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Document 52017IP0287

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI))

OJ C 334, 19.9.2018, p. 60–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 334/60


P8_TA(2017)0287

Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese (2016/2272(INI))

(2018/C 334/06)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

visti gli articoli 191, 192 e 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il riferimento all'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile» (COM(2008)0397),

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1),

visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la possibilità di upgrading, la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di riciclaggio,

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (2),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (3) (noto anche come Settimo programma di azione per l'ambiente),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2013 sul tema «Per un consumo più sostenibile: la durata di vita dei prodotti industriali e l'informazione dei consumatori per ripristinare la fiducia» (4),

vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2013 intitolata «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi — Migliorare le informazioni sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni» (COM(2013)0196),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2014 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2014)0398),

visti la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614) e il pacchetto sull'economia circolare, che prevede in particolare il riesame della direttiva sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE «direttiva quadro relativa ai rifiuti»), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE), della direttiva relativa ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE), della direttiva relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (direttiva 2006/66/CE) e della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva 2012/19/UE),

vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe. L'azione europea a favore della sostenibilità» (COM(2016)0739),

vista la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2015, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)0635),

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (5),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (6),

vista la relazione dell'Ufficio europeo delle Unioni dei consumatori (BEUC) del 18 agosto 2015 dal titolo «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU's resource efficiency and circular economy agenda» (Beni durevoli: prodotti più sostenibili, migliori diritti dei consumatori — Aspettative dei consumatori rispetto al programma dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse e l'economia circolare),

visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2016 dal titolo «The Influence of Lifespan Labelling on Consumers» (L'influenza sui consumatori dell'indicazione in etichetta della durata di utilizzo),

visto lo studio condotto a luglio 2016 su richiesta della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo dal titolo «A longer life time for products: benefits for consumers and companies» (Una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese),

vista la sintesi del Centro europeo dei consumatori del 18 aprile 2016 dal titolo «L'obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation» (L'obsolescenza programmata o gli eccessi della società dei consumi),

vista la norma austriaca ONR 192102 dal titolo «Label of excellence for durable, repair-friendly designed electrical and electronic appliances» (Etichetta di eccellenza per dispositivi elettrici ed elettronici progettati per essere durevoli e facilmente riparabili),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0214/2017),

A.

considerando il piano di lavoro della Commissione 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile, che comprende un riferimento all'economia circolare e la necessità di affrontare i problemi relativi a durabilità e riciclabilità;

B.

considerando che l'adozione di un parere sulla durata di vita dei prodotti da parte del Comitato economico e sociale europeo (CESE) dimostra l'interesse degli attori economici e della società civile nei confronti della tematica in questione;

C.

considerando che tra l'estensione della durata di vita dei prodotti e l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo deve esservi un rapporto equilibrato;

D.

considerando che lo studio commissionato dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori dimostra che sono necessarie misure politiche di ampio respiro per promuovere una durata di vita dei prodotti più lunga;

E.

considerando la coesistenza di vari modelli economici e d'impresa, tra cui un modello economico fondato sull'uso che consenta di ridurre le ripercussioni negative per l'ambiente;

F.

considerando la necessità di promuovere un prolungamento della durata di vita dei prodotti ponendo rimedio in particolare all'obsolescenza programmata;

G.

considerando la necessità di promuovere il settore europeo della riparazione, composto per lo più da micro, piccole e medie imprese;

H.

considerando che attraverso una maggiore armonizzazione del reimpiego dei prodotti si potrebbero stimolare l'economia locale e il mercato interno tramite la possibile creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale e la promozione del mercato dell'usato;

I.

considerando la necessità, sia economica sia ambientale, di preservare le materie prime e di limitare la produzione di rifiuti, aspetti che il concetto di responsabilità estesa del produttore ha cercato di tenere in considerazione;

J.

considerando che il 77 % dei consumatori dell'Unione europea preferirebbe cercare di riparare i beni guasti prima di comprarne di nuovi, come messo in evidenza dall'Eurobarometro a giugno 2014; che le informazioni fornite ai consumatori sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti devono ancora essere migliorate;

K.

