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Document 52018AR3595
Opinion of the European Committee of the Regions on ‘European Territorial Cooperation’
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Cooperazione territoriale europea»
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Cooperazione territoriale europea»
COR 2018/03595
OJ C 86, 7.3.2019, p. 137–164
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 86/137 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sulla «Cooperazione territoriale europea»
(2019/C 86/09)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
L’obiettivo principale del FESR nell’ambito della cooperazione territoriale europea è offrire soluzioni ai problemi delle regioni meno favorite, e a nostro avviso nel testo proposto dalla Commissione non si precisano con sufficiente chiarezza le caratteristiche specifiche di tali territori.
Emendamento 2
Considerando 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il riferimento a questi due principi era stato eliminato dalla proposta di regolamento.
Emendamento 3
Considerando 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il Comitato delle regioni non è favorevole al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»). Sebbene tale passaggio sia accompagnato da un aumento della dotazione di bilancio della componente transnazionale, vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale. È opportuno proporre il ritorno della cooperazione transfrontaliera marittima e della sua quota di bilancio alla componente 1.
Emendamento 4
Considerando 6
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il Comitato delle regioni non è favorevole al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»). Sebbene tale passaggio sia accompagnato da un aumento della dotazione di bilancio della componente transnazionale, vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale. È opportuno proporre il ritorno della cooperazione transfrontaliera marittima e della sua quota di bilancio alla componente 1.
Emendamento 5
Considerando 8
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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In tutta l’Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione e strettamente collegata all’attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile»[25], in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari . Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l’attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» e in uno strumento di accompagnamento: l’«Iniziativa urbana europea». I due programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l’intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi. |
In tutta l’Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe continuare ad agevolare la cooperazione interregionale tra enti locali e regionali, al fine di trovare soluzioni comuni favorevoli alla politica di coesione e stabilire partenariati sostenibili. É pertanto opportuno mantenere i programmi esistenti, con particolare riferimento alla promozione della cooperazione basata su progetti specifici. |
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I nuovi investimenti interregionali in materia di innovazione saranno strettamente collegati all’attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l’innovazione nelle regioni d’Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile»[25], in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente. La cooperazione territoriale europea deve consentire di continuare a sostenere lo sviluppo territoriale integrato nell’ambito della componente 4. I programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l’intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi. |
Motivazione
Il Comitato delle regioni è favorevole al mantenimento di tutte le attuali attività di cooperazione interregionale all’interno della componente 4, con l’aggiunta della cooperazione su progetti specifici intesi a sviluppare soluzioni innovative, di aumento di scala e di trasferibilità a più regioni che presentano gli stessi svantaggi strutturali.
Tramite la componente 4, la cooperazione territoriale europea deve continuare a sostenere lo sviluppo territoriale integrato previsto all’interno della suddetta componente, contrariamente alla proposta della Commissione di riservare tale opportunità esclusivamente all’«iniziativa urbana europea» prevista dal regolamento FESR.
Il Comitato accoglie con grande favore l’istituzione della nuova iniziativa concernente gli investimenti interregionali in materia di innovazione, che succede all’iniziativa Vanguard e che si concentrerà soprattutto sulle regioni con dimensioni, potenziale di sviluppo e capacità tecnico-economiche superiori rispetto alla maggior parte delle regioni europee.
Emendamento 6
Dopo il considerando 24, inserire il seguente nuovo considerando.
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Allo scopo di semplificare la gestione dei fondi, nella fase di programmazione e di gestione è necessario ricorrere al processo di semplificazione della gestione dei fondi, avviato negli ultimi anni e culminato nelle nuove proposte di regolamento.
Emendamento 7
Dopo il considerando 35, inserire il seguente nuovo considerando.
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La cooperazione territoriale rafforza il mercato unico. La completa soppressione degli obblighi di notifica ancora richiesti per alcuni tipi di aiuti di Stato costituirebbe un ulteriore elemento di semplificazione.
Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 1
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 1 — |
Articolo 1 — |
Oggetto e ambito di applicazione |
Oggetto e ambito di applicazione |
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all’interno dell’Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d’oltremare («PTOM»). |
1. Il presente regolamento stabilisce le regole per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri all’interno dell’Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d’oltremare («PTOM») e gruppi di paesi terzi riuniti in organizzazioni regionali . |
Motivazione
Le regioni ultraperiferiche, geograficamente lontane dall’Europa continentale, mantengono rapporti di cooperazione con paesi terzi riuniti in organizzazioni regionali; la cooperazione non si limita ai paesi terzi limitrofi.
