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Document E2019C0314(01)
Communication from the EFTA Surveillance Authority under Article 21(7) of the Act referred to at point 1 of Annex VII to the EEA Agreement (Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications)
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità all’articolo 21, paragrafo 7, dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato VII dell’accordo SEE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità all’articolo 21, paragrafo 7, dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato VII dell’accordo SEE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
OJ C 97, 14.3.2019, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 97/3 |
Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA in conformità all’articolo 21, paragrafo 7, dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato VII dell’accordo SEE
(Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
(2019/C 97/03)
L'articolo 21, paragrafo 7, dell’atto di cui al punto 1 dell’allegato VII dell’accordo SEE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) prevede che gli Stati EFTA comunichino all’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori disciplinati dal capo III dell'atto stesso.
L'Autorità ha il compito di pubblicare un'adeguata comunicazione, indicando le denominazioni adottate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia per i titoli di formazione e, se del caso, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V dell'atto e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
Poiché la Norvegia ha comunicato modifiche relative alle denominazioni delle formazioni mediche specializzate, l’Autorità pubblica la presente comunicazione in conformità all’articolo 21, paragrafo 7, dell’atto.
Denominazioni delle formazioni mediche specializzate
La Norvegia ha comunicato le seguenti modifiche relative alle denominazioni delle formazioni mediche specializzate (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):
Paese |
Denominazione Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) |
Norge |
|
Paese |
Denominazione Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) |
Norge |
Maxillofacial kirurgi |