considerando che prodotti affidabili e durevoli offrono ai consumatori un buon rapporto costi-benefici ed evitano l'uso eccessivo delle risorse e i rifiuti; che è, pertanto, importante che la durata di vita utile dei prodotti di consumo sia prolungata attraverso la progettazione, garantendo durabilità e la possibilità di riparazione, di upgrading, di smontaggio e di riciclaggio dei prodotti;

L.

considerando che il calo di fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti pregiudica le imprese europee; che la garanzia legale di 24 mesi è l'attuale soglia minima a livello di UE e alcuni Stati membri hanno stabilito disposizioni che offrono una maggiore tutela per i consumatori in conformità della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;

M.

considerando la necessità di rispettare il diritto dei consumatori di compiere scelte in linea con le loro diverse esigenze, aspettative e preferenze;

N.

considerando la carenza delle informazioni fornite ai consumatori sulla durata di vita dei prodotti, mentre lo studio del CESE di marzo 2016 ha constatato un nesso positivo tra l'indicazione della durata di vita dei prodotti e il comportamento dei consumatori;

O.

considerando che la durata di vita e l'invecchiamento di un prodotto dipendono da numerosi aspetti di carattere naturale o artificiale e sono ad esempio legati alla sua composizione in termini di materiali, alla funzionalità, alla dispendiosità della riparazione e ai modelli di consumo;

P.

considerando l'importanza di agevolare le riparazioni e la disponibilità dei pezzi di ricambio;

Q.

considerando che, oltre a una maggiore durata di vita, anche l'elevata qualità dei prodotti durante l'intero ciclo di vita può contribuire considerevolmente alla protezione delle risorse;

R.

considerando il proliferare di iniziative nazionali volte a porre rimedio al problema dell'obsolescenza prematura dei beni e del software; che è necessario elaborare una strategia comune per il mercato unico in tal senso;

S.

considerando che la durata di vita dei supporti digitali è fondamentale per quella degli apparecchi elettronici; che, vista l'accelerazione dell'obsolescenza dei software, gli apparecchi elettronici devono poter essere adattati per rimanere al passo sul mercato;

T.

considerando che i prodotti con difetti incorporati progettati per causarne la rottura e per farli smettere di funzionare dopo un certo numero di utilizzi servono soltanto a creare la sfiducia dei consumatori e non dovrebbero essere autorizzati sul mercato;

U.

considerando che, secondo i dati Eurobarometro, il 90 % dei cittadini europei è del parere che i prodotti dovrebbero essere etichettati in modo chiaro indicandone la durata di vita utile;

V.

considerando che tutti gli operatori economici possono beneficiare di alcuni prodotti con un ciclo di vita più lungo, comprese le PMI;

W.

considerando che il Settimo Programma di Azione Ambientale chiede di mettere in atto misure specifiche per migliorare la durabilità, le riparabilità, la riutilizzabilità e l'estensione della vita utile dei prodotti;

X.

considerando che alla responsabilità estesa del produttore spetta un ruolo importante in tale contesto;

Y.

considerando che la realizzazione di un modello di economia circolare richiede il coinvolgimento dei decisori politici, dei cittadini e delle imprese, e implica cambiamenti non solo nella concezione e nella vendita di prodotti e servizi, ma anche alla mentalità e alle aspettative dei consumatori e nell'attività imprenditoriale, tramite la creazione di nuovi mercati che rispondano ai mutamenti nei modelli di consumo, evolvendo nel senso dell'utilizzazione, riutilizzazione e condivisione dei prodotti, contribuendo in tal modo all'estensione della loro vita utile, nonché alla creazione di prodotti competitivi, duraturi e sostenibili;

Z.

considerando che in molte lampade non è più possibile sostituire la lampadina, il che, in talune circostanze, causa problemi quando la lampadina è difettosa, sono lanciate sul mercato lampadine più efficienti oppure cambiano i desideri del cliente, per esempio rispetto al colore della luce, dal momento che in tal caso occorre disfarsi dell'intera lampada;

AA.

considerando che sarebbe auspicabile che di norma anche le lampadine a LED non fossero fissate, ma potessero essere sostituite;

AB.

considerando che nel continuare a sviluppare l'economia circolare occorre promuovere la riparabilità, la riconversione, la possibilità di upgrading, la durabilità e la riciclabilità dei prodotti, onde allungare la vita utile e la durata d'uso dei prodotti e/o dei componenti dei prodotti;

