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Document 62014TA0851

Causa T-851/14: Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2018 — Slovak Telekom / Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione ad alta velocità — Accesso da parte di imprese terze alla “rete locale” dell’operatore storico su tale mercato — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE — Infrazione unica e continuata — Nozione di “abuso” — Diniego di accesso — Compressione dei margini — Calcolo della compressione dei margini — Criterio del concorrente altrettanto efficiente — Diritti della difesa — Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua filiale — Influenza determinante della società madre sulla politica commerciale della filiale — Esercizio effettivo — Onere della prova — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»)

OJ C 82, 4.3.2019, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/32


Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2018 — Slovak Telekom / Commissione

(Causa T-851/14) (1)

((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione ad alta velocità - Accesso da parte di imprese terze alla “rete locale” dell’operatore storico su tale mercato - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE - Infrazione unica e continuata - Nozione di “abuso” - Diniego di accesso - Compressione dei margini - Calcolo della compressione dei margini - Criterio del concorrente altrettanto efficiente - Diritti della difesa - Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua filiale - Influenza determinante della società madre sulla politica commerciale della filiale - Esercizio effettivo - Onere della prova - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»))

(2019/C 82/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentanti: D. Geradin, avvocato, R. O’Donoghue, QC)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Farley, L. Malferrari e G. Koleva, successivamente M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari e C. Vollrath, agents)

Interveniente a sostegno della convenuta: Slovanet, a.s. (Bratislava) (rappresentante: P. Tisaj, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE diretta, in via principale, all’annullamento, nella parte in cui riguarda la ricorrente, della decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 — Slovak Telekom), come rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della Commissione, del 16 dicembre 2014, nonché dalla decisione C(2015) 2484 final della Commissione, del 17 aprile 2015, e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2014) 7465 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 — Slovak Telekom), è annullato nella parte in cui accerta che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la Slovak Telekom, a.s. ha applicato tariffe non eque che non consentono a un operatore altrettanto efficiente che utilizzi l’accesso all’ingrosso alle sue reti locali disaggregate di riprodurre i servizi al dettaglio, dalla stessa offerti, senza incorrere in perdite.

2)

L’articolo 2 della decisione C(2014) 7465 final è annullato nella parte in cui fissa nella misura di EUR 38 838 000 l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile in solido la Slovak Telekom.

3)

L’importo dell’ammenda per il quale è responsabile in solido la Slovak Telekom è fissato nella misura di EUR 38 061 963.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Slovak Telekom sopporterà quattro quinti delle proprie spese, quattro quinti delle spese della Commissione europea e quattro quinti delle spese della Slovanet, a.s.

6)

La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla Slovak Telekom.

7)

La Slovanet sopporterà un quinto delle proprie spese.


(1)  GU C 127 del 20.4.2015


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