EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE2511

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008» [COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

EESC 2018/02511

OJ C 440, 6.12.2018, p. 171–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 440/171


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (UE) 2016/1139 che istituisce un piano pluriennale per il Mar Baltico e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008»

[COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

(2018/C 440/29)

Relatore unico:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Consultazione da parte del Consiglio

12.4.2018

Consultazione da parte del Parlamento europeo

16.4.2018

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato

17.4.2018

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

5.9.2018

Adozione in sessione plenaria

19.9.2018

Sessione plenaria n.

537

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

182/1/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che istituire un piano pluriennale rappresenti una misura adeguata per la gestione delle acque occidentali, anche se si dovrebbe tener conto delle specificità della pesca nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali.

1.2.

Il Comitato ritiene che il regolamento in oggetto debba essere in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), e quindi menzionare l’importanza della componente socioeconomica nell’assegnazione delle possibilità di pesca.

1.3.

Il CESE chiede che, nel quadro della regionalizzazione, vengano aggiornati gli elenchi delle specie interessate dal regolamento, giacché alcune di esse, per il loro basso livello di catture, o perché vengono considerate oggetto di catture accessorie, o anche perché in alcuni Stati membri non vi sono contingenti per esse, ostacolano la gestione della pesca multispecifica, a maggior ragione nel contesto dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo di sbarco e dell’emergere del fenomeno delle specie a contingente limitante (choke species), che potrebbe portare in alcuni casi alla paralisi delle attività di pesca.

1.4.

Il Comitato sottolinea la necessità di accrescere, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), gli sforzi per la ricerca scientifica diretta a far progredire la conoscenza della situazione attuale degli stock ittici, in modo da evitare per quanto possibile l’applicazione dell’approccio precauzionale, e pervenire a uno sfruttamento sostenibile delle risorse nel lungo periodo.

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1.

La proposta di regolamento in oggetto è intesa a definire un piano di gestione unico degli stock di pesci demersali, compresi quelli di acque profonde, pescati nelle acque occidentali.

2.2.

Detto piano garantirà che tali stock siano sfruttati conformemente al principio del rendimento massimo sostenibile (RMS), applicando un approccio basato sugli ecosistemi e l’approccio precauzionale. L’obiettivo è offrire possibilità di pesca stabili, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, e facilitare l’introduzione dell’obbligo di sbarco.

2.3.

Gli stock dovrebbero essere gestiti in linea con gli intervalli FMSY (dove F rappresenta la mortalità per pesca), formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), in modo che le possibilità di pesca di una determinata specie saranno fissate all’interno dell’intervallo FMSY più basso disponibile, sebbene possano essere stabilite anche possibilità di pesca a livelli inferiori a tali intervalli o — a determinate condizioni e purché lo stock interessato sia al di sopra di MSY Btrigger (valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock) — in linea con l’intervallo FMSY più alto disponibile in quel momento.

2.4.

Le possibilità di pesca saranno determinate, in ogni caso, garantendo che vi sia una probabilità inferiore al 5 % che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del valore di riferimento della biomassa limite (Blim).

2.5.

Nell’assegnazione di queste possibilità di pesca gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano alle attività di pesca.

2.6.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, misure tecniche relative alle caratteristiche o a limitazioni degli attrezzi da pesca, intese a migliorarne la selettività, ridurre le catture indesiderate o limitare il loro impatto sull’ecosistema, come pure di fissare le taglie minime per la conservazione e di stabilire disposizioni sull’obbligo di sbarco.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE considera l’elaborazione di un piano pluriennale come una misura adeguata per garantire a medio e lungo termine lo sfruttamento delle risorse della pesca nelle acque occidentali.

3.2.

Tuttavia, il Comitato ritiene che nell’iter legislativo relativo al piano si dovrebbero tenere in considerazione le specificità e le differenze che contraddistinguono le zone di pesca nordoccidentali e quelle sudoccidentali, in funzione delle diverse caratteristiche delle flotte, della loro attività di pesca (modalità) e della durata delle bordate di pesca.

3.3.

Il CESE ribadisce che il piano deve contribuire all’attuazione di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca e che pertanto, nel determinare le possibilità di pesca, occorre considerare gli studi socioeconomici di impatto e la soglia di sostenibilità economica per ciascuna modalità oggetto della regolamentazione. Tale componente risulta però assente nell’articolato della proposta di regolamento.

3.4.

