatibilità dello schema FER con il mercato interno sarebbe stata inadeguata e erronea; e (v) la valutazione della conformità del metodo di finanziamento con il diritto europeo sarebbe erronea e insufficiente.


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