Emendamento 9
Articolo 2
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Definizioni |
Definizioni |
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1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: |
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: |
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2. Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l’autorità di gestione», mentre quando le disposizioni fanno riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento deve essere inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg». |
2. Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l’autorità di gestione», mentre quando le disposizioni fanno riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento deve essere inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg». |
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Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai «Fondi» elencati [all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al «FESR», deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. |
Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai «Fondi» elencati [all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al «FESR», deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. |
Motivazione
In questo punto è necessario includere anche le euroregioni, così come altri raggruppamenti di enti territoriali.
Emendamento 10
Articolo 3
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Componenti dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» |
Componenti dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» |
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Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sostengono le seguenti componenti: |
Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sostengono le seguenti componenti: |
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Motivazione
Il Comitato delle regioni è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1 e di rafforzare le altre componenti. Si propone di sopprimere il termine «limitrofe» nel punto 1. Il fatto che la cooperazione transfrontaliera interesserà le regioni di livello NUTS 3 può interferire con le attuali caratteristiche geografiche di alcuni programmi transfrontalieri, riducendone la portata alle sole regioni limitrofe di livello NUTS 3.
Emendamento 11
Articolo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera |
Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera e marittima |
1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell’Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner. |
1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima , le regioni dell’Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner , fatti salvi gli adeguamenti eventualmente necessari a garantire la coerenza e la continuità dei settori del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020 . |
2. Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente . |
2. Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime connesse tramite collegamenti marittimi, ferroviari, aerei o stradali . |
3. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e Monaco. |
3. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra , San Marino e Monaco. |
4. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell’IPA III o dell’NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell’IPA III o dell’NDICI. |
4. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera marittima per il periodo di programmazione 2014-2020, gli adeguamenti per i 18 programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti per tale periodo di programmazione (Les Deux Mers/Two seas/Twee Zeeën, Botnia-Atlantica, Central Baltic, Estonia-Lettonia, Manche-Channel, Guadeloupe-Martinique-Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, Mayotte/Comoros/Madagascar, Germania-Danimarca, Grecia-Cipro, Grecia-Italia, Grecia-Italia, Irlanda-Regno Unito (Ireland Wales), Italia-Croazia, Italia-Francia (Maritime), Italia-Malta, Madera-Azzorre-Canarie (MAC), Regno Unito-Irlanda (Ireland-North Ireland-Scotland), Öresund-Kattegat-Skagerrak, South Baltic) saranno realizzati di comune accordo con gli Stati, le regioni e gli altri enti territoriali interessati. |
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5. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell’IPA III o dell’NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell’IPA III o dell’NDICI. |
Motivazione
Il Comitato delle regioni è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1. Propone inoltre di eliminare l’arbitrario criterio che prevede la presenza di un ponte per attuare la cooperazione transfrontaliera marittima. Facendo appello al principio di sussidiarietà, la definizione delle zone di cooperazione transfrontaliera deve avvenire in consultazione con gli Stati membri, le regioni e gli altri enti territoriali interessati, onde garantire continuità e coerenza con i programmi esistenti.
Emendamento 12
Articolo 7
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione |
Copertura geografica per la cooperazione interregionale |
1. Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5 , è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione. |
1. Per qualunque programma Interreg della componente 4, è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione. |
2. I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. |
2. I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. I paesi terzi possono contribuire al finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne. |
Motivazione
Tutti gli aspetti riguardanti gli investimenti interregionali in materia di innovazione saranno oggetto di un capitolo specifico all’interno del presente regolamento. Questo emendamento intende chiarire che i paesi terzi possono partecipare alla componente 4 contribuendo al suo finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne. Il CdR è favorevole a includere il contributo finanziario del Regno Unito mediante entrate con destinazione specifica esterne per la componente 4 (cooperazione interregionale) e 5 (investimenti interregionali in materia di innovazione) e a mantenere la partecipazione degli enti locali e regionali dei paesi terzi nella stessa forma.