AC.

considerando che la crescente varietà di prodotti, i cicli di innovazione sempre più brevi e il continuo cambiamento delle mode spesso portano ad acquistare più rapidamente un nuovo prodotto accorciando, di conseguenza, la durata d'uso dei prodotti;

AD.

considerando che il settore della riparazione, della vendita di seconda mano e dello scambio, vale a dire il settore che lavora con l'obiettivo di allungare la vita utile dei prodotti, offre un grande potenziale;

AE.

considerando che occorre assicurare un rapporto equilibrato tra il voler allungare la vita utile dei prodotti e il mantenere un contesto che non disincentivi le innovazioni e l'ulteriore sviluppo;

Progettare prodotti robusti, durevoli e di qualità

1.

invita la Commissione ad incoraggiare, ove praticabile, la definizione di criteri di resistenza minima, che contemplino, tra l'altro, la robustezza, la riparabilità e la capacità di evolvere per le diverse categorie di prodotto fin dalla progettazione, con l'aiuto di norme sviluppate da tutte le organizzazioni europee di normazione (OEN) quali il CEN, il CENELEC e l'ETSI;

2.

sottolinea che occorre trovare un equilibrio tra estensione della vita utile dei prodotti, conversione dei rifiuti in risorse (materie prime secondarie), simbiosi industriale, innovazione, domanda dei consumatori, protezione dell'ambiente e politica di crescita in tutte le fasi del ciclo dei prodotti e ritiene che lo sviluppo di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo delle risorse non debba incoraggiare vite utili brevi o lo smaltimento prematuro dei prodotti;

3.

ricorda che questioni come la durabilità dei prodotti, l'estensione della garanzia commerciale, la disponibilità dei pezzi di ricambio, la facilità di effettuare riparazioni e l'intercambiabilità dei componenti devono rientrare nell'offerta commerciale del produttore, in modo da rispondere alle esigenze, alle aspettative e alle preferenze dei consumatori, oltre a rappresentare un fattore importante per la concorrenza sul libero mercato;

4.

prende atto del ruolo svolto, nella progettazione di prodotti durevoli, da strategie commerciali come il leasing di prodotti, attraverso le quali le società di leasing conservano la proprietà delle unità offerte in leasing e hanno l'incentivo a rivendere i prodotti e a investire nella progettazione di prodotti maggiormente durevoli, con una conseguente diminuzione del volume delle nuove produzioni e dei prodotti da smaltire;

5.

ricorda la posizione del Parlamento sulla revisione del pacchetto sull'economia circolare che modifica la direttiva sui rifiuti che rafforzava il principio di responsabilità estesa del fabbricante, incentivando in tal modo una progettazione più sostenibile dei prodotti;

6.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere i costruttori di beni modulari facilmente smontabili e intercambiabili;

7.

dichiara che la ricerca della durabilità e della riparabilità del prodotto dovrebbe andare di pari passo con l'obiettivo della sostenibilità mediante, ad esempio, l'impiego di materiali ecologici;

8.

osserva con preoccupazione la quantità di rifiuti elettronici generata da modem, router e decoder TV/set-top box nel momento in cui il consumatore passa a un nuovo fornitore di servizi di telecomunicazione; ricorda ai consumatori e ai fornitori di servizi di telecomunicazione che, conformemente al regolamento (UE) 2015/2120, i consumatori già godono del diritto a usare l'apparecchiatura terminale che preferiscono nel passare a un nuovo fornitore di servizi di telecomunicazione;

Promuovere la riparabilità e la longevità

9.

