EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018XG0731(08)
Notice for the attention of the persons subject to the restrictive measures provided for in Council Decision (CFSP) 2016/849, as amended by Council Decision (CFSP) 2018/1087, and in Council Regulation (EU) 2017/1509, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2018/1074 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
ST/11143/2018/INIT
OJ C 269, 31.7.2018, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/10 |
Avviso all’attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
(2018/C 269/10)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 (2) del Consiglio, e agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1087 e nel regolamento (UE) 2017/1509, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 debbano continuare ad applicarsi alle persone designate negli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 e negli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste persone negli elenchi sono specificati in tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 35 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 28 febbraio 2019, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
DG RELEX 1C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849 e all’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1509.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 194 del 31.7.2018, pag. 152.