Emendamento 13
Articolo 9
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Risorse del FESR per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) |
Risorse del FESR per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) |
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1. Le risorse del FESR a favore dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano a 8 430 000 000 EUR delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all’articolo [102, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
1. Il 3 % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo 2021-2027 (per un totale di 10 000 000 000 EUR ) sarà prelevato dalle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all’articolo [ 104 , paragrafo 7 ,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] , per finanziare le componenti da 1 a 4 . |
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2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue: |
2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue: |
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3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno. |
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno. |
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Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni: |
Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni: |
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4. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre. |
4. Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre. |
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Per i programmi di cooperazione transfrontaliera e marittima per cui è prevista una riduzione dei finanziamenti nel periodo 2021-2027, gli Stati membri interessati devono stanziare fondi FESR dalle rispettive dotazioni nazionali per garantire che tali programmi continuino a ricevere almeno i 2/3 dei finanziamenti del periodo 2014-2020. |
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5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa. |
5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro , previa consultazione degli enti locali e regionali, notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa. |
Motivazione
Si tratta di un emendamento conseguente all’aumento di bilancio proposto dai relatori del CdR all’articolo 104, paragrafo 7 del nuovo regolamento dell’UE sulle disposizioni comuni, per finanziare le attività di cooperazione previste dal suddetto regolamento passando dal 2,5 % al 3,3 % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi. Di questo 3,3 % il CdR propone di destinare il 3 % alle attività tradizionali della cooperazione territoriale europea (componenti 1, 2 e 4) e alla nuova componente 3. La proposta è di riprodurre la ripartizione già prevista nell’attuale periodo di programmazione, ossia circa il 75 % per la cooperazione transfrontaliera, compresa la cooperazione transfrontaliera marittima, il 20 % per la cooperazione transnazionale e circa il 5 % per la cooperazione interregionale allargata.
Il restante 0,3 % sarebbe destinato agli investimenti interregionali in materia d’innovazione, tenendo comunque conto della specificità di questa nuova iniziativa, che a nostro avviso merita un capitolo a parte all’interno del presente regolamento.
Emendamento 14
Articolo 11
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Elenco delle risorse dei programmi Interreg |
Elenco delle risorse dei programmi Interreg |
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell’intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 63, paragrafo 2. |
1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell’intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 63, paragrafo 2. |
2. Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione. |
2. Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione. |
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3. Gli Stati membri comunicano il modo in cui gli enti locali e regionali, nonché gli altri soggetti interessati, sono stati coinvolti nell’elaborazione dei programmi, ai sensi dell’articolo 6, relativo al partenariato e alla governance a più livelli, del regolamento sulle disposizioni comuni. |
Emendamento 15
Articolo 13
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Tassi di cofinanziamento |
Tassi di cofinanziamento |
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70 % , tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3 , sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. |
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato dell’85 % , in modo particolare per quanto concerne i programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3 e i piccoli progetti previsti agli articoli da 16 a 26 e nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. |
Motivazione
Il CdR chiede di mantenere un tasso di cofinanziamento dell’85 % per tutti i progetti o almeno per i progetti interregionali di minori dimensioni, con particolare riferimento ai piccoli progetti di cui agli articoli da 16 a 26.
Emendamento 16
Articolo 14, paragrafo 4
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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4. Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg», in particolare mediante le seguenti azioni: |
4. Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg», in particolare mediante le seguenti azioni: |
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Motivazione
Lo sviluppo della fiducia reciproca e l’incentivazione di progetti che prevedono contatti tra persone sono azioni importanti per la cooperazione transfrontaliera non solo esterna ma anche interna, che dovrebbero essere apertamente sostenute.
