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Document 62017CA0003

Causa C-3/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Articolo 56 TFUE — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Esercizio di alcune forme di giochi d’azzardo da parte dello Stato — Esclusiva — Sistema di concessioni per altre forme di giochi — Necessità di un’autorizzazione — Sanzione amministrativa)

OJ C 142, 23.4.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sporting Odds Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Causa C-3/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Articolo 56 TFUE - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Restrizioni - Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Esercizio di alcune forme di giochi d’azzardo da parte dello Stato - Esclusiva - Sistema di concessioni per altre forme di giochi - Necessità di un’autorizzazione - Sanzione amministrativa))

(2018/C 142/15)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sporting Odds Limited

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad un sistema dualistico di organizzazione del mercato dei giochi d’azzardo nel quale alcuni tipi di questi giochi rientrano nel sistema del monopolio statale, mentre altri sono sottoposti al sistema delle concessioni e delle autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, qualora il giudice del rinvio accerti che la normativa restrittiva della libera prestazione dei servizi persegue effettivamente, in modo coerente e sistematico, gli obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.

2)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in virtù della quale la possibilità di ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line sia riservata esclusivamente agli operatori di giochi d’azzardo titolari di una concessione per l’esercizio di un casinò situato nel territorio nazionale, nella misura in cui detta norma non costituisce una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed esistono misure meno restrittive per realizzarli.

3)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale istituisca un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo on-line, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori stabiliti in altri Stati membri oppure qualora essa contenga disposizioni non discriminatorie, ma che vengono applicate in modo non trasparente oppure attuate in modo da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di taluni offerenti stabiliti in altri Stati membri.

4)

L’articolo 56 TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, letti in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale non preveda la verifica d’ufficio del carattere proporzionato delle misure restrittive della libera prestazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 56 TFUE, e faccia gravare l’onere della prova sulle parti del procedimento.

5)

L’articolo 56 TFUE, letto in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che incombe ad uno Stato membro che abbia introdotto una normativa restrittiva fornire gli elementi di prova intesi a dimostrare l’esistenza di obiettivi idonei a legittimare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE e il carattere proporzionato di tale ostacolo, di modo che, ove detti elementi non vengano forniti, il giudice nazionale deve poter trarre tutte le conseguenze derivanti da questa mancanza.

6)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che non si può constatare che uno Stato membro non ha adempiuto il proprio obbligo di giustificare una misura restrittiva per il fatto che tale Stato non ha fornito alcuna analisi degli effetti di tale misura alla data dell’introduzione di quest’ultima nella normativa nazionale o alla data dell’esame della misura stessa da parte del giudice nazionale.

7)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una sanzione, come quella in discussione nel procedimento principale, inflitta a motivo della violazione della normativa nazionale istitutiva di un regime di concessioni e di autorizzazioni per l’organizzazione di giochi d’azzardo, nel caso in cui tale normativa nazionale si riveli contraria all’articolo summenzionato.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


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