invita la Commissione a promuovere i prodotti riparabili:

garantendo e agevolando misure che rendono l'opzione della riparazione attraente per il consumatore,

utilizzando tecniche di costruzione e materiali che rendano più facile e meno onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti; i consumatori non dovrebbero essere intrappolati in un ciclo senza fine di riparazione e manutenzione di prodotti difettosi;

incoraggiando, in caso di ricorrente mancata conformità o di un periodo di riparazione superiore a un mese, l'estensione della garanzia per un periodo equivalente al tempo necessario per la riparazione,

insistendo sulla possibilità che parti essenziali per il funzionamento del prodotto siano sostituibili e riparabili, inserendo la riparabilità del prodotto tra le sue caratteristiche essenziali ove sia vantaggioso e scoraggiando, se non per motivi di sicurezza, la riparazione di componenti essenziali dei prodotti quali le pile e i LED,

esortando i produttori a fornire manuali di manutenzione e indicazioni per la riparazione al momento dell'acquisto, in particolare nel caso dei prodotti le cui manutenzione e riparazione siano importanti, al fine di migliorare la possibilità di allungare la durata di vita del prodotto;

garantendo la possibilità di utilizzare sostituti di pari qualità e prestazioni per le parti originali, ai fini della riparazione di tutti i prodotti in conformità della normativa applicabile,

sviluppando, ove possibile, la normazione per i pezzi di ricambio e gli strumenti necessari per la riparazione onde migliorare il rendimento dei servizi di riparazione;

esortando i costruttori a fornire manuali per la manutenzione e istruzioni per la riparazione in diverse lingue ai negozi preposti, se richiesto;

incoraggiando i fabbricanti a sviluppare la tecnologia delle batterie al fine di garantire una maggiore corrispondenza tra la durata di vita delle batterie e degli accumulatori e la durata di vita prevista del prodotto o, in alternativa, a rendere più accessibile la sostituzione della batteria a un prezzo più ragionevole che sia proporzionato al prezzo del prodotto;

10.

ritiene vantaggioso assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio essenziali per il corretto e sicuro funzionamento dei prodotti:

incoraggiando l'accessibilità dei pezzi di ricambio oltre ad assemblaggi di prodotti,

incoraggiando gli operatori economici a fornire un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo da essi fabbricati o importati e a fornire pezzi di ricambio essenziali al buon funzionamento e alla sicurezza dei beni ad un prezzo commisurato alla natura e alla durata di vita del prodotto,-

indicando chiaramente le informazioni relative alla disponibilità o meno dei pezzi di ricambio, alle condizioni e alla durata di tale disponibilità e, eventualmente, creando una piattaforma digitale;

11.

esorta gli Stati membri ad esplorare incentivi adeguati che promuovano prodotti durevoli, di elevata qualità e riparabili, a incoraggiare la riparazione e la vendita di seconda mano e a introdurre formazioni per la riparazione;

12.

sottolinea l'importanza di salvaguardare l'opzione di recarsi presso un riparatore indipendente, ad esempio scoraggiando soluzioni tecniche, di sicurezza o software che impediscono la riparazione al di fuori dei circuiti autorizzati;

13.

incoraggia il riutilizzo dei pezzi di ricambio per il mercato dell'usato;

14.

riconosce la possibilità di utilizzare la stampa 3D onde creare i pezzi su richiesta dei professionisti e dei consumatori; esorta, al riguardo, a salvaguardare la sicurezza dei prodotti, la protezione anti-contraffazione e la tutela del diritto d'autore;

15.

ricorda che, ai fini della realizzazione di un'economia circolare di successo, giocano un ruolo importante anche la disponibilità di componenti standardizzati e modulari, la progettazione per lo smontaggio e per prodotti di lunga durata ed efficienti processi produttivi;

Applicare un modello economico orientato all'uso e sostenere le PMI e l'occupazione nell'UE

16.

sottolinea che l'orientamento verso nuovi modelli d'impresa, come i prodotti intesi come servizi, offre potenzialità nel migliorare la sostenibilità dei modelli di produzione e di consumo, a condizione che i sistemi prodotti-servizi non comportino un accorciamento della vita utile dei prodotti, e sottolinea che tali modelli d'impresa non dovrebbero offrire opportunità di elusione fiscale;

17.

sottolinea che lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa, come i servizi prestati attraverso Internet, le nuove forme di vendita, i negozi dell'usato e l'istituzionalizzazione dell'assistenza per la riparazione (caffè delle riparazioni, laboratori per l'autoriparazione ecc.), può promuovere la durabilità dei prodotti e, al contempo, sensibilizzare i consumatori rispetto ai prodotti durevoli e rafforzarne la fiducia in tali prodotti;

18.