Emendamento 17
Articolo 15
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Concentrazione tematica |
Concentrazione tematica |
1. Almeno il 60 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
1. Un massimo del 60 % delle dotazioni del FESR a livello nazionale e regionale e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all’articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
2. Un ulteriore 15 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato all’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg» o all’obiettivo esterno specifico dell’Interreg «Un’Europa più sicura». |
2. Un ulteriore massimo del 15 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 può essere assegnato all’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg» e/ o all’obiettivo esterno specifico dell’Interreg «Un’Europa più sicura». Questa percentuale può superare il massimo del 15 % quando i soggetti coinvolti nei negoziati relativi al programma lo ritengano necessario. |
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I progetti nell’ambito dell’obiettivo «Una migliore gestione dell’Interreg» possono anche essere finanziati a norma del regolamento (UE) 2018/XXX [che istituisce il programma di sostegno alle riforme]. In tal caso, il regolamento (UE) 2018/XXX[CTE] fungerà da capofila. |
3. Quando un programma Interreg della componente 2A sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia. |
3. Quando un programma Interreg della componente 2 sostiene una strategia macroregionale, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono programmate a favore degli obiettivi di tale strategia. |
4. Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia. |
4. Quando un programma Interreg della componente 1 sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all’assistenza tecnica sono , di norma, assegnate agli obiettivi di tale strategia. Di comune accordo con la Commissione, potranno essere stabilite percentuali diverse. |
5. Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall’assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg». |
5. Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall’assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull’obiettivo specifico dell’Interreg «Una migliore gestione dell’Interreg». |
Motivazione
Non è corretto chiedere a tutte le regioni d’Europa di assegnare la stessa percentuale fissa all’obiettivo «Una migliore gestione dell’Interreg», oltre all’assistenza tecnica.
Tuttavia, le regioni che desiderino ricorrere alla cooperazione territoriale europea quale strumento per promuovere la buona governance e le riforme strutturali, devono poter beneficiare del sostegno supplementare del nuovo programma di sostegno alle riforme.
Il CdR è favorevole a che le strategie macroregionali siano sostenute dalle componenti 1 e 2.
Emendamento 18
Inserire un nuovo capo dopo il capo II
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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CAPO III Investimenti interregionali in materia di innovazione Articolo 15 bis Investimenti interregionali in materia di innovazione 1. Lo 0,3 % del totale delle risorse disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo 2021-2027 (per un totale di 970 000 000 EUR) è assegnato agli investimenti interregionali in materia d’innovazione e sarà destinato alla commercializzazione e all’espansione dei progetti interregionali nel settore dell’innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee. I fondi supplementari provenienti da Orizzonte Europa [proposta di regolamento (UE) 2018/XXX] possono essere trasferiti al bilancio direttamente o tramite il metodo del fondo capofila. 2. Gli investimenti interregionali in materia di innovazione sono destinati alle seguenti attività:
3. Per quanto riguarda gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l’intero territorio dell’Unione. 4. Gli investimenti interregionali in materia di innovazione sono elaborati e presentati in regime di gestione diretta. 5. Nel rispetto del principio di coesione territoriale europea, le regioni che si trovano al di sotto della media dello «European Regional Competitiveness Index» (indice europeo di competitività regionale) 2013-2016, quelle di cui all’articolo 174 e le regioni ultraperiferiche potranno beneficiare, nel quadro del dispositivo degli investimenti interregionali in materia di innovazione, di un tasso di cofinanziamento FESR maggiorato che può andare dall’85 % al 100 %. Questo incentivo a favorire gli investimenti interregionali in materia di innovazione nelle regioni con svantaggi strutturali deve:
6. I paesi terzi possono partecipare a condizione che contribuiscano al finanziamento mediante entrate con destinazione specifica esterne. |
Motivazione
Sebbene l’istituzione degli investimenti interregionali in materia di innovazione sia una delle novità più positive del nuovo periodo di programmazione, si tratta comunque di uno strumento molto diverso dalla cooperazione territoriale europea. Per tale motivo e per sottolinearne l’importanza specifica, il CdR propone di elaborare per gli investimenti interregionali in materia di innovazione un capitolo e un articolo specifici che riuniscano le diverse disposizioni disseminate all’interno della proposta di regolamento.
Il CdR propone inoltre di aumentarne la dotazione di bilancio ricorrendo a una riserva specifica pari allo 0,3 % del bilancio della politica di coesione e consentendo trasferimenti supplementari. Infine, allo scopo di rispettare il principio della coesione territoriale europea, una parte delle risorse dovrà essere destinata alle regioni che non hanno ancora raggiunto una posizione di rilievo all’interno dell’UE in materia di innovazione.
Inoltre, per evitare di accrescere le disparità tra regioni in termini di innovazione e di competitività, è necessario promuovere l’innovazione nei territori soggetti a forti vincoli e/o che presentano un grado di competitività inferiore a quello della media dell’UE.