Il Comitato esprime preoccupazione per le conseguenze derivanti dall’applicazione dell’approccio precauzionale in caso di mancanza di dati scientifici circa alcune attività di pesca, con una conseguente riduzione diretta delle possibilità di pesca. Il CESE invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi di ricerca, per approfondire le conoscenze sugli stock in questione. Ritiene inoltre che, qualora le valutazioni scientifiche degli stock ittici non siano analitiche, non si dovrebbe diminuire in misura significativa il totale ammissibile di catture fino a quando le valutazioni non migliorino.

3.5.

Nel caso di attività di pesca multispecifica nel cui contesto siano individuati problemi legati a specie a contingente limitante comprese nel piano, tali da comportare il blocco dell’attività di pesca diretta alle principali specie bersaglio, il CESE ritiene che sarebbe necessario valutare la possibilità di escludere dette specie dal sistema del totale ammissibile di catture, e proporre, nel quadro della regionalizzazione, misure di gestione alternative che garantiscano il buono stato dei loro stock.

3.6.

Le specificità di determinate specie e zone di attività fanno sì che, per essere efficace, la gestione della pesca deve agevolare l’istituzione di sottozone di gestione in una stessa divisione CIEM. Il Comitato esorta la Commissione a includere questa possibilità nel regolamento.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

L’articolo 1 contiene un elenco di specie che causerà difficoltà nella gestione della pesca multispecifica, giacché include specie di acque profonde, per le quali esiste già una disciplina, per di più biennale, di totali ammissibili di catture e di contingenti differenziati. Il Comitato ritiene pertanto che la loro inclusione generi confusione. In alcuni Stati membri le catture di tali specie sono scarse o inesistenti, e vengono considerate accessorie, come nel caso dei berici (Beryx spp). Inoltre, l’occhialone (Pagellus bogaraveo) della zona IXa ha particolarità legate alle zone di pesca (versanti atlantico e mediterraneo, dove non ci sono totali ammissibili di catture né contingenti) ed è oggetto dell’attività delle flotte da pesca di paesi terzi, ragion per cui il CESE ritiene che non abbia senso inserirlo nell’elenco, non essendo chiaro in che misura tali paesi terzi siano disposti ad allineare la loro gestione con i principi e gli interessi dell’UE.

4.2.

Vi sono inoltre specie, quali la spigola (Dicentrarchus labrax) e il merlano (Merlangius merlangus) della zona IXa, che non formano oggetto di un sistema di totali ammissibili di catture e di contingenti, e il Comitato ritiene che andrebbero depennati dall’elenco. Per altre specie — come il merluzzo bianco (Gadus morhua), il merlano (Merlangius merlangus) della zona VII, e l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) — alcuni Stati membri dispongono di contingenti molto limitati, e dette specie possono essere quindi nettamente limitanti per talune flotte da pesca, al punto di essere considerate specie a contingente limitante. Anche per esse il Comitato ritiene necessaria la rimozione dall’elenco.

4.3.

Si constatano inoltre degli errori nella definizione e nella portata delle unità funzionali dello scampo (Nephrops norvegicus), e il CESE reputa necessaria la loro revisione.

4.4.

Il Comitato ritiene che la valutazione delle possibilità di pesca in linea con il rendimento massimo sostenibile, di cui agli articoli 3, 4 e 5, consideri solo le variabili legate alla conservazione degli stock. Il piano deve contribuire al conseguimento di tutti gli obiettivi della politica comune della pesca, in linea con l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, evitando di concentrarsi solo sulle variabili ambientali, e considerando invece quelle sociali ed economiche, onde evitare brusche variazioni delle possibilità di pesca da un anno all’altro.

4.5.

Per evitare che la gestione annuale delle possibilità di pesca ostacoli l’avvio di una gestione pluriennale, e per incoraggiare la partecipazione delle parti interessate al processo decisionale, i colegislatori dovrebbero modificare l’articolo 4 della proposta di piano di gestione, inserendovi una base giuridica per l’adozione di norme di sfruttamento in linea con i principi della politica comune della pesca, attraverso la regionalizzazione.

4.6.

L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che, in assenza di informazioni scientifiche adeguate, si applichi l’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca. Il CESE propone di istituire nell’ambito del piano, attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, meccanismi efficaci volti ad accrescere la raccolta di informazioni scientifiche entro una scadenza e con una frequenza tali da evitare la chiusura delle attività di pesca.

4.7.

L’articolo 9 dispone che al momento dell’assegnazione delle possibilità di pesca gli Stati membri tengano conto della composizione probabile delle catture effettuate dai pescherecci che partecipano alle attività di pesca multispecifica. Il Comitato ritiene che tale principio vada ben al di là di quanto stabilisce l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sui criteri per l’assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri.

Bruxelles, 19 settembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


Top