invita gli Stati membri a:

organizzare la concertazione tra tutti gli attori interessati per incoraggiare lo sviluppo un modello di vendita basato sull'uso che sia vantaggioso per tutti;

intensificare gli sforzi con misure intese a promuovere lo sviluppo dell'economia funzionale e a rendere interessanti il noleggio, lo scambio e il prestito di oggetti;

incoraggiare le autorità locali e regionali che promuovono attivamente lo sviluppo di modelli economici, come l'economia collaborativa e l'economia circolare, che promuovono un uso più efficiente delle risorse, la durabilità dei beni e rafforzano la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio;

19.

incoraggia gli Stati membri a garantire che si tenga conto della disposizione della direttiva 2014/24/UE relativa al calcolo del costo del ciclo di vita negli appalti pubblici e ad aumentare il tasso di reimpiego delle attrezzature dell'amministrazione;

20.

incoraggia gli Stati membri e la Commissione a sostenere l'economia collaborativa nelle loro politiche pubbliche considerati i vantaggi che presenta in termini di utilizzo delle risorse e delle capacità inutilizzate, ad esempio nel settore dei trasporti e alberghiero;

21.

chiede alla Commissione di affermare l'importanza della durabilità dei prodotti nel quadro della promozione dell'economia circolare;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione dell'UE (direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)) e, in particolare, a mantenere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche al massimo della loro utilità e del loro valore e a non considerarli come rifiuti, ad esempio dando accesso ai punti di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al personale dei centri di riutilizzo che potrebbero utilizzare tali beni e i loro componenti;

23.

ritiene che le misure inserite nella presente risoluzione dovrebbero essere applicate alle PMI e alle microimprese in particolare, come indicato nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in modo adeguato e proporzionato alle dimensioni e alle capacità delle PMI o delle microimprese, al fine di preservarne lo sviluppo e incoraggiare l'occupazione e la formazione per nuove professioni nell'UE;

24.

esorta la Commissione a verificare come possa essere promossa e accresciuta la possibilità di sostituire le lampadine a LED e a considerare, in tale contesto, oltre a misure per la progettazione ecocompatibile, anche strumenti meno incisivi, come l'etichettatura, i sistemi di incentivi, gli appalti pubblici oppure una maggiore durata della garanzia nel caso la lampadina non possa essere rimossa;

25.

sollecita gli Stati membri a garantire un controllo efficace del mercato al fine di assicurare che i prodotti, sia quelli europei che quelli importati, siano conformi ai requisiti fissati nel quadro della politica per i prodotti e in materia di progettazione ecocompatibile;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le autorità locali e regionali e a rispettarne le competenze;

Garantire una migliore informazione del consumatore

27.

invita la Commissione a migliorare l'informazione sulla durabilità dei prodotti attraverso:

la presa in esame di un'etichetta europea volontaria che indichi, in particolare: la durabilità, la progettazione ecocompatibile, le possibilità di modulazione dei componenti per accompagnare il progresso del prodotto e la riparabilità;

esperimenti volontari con imprese e altri attori interessati a livello di Unione allo scopo di sviluppare una designazione della vita utile prevista di un prodotto sulla base di criteri standardizzati che potrebbero essere utilizzati da tutti gli Stati membri;

creando un contatore dell'uso per i prodotti di consumo più pertinenti, in particolare i grandi elettrodomestici;

conducendo una valutazione dell'impatto dell'allineamento dell'indicazione della durata di vita alla durata della garanzia legale;

utilizzando le applicazioni digitali o i social media;

standardizzando le informazioni nei manuali sulla durata, la possibilità di upgrading e la riparabilità di un prodotto per garantire che siano chiare, accessibili e facili da comprendere;

informazioni basate su criteri standard, in cui viene indicata la durata di vita prevista di un prodotto;

28.

invita gli Stati membri e la Commissione a:

assistere le autorità locali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sull'aumento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni sui consigli per la manutenzione, la riparazione, il reimpiego ecc.,

sensibilizzare i consumatori circa prodotti difettosi fin da subito e non riparabili, se del caso attraverso lo sviluppo di piattaforme di notifica per i consumatori;

29.

invita la Commissione a promuovere scambi di informazioni e una condivisione delle migliori prassi regolari e strutturati nell'Unione, tra la Commissione e gli Stati membri, ivi comprese le autorità regionali e locali;