Nella presente proposta si concretizzano, nell’ambito del regolamento sulla cooperazione territoriale europea, le raccomandazioni contenute, tra gli altri, nei pareri di Maupertuis (2017), Herrera Campo (2016), Osvald (2012) e Karácsony (2018).
Emendamento 19
Articolo 16
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Preparazione e presentazione dei programmi Interreg |
Preparazione e presentazione dei programmi Interreg |
1. L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta , e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta . |
1. L’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta. |
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027. |
2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027. |
3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo. |
3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all’articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo. |
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All’atto della preparazione dei programmi Interreg collegati a strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma devono tenere conto delle priorità tematiche di tali strategie, nonché consultare le parti interessate. |
4. Lo Stato membr o che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti. |
4. Lo Stato membr o che ospita la futura autorità di gestione presenta alla Commissione uno o più programmi Interreg alla rispettiva frontiera terrestre o marittima entro [data di entrata in vigore più nove mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti. |
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l’adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell’articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell’atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. |
Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei mesi dopo l’adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell’articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell’atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. |
5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l’attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l’impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM. |
5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l’attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l’impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM. |
In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull’eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale . |
In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull’eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o più programmi Interreg alla frontiera terrestre o marittima interessata . |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso. |
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso. |
Motivazione
Per garantire la coerenza tra le diverse attività di cooperazione transfrontaliera, occorre introdurre il principio del partenariato. Il CdR è favorevole a reintrodurre la cooperazione transfrontaliera marittima all’interno della componente 1.
Emendamento 20
Articolo 19
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Modifica dei programmi Interreg |
Modifica dei programmi Interreg |
1. Lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l’effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi. |
1. Lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione può , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni, presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l’effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi. |
2. La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato. |
2. La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla presentazione del programma modificato. |
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. |
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. |
4. La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro. |
4. La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro. |
5. Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % del bilancio del programma ad un’altra priorità dello stesso programma Interreg. |
5. Durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % del bilancio del programma ad un’altra priorità dello stesso programma Interreg , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all’articolo 6 del regolamento sulle disposizioni comuni . |
Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti. |
Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti. |
Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L’autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all’articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii). |
Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L’autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all’articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii). |
6. Non è prescritta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma Interreg. L’autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione. |
6. Non è prescritta l’approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull’attuazione del programma Interreg. L’autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione. |
Motivazione
Le modifiche apportate ai programmi devono garantire il rispetto del principio del partenariato.
Emendamento 21
Articolo 24
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 24 |
Articolo 24 |
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Fondi per piccoli progetti |
Fondi per piccoli progetti |
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1. Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo. |
1. Il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo. Nell’ambito di un programma Interreg possono essere creati diversi fondi per piccoli progetti. |
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I destinatari finali nell’ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»). |
I destinatari finali nell’ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»). |
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2. Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un’entità giuridica transfrontaliera o un GECT. |
2. Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un’entità giuridica transfrontaliera, un GECT , un’euroregione, un soggetto giuridico di una regione ultraperiferica o un altro raggruppamento di diversi enti territoriali . |
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3. Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all’articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario: |
3. Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all’articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario: |
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Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell’articolo 35. |
Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell’articolo 35. |
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4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell’autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all’articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell’autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all’articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
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5. I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20 % del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione. |
5. I costi di personale e i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo per piccoli progetti non supera il 20 % del costo totale ammissibile del fondo per piccoli progetti in questione. |
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6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. |
6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari. I controlli e gli audit nazionali supplementari dovrebbero rispettare questo principio dei costi semplificati e non imporre al beneficiario di fornire i documenti giustificativi relativi a tutti i costi di un progetto. |
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Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR]. |
Emendamento 22
Articolo 26
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 26 |
Articolo 26 |
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Assistenza tecnica |
Assistenza tecnica |
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1. L’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell’articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi. |
1. L’assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell’articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi. |
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2. Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti: |
2. Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione da rimborsare per l’assistenza tecnica sono le seguenti: |
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3. Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l’importo derivante dall’applicazione della percentuale per l’assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio. |
3. Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l’importo derivante dall’applicazione della percentuale per l’assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio. |
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4. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l’importo necessario per l’assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato. |
4. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l’importo necessario per l’assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato. |
Emendamento 23
Articolo 45
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
Articolo 45 |
Articolo 45 |
Funzioni dell’autorità di gestione |
Funzioni dell’autorità di gestione |
1. L’autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell’insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento. |
1. L’autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell’insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento. |
2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l’autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma. Il segretariato congiunto assiste l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell’attuazione delle operazioni. |
2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l’autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma. Il segretariato congiunto assiste l’autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell’attuazione delle operazioni. |
3. In deroga all’articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l’importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all’autorità di gestione conformemente all’articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento. |
3. Qualora l’autorità di gestione non effettui verifiche di gestione di cui [all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] in tutta l’area del programma, ciascuno Stato membro e, se del caso, qualsiasi paese terzo, paese partner o PTOM partecipante al programma Interreg, designa l’organo o la persona responsabile dell’esecuzione di tali verifiche, in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (i «controllori»). |
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4. In deroga all’articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l’importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all’autorità di gestione conformemente all’articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento. |
Motivazione
Si tratta di una soluzione alternativa, qualora la soppressione del paragrafo 6 dell’articolo 44 non venga approvata, per la questione dei controllori, per assicurare che i sistemi attuali per le verifiche di gestione, utilizzati in alcuni programmi da tre periodi di programmazione, non debbano essere aboliti.
Emendamento 24
Articolo 49
Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Articolo 49 |
Articolo 49 |
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Pagamento e prefinanziamento |
Pagamento e prefinanziamento |
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1. Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali. |
1. Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali. |
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2. La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell’articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1o luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell’anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l’adozione di tale decisione: |
2. La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell’articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1o luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell’anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l’adozione di tale decisione: |