Misure sull'obsolescenza programmata

30.

invita la Commissione a proporre, in consultazione con le organizzazioni dei consumatori, i produttori e altri attori interessati, una definizione a livello di UE di obsolescenza programmata per prodotti tangibili e software; invita, inoltre, la Commissione, in collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, ad esaminare la possibilità di istituire un sistema indipendente in grado di testare e rilevare l'obsolescenza incorporata nei prodotti; chiede, in tal senso, una migliore tutela giuridica dei cosiddetti informatori e adeguate misure dissuasive per i produttori;

31.

rimanda al ruolo pionieristico svolto da alcuni Stati membri in tale ambito, per esempio all'iniziativa lanciata dai paesi del Benelux per combattere l'obsolescenza programmata e allungare la durata di vita degli apparecchi domestici, ivi compresi quelli elettrici; mette in rilievo l'importanza di condividere le migliori prassi in tale campo;

32.

osserva che la possibilità di upgrading dei prodotti può rallentare l'obsolescenza di questi ultimi e ridurre l'impatto ambientale e i costi sostenuti dagli utilizzatori;

Rafforzare il diritto alla garanzia legale di conformità

33.

ritiene fondamentale che i consumatori siano meglio informati in merito al funzionamento della garanzia legale di conformità; chiede che tale garanzia sia menzionata a chiare lettere sulla fattura di acquisto del prodotto;

34.

esorta la Commissione ad adottare iniziative legislative e azioni volte a migliorare la fiducia dei consumatori:

rafforzando la tutela dei consumatori, specialmente per i prodotti la cui durata di vita ragionevolmente prevista è maggiore e tenendo conto delle forti misure di protezione dei consumatori già adottate in alcuni Stati membri,

tenendo conto degli effetti sia della normativa in materia di progettazione ecocompatibile che del diritto contrattuale sui prodotti connessi al consumo energetico per sviluppare un approccio olistico alla regolamentazione dei prodotti,

garantendo che il consumatore sia informato in modo ufficiale, nel contratto di vendita, del proprio diritto alla garanzia legale e promuovendo programmi informativi in merito a suddetto diritto;

semplificando la prova dell'atto di acquisto per il consumatore legando la garanzia all'oggetto e non all'acquirente e, successivamente, incoraggiando ulteriormente mediante una generalizzazione delle ricevute elettroniche e dei sistemi di garanzia digitale;

35.

chiede che sia introdotto un meccanismo di reclamo a livello di UE per la mancata applicazione del diritto alla garanzia onde agevolare il controllo dell'applicazione delle norme europee da parte dell'amministrazione;

36.

osserva che il rafforzamento del principio della responsabilità estesa del produttore e la fissazione di requisiti minimi possono incentivare la progettazione di beni più sostenibili;

Proteggere i consumatori dall'obsolescenza dei software

37.

chiede una maggiore trasparenza per quanto concerne la possibilità di upgrading, gli aggiornamenti di sicurezza e la durabilità, tutti aspetti necessari per un adeguato funzionamento sia del software che dell'hardware; invita la Commissione a valutare la necessità di favorire una maggiore cooperazione nei rapporti B2B;

38.

invita i produttori e i fabbricanti alla trasparenza, mediante precisazioni figuranti nei contratti circa la durata minima durante la quale saranno disponibili gli aggiornamenti di sicurezza sui sistemi operativi; propone di istituire una definizione di periodo di utilizzo ragionevole; sottolinea inoltre la necessità, da parte del fornitore del bene, di garantire, in caso di sistemi operativi embedded, la fornitura di tali aggiornamenti di sicurezza; invita i produttori a fornire informazioni chiare sulla compatibilità degli aggiornamenti e dei potenziamenti con sistemi operativi embedded forniti ai consumatori;

39.

chiede che gli aggiornamenti software indispensabili siano reversibili e accompagnati da informazioni in merito alle conseguenze sul funzionamento dell'apparecchio e che i nuovi software essenziali siano compatibili con il software di generazione precedente;

40.

sostiene la modularità dei componenti, ivi compreso del processore, attraverso un esercizio di normazione, in modo da assicurare che il bene sia sempre aggiornato;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(2)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

(3)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(4)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 23.

(5)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(6)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.


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