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3. Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall’IPA III-CBC o dall’NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. |
3. Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall’IPA III-CBC o dall’NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. |
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Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio. |
Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio. |
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Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell’ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un’entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma. |
Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell’ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un’entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma. |
Motivazione
Il CdR propone di raddoppiare la percentuale del prefinanziamento nel primo anno del periodo di programmazione, allo scopo di favorire l’avvio dei programmi. Tale aumento è compensato da un’equivalente riduzione negli anni successivi.
Emendamento 25
Articolo 61
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Articolo 61 Investimenti interregionali in materia di innovazione Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all’articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale. |
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Motivazione
Data l’importanza e la specificità degli investimenti interregionali in materia di innovazione, il CdR propone di dedicare loro un capitolo a parte.
Emendamento 26
Nuovo articolo dopo l’articolo 62
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 62 bis Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE Gli aiuti ai progetti in materia di cooperazione territoriale europea sono esclusi dai controlli sugli aiuti di Stato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
Motivazione
La cooperazione territoriale rafforza il mercato unico. La completa soppressione degli obblighi di notifica ancora richiesti per alcuni tipi di aiuti di Stato costituirebbe un ulteriore elemento di semplificazione.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
1. |
accoglie con grande favore la presentazione del nuovo regolamento sulla cooperazione territoriale europea (CTE) per il periodo di programmazione 2021-2027 e si compiace della visibilità offerta a questa fondante politica dell’Unione tramite un regolamento specifico, pur mantenendo il finanziamento a titolo del FESR; |
2. |
si compiace, inoltre, della decisione di includere nel regolamento CTE, nel quadro di un importante sforzo di semplificazione e sinergia, i regolamenti che disciplinano i futuri strumenti di finanziamento esterno dell’UE; |
3. |
è favorevole al nuovo meccanismo inteso a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero e sottolinea che la cooperazione territoriale europea deve fornire il proprio sostegno (1) a questo nuovo meccanismo; |
4. |
accoglie con grande favore il riconoscimento delle esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche (RUP) tramite la nuova componente 3; |
5. |
sostiene, inoltre, con vigore l’istituzione degli investimenti interregionali in materia di innovazione, come definita nell’ambito della componente 5; |
6. |
deplora la proposta dalla Commissione di ridurre la dotazione di bilancio della cooperazione territoriale europea di 1 847 milioni di EUR (a prezzi costanti del 2018) (–18 %); sottolinea che questa riduzione è quasi il doppio rispetto alla riduzione di bilancio conseguente alla Brexit e riduce la percentuale destinata alla cooperazione territoriale europea nell’ambito del bilancio della politica di coesione, che passa dal 2,75 % al 2,5 %; |
7. |
si rammarica del fatto che la componente 1 «cooperazione transfrontaliera» (senza la cooperazione marittima) si riduca di 3 171 milioni di EUR (-42 %) e che la componente 4 «cooperazione interregionale» tradizionale (Interreg Europe, URBACT, ESPON, INTERACT) si riduca di 474 milioni di EUR (–83 %); |
8. |
sottolinea l’importanza del programma Interreg, che si è rivelato indispensabile per molte amministrazioni regionali, sia per lo scambio di competenze e di buone pratiche per affrontare sfide importanti, ma anche per stabilire contatti umani tra gli enti regionali e promuovere in tal modo l’identità europea; osserva che ciò non si riflette in maniera sufficiente nelle attuali proposte; |
9. |
è contrario al passaggio della cooperazione transfrontaliera marittima dalla componente 1 («cooperazione transfrontaliera») alla componente 2 («cooperazione transnazionale»); rileva che sebbene tale trasferimento determini un aumento della dotazione di bilancio della componente 2 (cooperazione transnazionale) di 558 milioni di EUR (+ 27 %), vi è il forte rischio che la cooperazione transfrontaliera marittima si disperda nel più ampio contesto della cooperazione transnazionale; |
10. |
ritiene arbitraria la proposta della Commissione, contenuta nell’allegato XXII del regolamento sulle disposizioni comuni, di attribuire priorità alla dotazione di bilancio soltanto per le regioni frontaliere in cui almeno la metà della popolazione risiede entro i 25 km dalla frontiera, e pertanto la respinge integralmente; |
11. |
accoglie con grande favore la proposta dei relatori che si sono occupati del regolamento sulle disposizioni comuni (2), di modificare gli stanziamenti previsti all’articolo 104, paragrafo 7 di detto regolamento per aumentare la dotazione di bilancio della cooperazione territoriale tradizionale (componenti 1 e 4) fino al 3 % del bilancio destinato alla coesione e di accantonare una riserva specifica aggiuntiva pari allo 0,3 % del bilancio di coesione per gli investimenti interregionali in materia di innovazione; sottolinea che tale approccio è simile a quello del Parlamento (3). Sostiene che l’aumento degli stanziamenti deve riguardare anche la componente 3; |
12. |
ritiene che questa nuova iniziativa a favore degli investimenti interregionali in materia di innovazione, che succede alle precedenti azioni innovative del FESR e all’iniziativa Vanguard, presenti un forte valore aggiunto e, data la sua specificità rispetto alla cooperazione territoriale europea tradizionale (componente 1 e 4), meriti un trattamento privilegiato all’interno del regolamento e una dotazione di bilancio specifica; |
13. |
evidenzia la necessità di rafforzare le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e Orizzonte Europa (4); |
14. |
ribadisce che se è vero che gli investimenti interregionali in materia di innovazione devono privilegiare l’eccellenza, è altrettanto vero che devono anche rafforzare la coesione territoriale, agevolando la partecipazione delle regioni meno innovative alla dinamica di innovazione interregionale europea; |
15. |
propone, in seguito alle richieste formulate in diversi pareri del CdR (5), di varare un’iniziativa che consenta alle regioni più vulnerabili di cui all’articolo 174 TFUE di mettere a punto in modo cooperativo progetti di investimento innovativi con un elevato potenziale in termini di espansione, trasferimento e replicabilità in altri territori interessati dagli stessi vincoli strutturali; |
16. |
sollecita una maggiore coerenza tra i diversi programmi di cooperazione territoriale europea. Se del caso, i programmi di cooperazione transnazionale collegati a una strategia macroregionale o ad un bacino marittimo dovranno adottare priorità coerenti e convergenti con le priorità relative alle strategie macroregionali o ai bacini marittimi che li riguardano; |
17. |
si compiace delle misure volte a semplificare la gestione dei fondi, in linea con le raccomandazioni del gruppo ad alto livello e con diversi pareri del CdR (6); |
18. |
accoglie con favore l’introduzione di modalità di gestione adattate ai piccoli progetti di cui agli articoli da 16 a 26 e in particolare l’inserimento di un articolo specifico (articolo 24) sul fondo per piccoli progetti, come proposto nel parere del Comitato in materia (7). Questi piccoli progetti o progetti «people-to-people» sono infatti essenziali per l’integrazione europea e la scomparsa delle barriere di confine visibili e invisibili e accrescono il valore aggiunto europeo di tale dispositivo. È inoltre d’accordo che il beneficiario di questi piccoli progetti sia un’entità giuridica transfrontaliera, un soggetto giuridico di una regione ultraperiferica, un GECT, un’euroregione o un altro raggruppamento di diversi enti territoriali; |
19. |
si oppone alla riduzione dei tassi di cofinanziamento dell’UE dall’85 % al 70 %, che renderà ancora più difficile la partecipazione degli attori locali e regionali dotati di una capacità finanziaria limitata; |
20. |
propone di raddoppiare la percentuale destinata al prefinanziamento nel primo anno del periodo di programmazione per favorire l’avvio dei programmi; |
21. |
suggerisce di aumentare all’8 % la percentuale destinata all’assistenza tecnica; |
22. |
propone di modificare il tasso di concentrazione tematica previsto all’articolo 15, passando a tasso massimo del 60 % degli stanziamenti del FESR a livello nazionale e regionale; |
23. |
ritiene che una riserva uniforme pari al 15 % per una buona governance non sia necessariamente equa, dal momento che non tutte le regioni hanno le stesse esigenze in termini di riforme strutturali; sottolinea che sarebbe opportuno che la cooperazione territoriale europea potesse ricevere trasferimenti dal nuovo programma di sostegno alle riforme (8); |
24. |
accoglie con grande favore l’inclusione degli enti locali e regionali del Regno Unito nelle componenti 1 e 2, analogamente a quanto già previsto per la Norvegia o l’Islanda e come richiesto dal CdR (9); è favorevole al costante sostegno dell’UE al processo di pace nell’Irlanda del Nord attraverso il programma PEACE PLUS; |
25. |
propone che sia anche possibile prevedere la partecipazione dei paesi terzi per la componente 4 relativa alla cooperazione interregionale e nell’ambito degli investimenti interregionali in materia di innovazione, tramite entrate con destinazione specifica esterne al bilancio dell’UE; |
26. |
osserva che la promozione della cooperazione territoriale europea (Interreg) rappresenta da molti anni una delle principali priorità della politica di coesione dell’UE. I progetti a favore delle PMI sono già soggetti all’obbligo di notifica nel quadro degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC). Disposizioni specifiche sugli aiuti regionali per gli investimenti da parte di imprese di qualsiasi dimensione sono inoltre previste negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e nella sezione «aiuti a finalità regionale» del RGEC. Poiché dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato unico, gli aiuti a favore della CTE dovrebbero essere esclusi dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; |
27. |
propone che, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità del programma e i beneficiari, gli obblighi in materia di notifica degli aiuti di Stato siano ulteriormente semplificati. Il Comitato delle regioni prende atto della proposta della Commissione di modificare il regolamento di abilitazione (UE) 2015/1588. Sarebbe altresì opportuno valutare se in linea generale sia almeno possibile esentare le misure nell’ambito della cooperazione interregionale dagli obblighi della legislazione europea in materia di aiuti di Stato. |
Bruxelles, 5 dicembre 2018
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ
(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE», COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.
(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE», COM(2017) 534 final, del 20.9.2017.
(1) COM(2018) 373 final — Progetto di parere Arends (COTER-VI/048).
(2) Progetto di parere Schneider/Marini (COTER-VI/045).
(3) Progetto di relazione Arimont, 2018/0199 (COD).
(4) COM(2018) 435 final.
(5) La presente proposta riprende le raccomandazioni contenute, tra gli altri, nei pareri di Maupertuis (COTER-VI/22), Herrera Campo (SEDEC-VI/8), Osvald (COTER-V/21) e Karácsony (COTER-VI/36).
(6) Parere Osvald (COTER-VI/012), parere Vlasák (COTER-VI/035).
(7) Parere di Pavel Branda «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera» (COTER-VI/023).
(8) Proposta di regolamento (UE) 2018/XXX che istituisce il programma di sostegno alle riforme, COM(2018) 391 final.
(9) Risoluzione sulle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione europea per gli enti locali e regionali dell’UE — 129a sessione plenaria, 17 maggio 2018, RESOL-VI/031, paragrafo 23.